Capo I
Uffici di
diretta collaborazione del Ministro
Art.1 - Uffici
di diretta collaborazione del Ministro
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato
"Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministero", e ne
determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, degli Uffici di diretta collaborazione, che
esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli
obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.
2.
Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a)
l'Ufficio di Gabinetto;
b)
la Segreteria del Ministro;
c)
la Segreteria tecnica del Ministro;
d)
l'Ufficio legislativo;
e)
l'Ufficio stampa;
f)
le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.
3.
I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con
proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere
revocati dall'incarico in qualsiasi momento. Il Vice Capo di Gabinetto e il
Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati
dal Ministro, con proprio decreto, e su proposta, rispettivamente, del Capo di
Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo, per la durata massima del
mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi
momento. I Capi delle Segreterie di cui al comma 2, lettera f) ed i Segretari
particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati su
designazione del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata
massima del mandato del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e sono
scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un
rapporto fiduciario.
4.
Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le
materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di
Stato si avvalgono delle proprie strutture e degli Uffici di Gabinetto e
legislativo.
Art.2 - Ufficio
di Gabinetto
1.
L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di
collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo.
2.
Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli Uffici di diretta
collaborazione, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed
assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali
funzioni.
3.
Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e può nominare due o più
Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie.
4.
Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle
esperienze maturate.
5.
Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che
assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. Il
Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti
alla carriera diplomatica.
Art.3 - Segreteria
del Ministro
1.
La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e
assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al
coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto
necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri
Uffici di diretta collaborazione.
2.
La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che
coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi cui partecipa ed adempie, su
suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del
Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza
privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3.
Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti tra persone
anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto
fiduciario con il Ministro.
Art.4 - Segreteria
tecnica del Ministro
1.
La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico
all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di
documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti
di approfondimento scientifico.
2.
Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra persone anche estranee
alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il
Ministro.
Art.5 - Ufficio
legislativo
1.
L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative
legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero,
avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e
garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del
linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la
semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con
l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo;
segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese
necessarie con le altre Amministrazioni e le istituzioni comunitarie; provvede
alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero; cura,
avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso
internazionale, europeo e costituzionale.
2.
Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,
fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari,
avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e
produzione normativa.
3.
Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio, anche
con funzioni vicarie.
Art.6 - Ufficio
stampa
1.
L'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di
informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera; promuove, anche in raccordo con le
strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione istituzionale.
2.
Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è scelto fra operatori del settore
dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in
possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli
strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché
dell'editoria e della comunicazione informatica.
3.
Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le
funzioni di portavoce.
Art.7 - Segreterie
del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
1.
Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle
dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato,
garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri
Uffici di diretta collaborazione.
2.
I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono
scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di
un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato.
3.
A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al
Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo
di cui all'articolo 8, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale,
compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai
Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica
l'articolo 9, comma 6.
Art.8 - Personale
degli uffici di diretta collaborazione
1.
Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad
eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), è stabilito
complessivamente in novanta unità. In tale contingente possono essere assegnati
dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti.
2.
Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono essere assegnati
agli Uffici di diretta collaborazione fino a diciotto esperti e consulenti
esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza
nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici
curricoli culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi
non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti,
ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
3.
Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati,
presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione
di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a sette, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n.
165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in
tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a
tale titolo nell'ambito del Ministero.
4.
Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di
Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Responsabile della
Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa
e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
nonché quella del Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 1 e, qualora siano assegnate a
dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, costituiscono incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001.
5.
All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli
Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale per le
politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio
Procedimenti disciplinari, assegnando unità di personale delle aree I e II del
contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in
numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al
comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto
dall'articolo 9, comma 6.
Art.9 - Trattamento
economico
1.
Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici,
spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con la modalità di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, ed articolato:
a)
per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario
generale o ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante
ai medesimi Segretario generale o Capi Dipartimento del Ministero;
b)
per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria
tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad
Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
medesimi dirigenti;
c)
per il Capo della Segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché
per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se
nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva
di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante ai medesimi dirigenti;
d)
per il Capo dell'Ufficio stampa in un trattamento economico conforme a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica
di redattore capo.
2.
Al Consigliere diplomatico è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un trattamento economico omnicomprensivo articolato in una
voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di
livello non generale e in un emolumento accessorio determinato in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante ai medesimi dirigenti.
3.
Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento
economico, è corrisposto un emolumento accessorio, determinato con la modalità
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima di
quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.
4.
Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione
è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di
livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte
delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari
disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
5.
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e il
compenso connesso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
determinati dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo
onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e
Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
6.
Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione,
a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta
collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro
straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della
prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la
misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. L'assegnazione
della predetta indennità al personale beneficiario è determinata con
provvedimento del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui
all'articolo 1, comma 2.
Art.10 - Modalità
di gestione
1.
La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui
all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del
Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di
beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti
uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali e, per l'effetto,
di ogni adempimento datoriale delegabile, è attribuita, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i
relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonché avvalersi, ove
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti
Disciplinari, per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai
fondi predetti.
Capo II
Organismo
indipendente di valutazione della performance
Art.11 - Organismo
indipendente di valutazione della performance
1.
L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato
"OIV", di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa,
i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui agli articoli 1,
commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
2.
Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai
documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai
titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie.
Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le
modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del
2009, e successive modificazioni.
3.
L'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre
componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi
incluso il Presidente, sono nominati dal Ministro per l'espletamento di un
incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri
di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del
2009. L'unico componente dell'OIV ovvero il Presidente del collegio è scelto
tra soggetti esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica.
4.
E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente,
competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche
all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'Ufficio supporta l'OIV
nelle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della
performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del
2009, e in quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. L'organizzazione interna
dell'Ufficio è definita con determinazione dell'unico componente dell'OIV
ovvero del Presidente del collegio, sentito il Direttore della Direzione
generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari.
5.
Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 4 è nominato con provvedimento del
Segretario generale, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del
Presidente del collegio, tra i dirigenti di seconda fascia o i funzionari
appartenenti ai ruoli del Ministero, in possesso di specifiche professionalità
ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
Art.12 - Copertura
finanziaria e norme transitorie
1.
Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e
dell'Ufficio di supporto si provvede nei limiti delle risorse destinate al
soppresso Servizio di controllo interno.
2.
A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla
rideterminazione del trattamento economico spettante al personale assegnato
all'OIV rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Disposizioni
finali
Art.13 - Norme
finali e abrogazioni
1.
Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dal presente
regolamento sono ricompresi nella complessiva dotazione organica del Ministero.
2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive
modificazioni, è abrogato.
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