Individuazione
dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi
di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134
Art.1 - Obblighi
di monitoraggio
1.
Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio degli interventi di
agevolazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di verificare lo
stato di attuazione di ciascun intervento e la capacità di perseguire i
relativi obiettivi, in conformità con il sistema nazionale di monitoraggio
unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, gestito dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea,
nonché con il sistema informativo di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (banca dati delle amministrazioni pubbliche).
2.
I soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a
trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati
la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi
agevolati, secondo la periodicità e per il tramite dei sistemi di scambio
elettronico di dati individuati nelle circolari adottate dal Ministero dello
sviluppo economico nell'ambito delle disposizioni attuative degli interventi
medesimi.
3.
I soggetti beneficiari degli interventi sono comunque tenuti a corrispondere,
anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati, a tutte le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal
Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite dei soggetti dallo
stesso incaricati.
4.
Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di
mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei
soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico
sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino
al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo.
Qualora l'inadempimento sia reiterato, è disposta la revoca del beneficio
concesso.
Art.2 - Contenuti
minimi delle informazioni di monitoraggio
1.
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, per
ciascun programma agevolato i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere le
seguenti informazioni minime:
a)
informazioni anagrafiche;
b)
informazioni finanziarie relative a:
1)
spese previste e spese effettivamente sostenute, ripartite secondo specifici
codici di spesa previsti nelle disposizioni attuative dei singoli interventi;
2)
importo annuale degli investimenti previsti e realizzati;
c)
informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative
finanziate;
d)
informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori fisici e
occupazionali derivanti dalla classificazione CUP dei progetti;
e)
altre informazioni necessarie alla corretta alimentazione del sistema nazionale
di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020.
2.
Le informazioni specifiche da trasmettere a cura dei soggetti beneficiari sono
puntualmente definite nelle circolari di cui all'art. 1, comma 2, in funzione
delle finalità degli interventi medesimi e delle caratteristiche dei soggetti
beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di
riferimento.
3.
Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le informazioni raccolte alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con cadenza trimestrale e secondo il tracciato concordato nell'ambito
del sistema di monitoraggio unitario delle politiche di coesione.
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