In
un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "La Repubblica", dedicato
al tema dell'assunzione dei disabili, vengono riportate le affermazioni di
intervistati che giudicano "discriminatoria" nei confronti dei
disabili più gravi la norma del decreto semplificazioni del jobs act che
prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere alla chiamata
nominativa all'interno delle liste speciali stilate dai Centri per l'impiego.
L'intervento
normativo, che è stato preceduto da un confronto approfondito con le principali
associazioni dei disabili, si è reso necessario perché il sistema della
chiamata numerica, come tutti sanno, non ha funzionato.
È
poi opportuno precisare che già la disciplina vigente -la legge 68/1999- prevede solo in forma parziale, per i datori
di lavoro, l'obbligo di chiamata dei disabili secondo l'ordine di graduatoria
delle liste speciali: il 50% per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti, il 40% per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Già oggi, quindi, può essere effettuata la scelta nominativa nell'ambito delle
convenzioni di inserimento lavorativo. Inoltre, i disabili psichici vengono
avviati al lavoro su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui
all'articolo 11 della stessa legge.
Va
inoltre ricordato che l'articolo 1 della legge citata prevede che, per accedere
al sistema per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, occorra
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e che gli
elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, previsti
dall'articolo 9 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, sono: l'anzianità di
iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; la condizione
economica; il carico familiare; la difficoltà di locomozione nel territorio.
Non vi figura, invece, quello del grado di riduzione della capacità lavorativa.
Va
inoltre fatto presente che la norma del decreto semplificazioni prevede
comunque l'avviamento al lavoro secondo l'ordine di graduatoria, nel caso di
mancata assunzione del disabile con scelta nominativa nel termine di legge (60
giorni).
In
realtà, la riforma non prevede un indebolimento delle tutele, bensì mira ad
incentivare le assunzioni delle persone con disabilità più grave, superando i
problemi di funzionamento che la disciplina attuale ha evidenziato. Introduce
infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di procedere all'assunzione
diretta delle persone con disabilità che hanno una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 67% ovvero di persone con disabilità intellettiva e
psichica.
Inoltre
rafforza gli incentivi per le assunzioni dei disabili. Sono infatti previsti
incentivi per 36 mesi per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 67 per cento (l'incentivo è pari al 35%
della retribuzione lorda mensile; sale al 70% per l'assunzione di disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%). Gli incentivi sono
inoltre previsti (nell'ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda) per
un periodo più lungo nel tempo (60 mesi), per le assunzioni di lavoratori con
disabilità intellettiva e psichica. Per questi lavoratori sono incentivate
anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
Va
infine segnalato il potenziamento della cornice normativa per rafforzare il
sistema del collocamento mirato. In proposito, si prevede l'emanazione di linee
guida finalizzate a promuovere una rete integrata con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio; a promuovere accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre del 1991, n. 381, le
associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le
altre organizzazioni del terzo settore; a individuare modalità di valutazione
bio-psico-sociale della disabilità; all'analisi delle caratteristiche dei posti
di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli
accomodamenti ragionevoli; a promuovere l'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; alla individuazione di buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
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