Al
riguardo va premesso che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che
"salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,
in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]".
L'art.
96 del d.lgs. 81/2008 espressamente prevede che "i datori di lavoro delle
imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
[...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h)".
Tutto
ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In
generale è opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari,
di cui all'art. 230 bis del codice civile, si applica l'art. 21 del D.Lgs. n.
81/2008.
Qualora
le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo
o mobile, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse
devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del
decreto in parola.
Tale
piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i
cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese
familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle
imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo
soccorso, ecc.
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