La
norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta
nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la
normativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970
- alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
La
norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare
chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed
i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in
linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi
anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta
elettronica e di internet.
Come
già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede
che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la
possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati:
-
esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale;
-
ed
esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione
della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero.
La
modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere
considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che
vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione
lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di
lavoro"), come pc, tablet e cellulari.
In
tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico- circa la necessità del
previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.
L'espressione
"per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o
l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene
considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la
prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene
modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o
filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della
disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al
lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono
strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la
conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle
condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo
sindacale o l'autorizzazione.
Perciò,
è bene ribadirlo, non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si
chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici
impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati
raccolti con questi strumenti.
Il
nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato
la posizione del lavoratore, imponendo:
-
che
al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità
d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con
l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero);
-
e,
per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data
al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei
controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto
previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente
informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di
controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4
discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a
fini disciplinari.
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