Modalità
di intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 L. 297/82 nel caso in cui
il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo secondo la
previsione dell’art. 102 L.F. - Chiarimenti
Con
circolare n. 32 del 4 marzo 2010, sono state impartite istruzioni in merito
alle modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di
Lavoro istituito dall’art. 2 della L. 297/82, nei casi in cui il Tribunale
competente decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare,
ai sensi dell’art. 102 LF, in quanto risulta che «non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione
al passivo».
Nella
citata circolare è stato previsto che, in questi casi, il lavoratore possa
chiedere l’intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato
sulla base dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/82.
Ad
integrazione e chiarimento di quanto già espresso, si precisa che quando il
datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché
l’art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese
in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante
l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il
requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato
dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Resta
ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna
dell’originale di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di
esecutività di cui all’art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione
di cui all’art. 410 c.p.c., diffida accertativa quando, con provvedimento del
Direttore della D.P.L., acquista valore di accertamento tecnico con efficacia
di titolo esecutivo).
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