Semplificazioni
in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto
interministeriale 30 gennaio 2015
Quadro normativo
-
Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 20 marzo 2014), convertito, con
modificazioni, dalla legge 78 del 16 maggio 2014 (G.U. 114 del 19 maggio 2014),
articolo 4 "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità
contributiva";
-
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" (G.U. 125 del 1
giugno 2015);
-
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dell’8 giugno
2015, avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" -
prime indicazioni operative".
Premessa
L’articolo
4 del decreto-legge 34/2014 (NOTA 1) ha previsto importanti semplificazioni in
materia di documento unico di regolarità contributiva, demandando ad un
apposito decreto interministeriale la regolamentazione della materia.
La
norma citata al comma 1 ha disposto che "chiunque vi abbia interesse,
compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche
ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore
dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza
dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e
sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), ovunque previsto".
Nella
Gazzetta ufficiale del 1 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto
interministeriale 30 gennaio 2015 (NOTA 2) (di seguito decreto) che, in
attuazione del comma 2 del suddetto articolo, ha definito i requisiti di
regolarità, i contenuti e le modalità della verifica "in tempo reale"
nonché le ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti
modalità di richiesta.
Con
la circolare 19 dell’8 giugno 2015 (NOTA 3), infine, la Direzione generale per
l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina in materia di
regolarità contributiva contenuta nel decreto interministeriale.
In
attuazione della nuova normativa, Inps e Inail hanno predisposto il nuovo
servizio "Durc On Line" operativo dal 1 luglio 2015 nei portali dei
due Istituti (NOTA 4) (www.inps.it e www.inail.it
).
Si
illustrano quindi i profili più strettamente operativi del nuovo servizio
nonché gli aspetti di specifica competenza riguardanti in particolare i nuovi
requisiti di regolarità contributiva per premi assicurativi ed accessori.
1. Soggetti
abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2 del DM)
L’articolo
1 del decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di
regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il
possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti:
a)
i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010, vale a
dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc.
nell’ambito dei contratti pubblici;
b)
gli Organismi di attestazione SOA (NOTA 5);
c)
le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9,
del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
d)
le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di
pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/2000 (NOTA 6);
e)
l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione
contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo,
chiunque vi abbia interesse;
f)
le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto
titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 (NOTA 7) e dell'art. 37, comma
7-bis, del decreto legge 66/2014 (NOTA 8). Il credito certificato può, infatti,
validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo
previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc
"aggiornato" (NOTA 9).
Come
specificato nella circolare ministeriale 19/2015 nelle ipotesi e) e f) la
possibilità di effettuare la verifica da parte del soggetto delegato
("chiunque vi abbia interesse" e banche/intermediari finanziari)
"è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà
essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a
cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di
regolarità contributiva sotto la propria responsabilità". L’accesso al
servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale Inps, che ha
realizzato un’ apposita funzionalità per gli utenti in questione.
Nella
citata circolare il Ministero ha precisato che "resta invece ferma la
possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti
delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo
svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale".
L’art.
6, comma 2 del decreto stabilisce infatti che la verifica di regolarità contributiva
può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro
nonché dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 e dagli altri
soggetti abilitati da norme speciali.
L’utente,
a seconda che l’accesso sia effettuato dal portale Inps o dal portale Inail,
dovrà autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l’ente dal quale sta
effettuando l’accesso al servizio.
Per
quanto riguarda le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché
le SOA, si precisa che per l’accesso dal 1 luglio 2015 al servizio "Durc
On Line" valgono le credenziali/abilitazioni già rilasciate per
l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it
(utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’Inail, sia che si acceda dal
portale Inps che dal portale Inail.
Per
questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e
gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere gestite tramite
Sportello unico.
2. Modalità di
verifica della regolarità contributiva (artt. 2, 4 e 6 del DM)
Gli
articoli 2 e 6 del decreto definiscono le modalità di verifica della regolarità
contributiva attraverso il servizio "Durc On Line". In base al
combinato disposto delle due norme, i soggetti abilitati possono verificare in
tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e,
per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore
industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili,
tramite un’unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare, secondo quanto già stabilito dall’articolo 4, comma 2,
lettera b) del DL 34/2014.
La
classificazione ai fini previdenziali a cui si riferisce il decreto riguarda
esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato dall’Inps
ai datori di lavoro operanti nell’edilizia, pertanto la verifica includerà la
regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili se per il codice
fiscale indicato è presente negli archivi di detto ente (NOTA 10) un c.s.c.
edile.
Per
l’individuazione della competenza delle Casse edili, che finora era determinata
in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc, non può infatti essere
utilizzata la classificazione tariffaria ai fini Inail, posto che il rischio
assicurato in base alle vigenti tariffe dei premi si riferisce alle lavorazioni
effettivamente esercitate, indipendentemente dal contratto applicato
dall’impresa, dal tipo di soggetto assicurante e dalla codificazione ATECO a
fini economici.
L’articolo
2, comma 1 del decreto prevede inoltre espressamente che "ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono
esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,
per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale".
Come
specificato nella circolare ministeriale le suddette Casse edili sono quelle
"riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali".
Se
in base ai nuovi requisiti stabiliti dal decreto il soggetto è regolare nei
confronti di Inps, Inail e Casse edili (se trattasi di imprese edili) l’esito
positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data
dell’interrogazione.
In
tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf avente validità di 120
giorni dalla data di effettuazione della richiesta di verifica della
regolarità, che è stato denominato Durc On Line.
In
base all’articolo 6, comma 3, del decreto se per il soggetto di cui si deve
verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di
validità, il servizio rinvia allo stesso documento.
Secondo
quanto disposto all’articolo 4, comma 1 del decreto, "qualora non sia
possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le
ipotesi di esclusione dell’art.9, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono
tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art.
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione
analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al
controllo".
Per
quanto riguarda l’Inail, al momento, in caso di soggetto titolare di più codici
ditta sarà notificato un invito a regolarizzare per ognuno di essi, ove
ovviamente risultino irregolarità nella relativa situazione contributiva.
Analogamente,
se il soggetto è titolare di posizioni assicurative anche nella gestione
navigazione, sarà notificato un invito a regolarizzare per il conto intestato
all’armatore collegato ai certificati nonché per i codici ditta con
irregolarità.
L’invito
a regolarizzare conterrà anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per
l’esito positivo della verifica.
L'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la
propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di
15 giorni dalla notifica dell'invito.
In
tal caso l’esito positivo della verifica avente validità di 120 giorni dalla
richiesta sarà inserito nell’apposita nuova applicazione di servizio in GRA web
dalla competente Sede per essere automaticamente trasferito ai portali di Inps
e Inail, con generazione del relativo Durc On Line disponibile per tutte le
successive interrogazioni ricadenti nel citato periodo di validità.
L'invito
a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le
interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque
per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha
originato (NOTA 11).
La
nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude
l’applicazione del silenzio assenso, pertanto nell’ipotesi in cui per cause
tecniche non sia possibile inserire l’esito, la richiesta al trentesimo giorno
sarà annullata e l’utente potrà effettuare una nuova interrogazione.
In
merito al termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione, la circolare
ministeriale precisa che "gli Istituti non potranno dichiarare
l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della
definizione dell’esito della verifica che altrimenti attesterebbe una
situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla
realtà.
Conseguentemente
il rilascio del Durc terrà conto dell’intervenuta regolarizzazione che in ogni
caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima
richiesta".
In
caso di mancata regolarizzazione e comunque entro il trentesimo giorno
dall’interrogazione la risultanza negativa della verifica è comunicata ai
soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a
debito e delle cause di irregolarità.
Resta
fermo che non appena ricevuto riscontro all’invito alla regolarizzazione le
Sedi devono immediatamente concludere l’istruttoria e inserire l’esito
nell’apposita applicazione di servizio in GRA web.
In
sostanza mentre l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva è
liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con
possibilità di acquisire il corrispondente documento, l’esito di irregolarità e
il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno
richiesto la verifica stessa.
L’esito
non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti
contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive
obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In tali ultimi casi
infatti gli enti previdenziali sono nell’impossibilità di determinare i
contributi o i premi dovuti.
Resta
fermo in caso di irregolarità contributiva l’obbligo delle stazioni appaltanti
e delle amministrazioni procedenti di attivare il procedimento previsto
dall’articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla
legge 98/2013.
I
suddetti soggetti e le SOA dal 1 luglio 2015 devono verificare la regolarità
contributiva esclusivamente tramite il servizio "Durc On Line",
poiché come stabilito dall’art. 2, comma 2 del decreto, il nuovo documento
generato dall’esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui
all’articolo 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) previsto:
a)
per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b)
nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell’edilizia;
c)
per il rilascio dell’attestazione SOA.
3. Requisiti di
regolarità contributiva (art. 3 del DM)
La
verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti
dall’impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a
quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive (NOTA 12).
I
suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori,
incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali
ispettivi, riclassificazioni e simili.
Nel
prospetto che segue sono indicate le scadenze dei pagamenti da considerare a
seconda della data di interrogazione:
DATA
INTERROGAZIONE
|
PAGAMENTI DA
CONSIDERARE
|
||
Dal
|
al
|
Data scadenza
|
|
1°
gennaio
|
31
gennaio
|
Fino
al 30 novembre dell'anno precedente
|
|
1°febbraio
|
28/29
febbraio
|
Fino
al 31 dicembre dell'anno precedente
|
|
1°
marzo
|
31
marzo
|
Fino
al 31 gennaio
|
|
1°
aprile
|
30
aprile
|
Fino
al 28/29 febbraio
|
|
1°
maggio
|
31
maggio
|
Fino
al 31 marzo
|
|
1°
giugno
|
30
giugno
|
Fino
al 30 aprile
|
|
1°
luglio
|
31
luglio
|
Fino
al 31 maggio
|
|
1°
agosto
|
31
agosto
|
Fino
al 30 giugno
|
|
1°
settembre
|
30
settembre
|
Fino
al 31 luglio
|
|
1°
ottobre
|
31
ottobre
|
Fino
al 31 agosto
|
|
1°
novembre
|
30
novembre
|
Fino
al 30 settembre
|
|
1°
dicembre
|
31
dicembre
|
Fino
al 31 ottobre
|
|
Le
denunce retributive obbligatorie da presentare all'Inail e le relative scadenze
sono le seguenti:
Polizza
|
Denuncia/dichiaraz.
|
Termine di
presentazione
|
Dipendenti
e Navigazione
|
Dichiarazione
retribuzioni
|
28/29
febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente o, in caso di cessazione, 16
del secondo mese successivo alla data di cessazione.
|
Artigiani
|
Dichiarazione
retribuzioni
|
28/29
febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente, solo per usufruire del
pagamento in 4 rate leggi 449/97 e 144/99.
|
Facchini
e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori
|
Elenco
trimestrale per regolazione
|
30
del mese successivo al trimestre precedente o dell'ultimo trimestre o minor
periodo in caso di cessazione.
|
Frantoi
|
Comunicazione
durata effettiva campagna olearia
|
30
giorni dalla fine dell'ultima campagna olearia in caso di "comunicazione
inizio campagna olearia" breve.
|
Sostanze
radioattive
|
Denuncia
annuale sostanze radioattive per regolazione
|
16
febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente o per l'ultimo periodo di
attività.
|
Scuole
|
Regolazione
premio alunni (scuole non statali)
|
30
novembre dell'anno di rata per l'anno scolastico precedente o per l'ultimo
anno scolastico.
|
Pescatori
|
Elenco
annuale soci pescatori (della piccola pesca marittima e delle acque interne)
|
10
gennaio di ogni anno.
|
Somministrazione
|
Denunce
retributive trimestrali
|
16
febbraio, 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre.
|
Come
già illustrato la regolarità contributiva attiene ora esclusivamente ai
pagamenti dovuti e scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive e l’interrogazione
avviene indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Da
ciò discende, per quanto riguarda l’Inail, che il Durc On Line non consente più
alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all’oggetto del
contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero
al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva
nei rapporti tra privati.
Come
avveniva con la disciplina previgente la regolarità contributiva continua a
comprendere i pagamenti dovuti dall’impresa sia per i lavoratori subordinati
che per quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto nonché i pagamenti dovuti per i lavoratori autonomi che operano
nell'impresa (NOTA 13).
Per
quanto riguarda questi ultimi, si ricorda che ai sensi dell’articolo 9 del
Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con
il Dpr 1124/1965, l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci
lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato
testo unico è considerata datore di lavoro.
La
circolare ministeriale precisa inoltre che per i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni amministrate dall’Inps (artigiani, commercianti, lavoratori
agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ove il
codice fiscale dei medesimi risulti non coincidere con quello dell’impresa da
verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva dovrà essere
effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.
La
richiesta dovrà essere effettuata dal portale dell’Ente ove è registrata la
posizione riferita al codice fiscale del soggetto da verificare.
Pertanto,
ad esempio, nel caso di una società operante esclusivamente con soci lavoratori
iscritta all’Inail con il relativo codice fiscale e i cui soci siano iscritti
all’Inps, gli utenti dovranno:
1.
verificare dal portale Inail la regolarità della società indicando nel servizio
online il codice fiscale della società stessa;
2.
verificare dal portale Inps la regolarità dei singoli soci indicando il codice
fiscale di ognuno.
Ciascun
ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei
requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nonché
l’informazione che il soggetto indicato non è iscritto presso l’altro ente e
quest’ultimo pertanto non fornirà alcun esito di regolarità.
Per
quanto riguarda le imprese agricole assicurate ai sensi del Titolo II del Dpr
1124/1965, per le quali i contributi assicurativi sono riscossi in forma
unificata dall’Inps, la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente
dal portale dell’Inps.
La
verifica delle imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano
e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici alle quali, in deroga al
suddetto regime previsto per l’agricoltura, si applicano le disposizioni del
settore dell'industria (NOTA 14), deve essere effettuata dal portale
dell’Inail.
Se
la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta
titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero
"la risultanza dell’interrogazione restituirà l’informazione sulla
regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore
autonomo ha operato".
La
limitazione dell’oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti scaduti
sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica
è effettuata sarà operativa dal 1 luglio 2015, con il rilascio del nuovo
servizio "Durc On Line".
Sono
invece immediatamente applicabili, i requisiti di regolarità contributiva
stabiliti dal decreto all’articolo 3, commi 2 e 3 e all’articolo 5 in caso di
procedure concorsuali, alcuni dei quali erano già previsti dal precedente
decreto ministeriale e sono stati riproposti attualizzandoli al mutato contesto
normativo.
E’
stata confermata (NOTA 15) la sussistenza della regolarità contributiva nei
seguenti casi:
a)
rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli
Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi
regolamenti;
b)
sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c)
crediti in fase amministrativa (NOTA 16) oggetto di compensazione per la quale
sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle
disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata
accettata dai medesimi Enti;
d)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino
alla decisione che respinge il ricorso;
e)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al
passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3,
del d.Lgs 46/1999 (NOTA 17);
f)
crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia
stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di
addebito a seguito di ricorso giudiziario.
Costituisce
invece una nuova ipotesi di regolarità quella prevista dall’articolo 3, comma
3, del decreto secondo cui:
"La
regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le
somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale
ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme
dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale
l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi
di eventuali accessori di legge".
In
sintesi è stato generalizzato il criterio dello scostamento non grave che in
precedenza era previsto soltanto ai fini della regolarità per la partecipazione
a gare di appalto e per un minore importo.
Ciò
ovviamente non toglie che le somme in questione sono comunque dovute e quindi
può verificarsi che per un soggetto che risulta regolare ai soli fini del Durc
On Line siano state invece attivate le procedure di iscrizione a ruolo per
l’esazione coattiva, per le quali il limite di importo rimane pari a 10,33 euro
(NOTA 18). Per quanto riguarda le gestioni con riferimento alle quali deve
essere applicato il limite di 150 euro previsto dal decreto, si precisa che
sebbene la riforma del sistema tariffario operata dal decreto legislativo
38/2000 si fondi sull’articolazione della "Gestione Industria"
disciplinata dal Titolo I del Testo Unico approvato con Dpr 1124/1965 in
quattro Gestioni tariffarie, la predetta articolazione opera tuttavia ai soli
fini tariffari, dovendo intendersi confermata l’unitarietà della Gestione
Industria (NOTA 19) disposta dal Titolo I del citato Testo Unico.
Rientrano
pertanto nella predetta gestione "unitaria" Industria anche i premi
speciali determinati ai sensi dell’art. 42 Dpr 1124/1965, vale a dire i premi
artigiani (per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani
lavoratori, nonché per i relativi familiari coadiuvanti ed associati in
partecipazione) e gli altri premi speciali.
Nell’ambito
della gestione Industria di cui al predetto titolo I del DPR 1124/1965 deve al
contrario considerarsi come gestione a sé stante quella relativa al settore
navigazione.
Costituisce,
infine, gestione a sé stante l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e
le lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive
disciplinata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche e
integrazioni (NOTA 20).
Di
conseguenza la "franchigia" ai fini del Durc On Line è applicata come
segue:
1.
150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ordinari ex art. 41 T.U.
relativi alle polizze dipendenti con lavorazioni classificate alle voci di cui
alle attuali tariffe industria, artigianato, terziario, altre attività e ai
premi speciali determinati ex art. 42 T.U. (artigiani, frantoi, ecc.);
2.
150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ex art. 41 della gestione
navigazione;
3.
150 euro rispetto al totale insoluto dei premi relativi alle polizze apparecchi
radiologici e sostanze radioattive.
Come
specificato nella circolare ministeriale l’importo di 150 euro, comprensivo di
eventuali accessori di legge, deve intendersi "cristallizzato" al
momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito
di regolarità contributiva definito per ogni gestione nella quale l’omissione
fino alla predetta data è rilevata.
4. Procedure
concorsuali (art. 5 del DM)
Il
decreto stabilisce le condizioni in presenza delle quali Inps, Inail e Casse
edili possono considerare regolare l’impresa in relazione a ciascuna procedura
concorsuale. a) Concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis
del Regio Decreto 267/1942.
L’impresa
si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione
che nel piano di cui all’articolo 161 del medesimo Regio Decreto sia prevista
l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili
e dei relativi accessori di legge.
L’impresa
deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi
riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese.
La
circolare ministeriale 19/2015 precisa che dalla previsione di cui all’articolo
5, comma 1 del decreto "si evince che l’attestazione di regolarità è
subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di
concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili,
espliciterà la modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla
data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F. Al contrario,
nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che
regola il c.d. "concordato in bianco", l’assenza del piano
concordatario comporterà l’attestazione dell’irregolarità, non sussistendo in
tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i
termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L’esito di
regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato,
all’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori
alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.
Pertanto,
nell’ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l’invito
alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di
pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice
(compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la
presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai
commi secondo e terzo del citato art. 161".
Il
Ministero si è inoltre espresso nel senso che l’esito di irregolarità comporta
l’applicazione della previsione di cui all’art. 4 del Dpr 207/2010 e del comma
3 dell’art. 31, del Dl 69/2013 in quanto "costituendo la proposta ex art.
161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa
fase ammissibile l’esercizio del potere sostitutivo della Pubblica
Amministrazione (...)".
b)
Fallimento con esercizio provvisorio di cui all’articolo 104 del Regio Decreto
267/1942.
La
regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di
Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all’esercizio provvisorio a condizione che i relativi crediti degli enti
risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di verifica della
regolarità contributiva.
L’impresa
deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi
riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione
all’esercizio provvisorio.
c)
Amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 270/1999.
L’impresa
si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di
Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione
di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati dagli
enti.
L’impresa
deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi
riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di ammissione
all’amministrazione straordinaria.
d)
Proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182- ter
del Regio Decreto 267/1942, nell’ambito del concordato preventivo ovvero
nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti
disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo Regio
Decreto.
L’impresa
si considera regolare per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione
dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento
parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps,
Inail e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli articoli 1
e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
L’impresa
deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi
riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi.
Come
evidenziato dal Ministero "la disposizione che subordina la regolarità
all’insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle
procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso
di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione
della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga
rispetto a quanto stabilito all’art. 3, comma 1, del D.M. che, diversamente, ha
individuato nei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese
antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l’arco temporale utile
per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida
con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia
dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate".
5. Contenuto del
Durc On Line (art. 7 del DM)
Il
Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati minimi, stabiliti dal
decreto.
a)
La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del
soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva.
b)
L’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse edili.
Tale
informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità di cui al punto
successivo, originata dall’esito positivo della verifica.
Nel
caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’Inps o all’Inail, nella
sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice
fiscale indicato "Non è iscritto".
La
revisione dell’intera materia in termini di semplificazione e l’automatismo
dell’esito di regolarità in presenza dei requisiti definiti dal decreto ha
infatti imposto di soprassedere in tali casi all’istruttoria da parte della
Sede competente, al fine di non escludere dai vantaggi del Durc On Line intere
categorie di soggetti che a fini previdenziali debbono essere iscritti con il
loro codice fiscale solo all’Inps o solo all’Inail.
La
regolarità contributiva del resto è ora circoscritta ai pagamenti dovuti,
pertanto i controlli relativi a possibili casi di evasione totale o parziale
dell’obbligo assicurativo ovvero di elusione assicurativa riguardanti il
rischio assicurato saranno espletati nell’ambito delle iniziative specifiche
programmate.
Nel
caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi
gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la
richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata.
c)
La dichiarazione di regolarità.
In
caso di contemporanea iscrizione all’Inps e all’Inail nonché alle Casse edili
per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste
ovviamente se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli
enti.
Nel
documento è indicato che la regolarità si riferisce alla risultanza
dell’interrogazione negli archivi degli enti, che è effettuata automaticamente
ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l’utente dal portale di Inps o
Inail attiva con lo specifico servizio la richiesta di verifica della
regolarità contributiva, qualora non sia già disponibile un Durc On Line in
corso di validità.
Il
suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale il soggetto risulta
regolare alla data di interrogazione, fornisca immediatamente l’esito positivo,
che in tal modo viene "cristallizzato", fermo restando che
nell’ipotesi in cui l’altro o gli altri enti non possano attestare la
regolarità i sistemi restano in attesa dell’esito dell’istruttoria, che potrà
essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la situazione prima del 30
giorno ovvero, in caso contrario, di irregolarità.
d)
Il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di
scadenza di validità del documento.
Nel
documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della
regolarità contributiva con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata
effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data.
La
data di scadenza della validità è calcolata a 120 giorni dalla data della
richiesta stessa.
Come
già esposto, qualora in riferimento al soggetto per il quale si chiede la
verifica sia stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, la
procedura rinvia allo stesso documento.
Di
conseguenza nel caso in cui l’esito di regolarità e quindi il documento
acquisibile dall’utente abbia una validità residua ridotta, dovrà essere
effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza
indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica
della regolarità.
Per
quanto riguarda l’Inail con una implementazione successiva al 1 luglio, nel
caso in cui per il soggetto non risulti un codice ditta attivo, i suddetti dati
minimi saranno integrati con l’indicazione che il soggetto "è stato
iscritto fino al (...)" nella gestione di interesse.
Sempre
con un’implementazione successiva, atteso che la verifica di regolarità deve
operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente
costituzione l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza
dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità. In fase di avvio del nuovo
servizio per le imprese in questione sarà fornito al momento un esito di
regolarità.
e)
Dichiarazione di non regolarità
Dal
1 luglio 2015, nel caso in cui il soggetto non risulti regolare nei confronti
di uno o più enti (non avendo regolarizzato la posizione nonostante l’invito)
sarà generato un esito di non regolarità, con indicazione della gestione in cui
è stato riscontrato il debito contributivo e, ove ne ricorrano le condizioni,
anche dell’indicazione circa l’omessa presentazione delle denunce retributive
obbligatorie o che le stesse presentano dati incongruenti.
6. Ipotesi di
esclusione del "Durc On Line" (art. 9 del DM)
In
via transitoria e comunque non oltre il 1 gennaio 2017 restano assoggettate
alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste,
per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità
automatizzate.
Il
servizio www.sportellounicoprevidenziale.it utilizzato dal 2006 ad oggi (NOTA
21) rimane attivo in via transitoria esclusivamente per le ipotesi di
esclusione indicate all’articolo 9 del decreto.
Si
tratta dei seguenti casi:
a)
DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art.
13-bis, comma 5, DL 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012
(NOTA 22).
Per
questi Durc come noto il decreto 13 marzo 2013 (NOTA 23) stabilisce che il
documento deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai
sensi della norma citata, qualora la certificazione attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno
pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del
soggetto titolare dei crediti certificati.
Si
ricorda che nel certificato di regolarità emesso da sportello unico devono
essere indicati i dati identificativi della "Richiesta Durc" prodotta
attraverso la "Piattaforma per la certificazione dei crediti"
appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo
disponibile dopo l’attivazione della funzione "Verifica la capienza per
l’emissione del
Durc"
e quello del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente, in
modo che la stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento
sostitutivo (NOTA 24).
b)
DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31
dicembre 2012, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter,
del DL 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la
regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura (NOTA
25).
c)
DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 dagli
Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012, per
i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo
lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione (NOTA 26).
Si
precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare congiunta del
Ministero dell’interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24
ottobre 2014, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della
domanda di emersione, è stato previsto anche per queste verifiche l’invito a
regolarizzare nonché la possibilità da parte del datore di lavoro di versare
quanto dovuto con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai
regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni.
d)
DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, per i quali la
regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell’esecuzione dei
lavori.
Si
tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di
ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del
6.4.2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i
quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.
Oltre
ai suddetti casi particolari, il decreto prevede in via cautelativa che sempre
non oltre il 1 gennaio 2017 e in via transitoria restino assoggettate alle
previgenti modalità di rilascio del DURC "le ipotesi per le quali la
verifica di cui all’articolo 6, cioè quella in tempo reale non è possibile per
l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS,
dell’INAIL e delle Casse edili".
Qualora
si verifichi in concreto la suddetta "impossibilità", accertata dagli
Enti, sarà prevista un’apposita funzionalità di richiesta della regolarità
contributiva in www.sportellounicoprevidenziale.it.
Si
precisa, infine, che gli accordi in corso con altre pubbliche amministrazioni
per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da
considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in
trattazione.
7. Cause
ostative alla regolarità (art. 8 del DM) e benefici contributivi
Come
illustrato nella circolare ministeriale 19/2015, l’articolo 8 del decreto,
analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, individua le
violazioni di natura previdenziale ed in materia delle condizioni di lavoro
ostative alla regolarità, richiesta dall’art. 1, comma 1175, della legge
296/2006, per il godimento di determinati benefici normativi e contributivi.
Sono
ostative alla regolarità, le violazioni indicate nell’allegato A al decreto
commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, accertate con
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza
di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale (NOTA 27). Per le
violazioni in discorso non rileva l’eventuale successiva sostituzione
dell’autore dell’illecito, come già previsto dal DM del 2007.
Le
cause ostative di cui sopra non sussistono qualora il procedimento penale sia
estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (NOTA 28) ovvero di oblazione
(NOTA 29).
Il
godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma
1175, della legge 296/2006 è definitivamente precluso per i periodi indicati
nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’articolo
178 del Codice penale.
Come
previsto dal precedente decreto del 2007, ai fini della regolarità contributiva
l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione
territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità,
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
illecito.
Nella
circolare 19/2015 il Ministero ha inoltre chiarito che "sono ritenute valide
le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007"
ed ha precisato che per ragioni di continuità rispetto alla previgente
disciplina le cause ostative alla regolarità sono riferite a fatti commessi
successivamente all’entrata in vigore del DM del 2007.
Per
quanto riguarda la verifica di regolarità contributiva da parte degli enti
previdenziali chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici,
il Ministero ha infine evidenziato che la stessa, avvenendo sulla base delle
nuove modalità previste dal decreto, "dovrà comunque ricomprendere il
periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle
agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto
a fruirle".
Dal
1 luglio infatti le Sedi devono effettuare le verifiche del possesso dei
requisiti di regolarità per la fruizione dei benefici applicati dall’Inail e
soggetti a detto controllo utilizzando il nuovo servizio.
Si
coglie l’occasione per ricordare quali sono i benefici in questione, indicando
anche quelli non più in vigore, tenuto conto del limite di prescrizione
quinquennale previsto per l’eventuale recupero di agevolazioni indebitamente
fruite:
DESCRIZIONE
BENEFICIO
|
Procedura
|
Lavoratori
e soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge
29/12/1990, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a
carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende
del Centro Nord) o all'esenzione totale dei contributi a carico del datore di
lavoro(disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero
da imprese artigiane).
|
Codici
G e E Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1.1.2015.
|
Lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
|
Codici
H,I,J,K,L,M,NO,P,Q,
R,S,T,U,V,W,X,Y
Autoliquidazione.
|
Lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204,
come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro
compete la riduzione del 50% della contribuzione.
|
Codice
7
Autoliquidazione.
|
Lavoratori
interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 50%, vale a dire dipendenti delle aziende di fornitura di
lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di
lavoratori in astensione per maternità.
|
Proc.Som.:
indicazione retribuzioni ridotte.
|
Dirigenti
iscritti all'INPDAI prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n.10 del
DL 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro (sconto reimpiego dirigenti).
|
Codice
4
Autoliquidazione.
Non si applica dal 1.1.2012.
|
Lavoratori
disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni o lavoratori
con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro o lavoratori
che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato
per almeno due anni o lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica
il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello
maschile o lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente,
da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di
inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25%
o del 40% o del 50% o del 100% dei contributi prevista dal Decreto
Legislativo n. 276/2003.
|
Codici
A, D, F, C Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1.1.2013.
|
Lavoratori
edili e soci lavoratori che ai sensi dell'art.29 del DL 244/1995, svolgono
attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro
normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi
contratti integrativi territoriali attuazione (sconto edile)
|
Codice
1
Autoliquidazione.
|
Oscillazione
del tasso medio per prevenzione del 15 per cento nei primi 2 anni di attività
ex artt. 19 e 20 MAT del DM 12.12.2000.
|
Istanza
20MAT
|
Oscillazione
del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex art. 24
MAT del DM 12.12.2000.
|
Istanza
24MAT
|
Riduzione
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, legge
247/2007.
|
Istanza
Riduz. Contrib.agr.
|
Riduzione
del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze
speciali ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività.
|
Istanza
20MAT
|
Riduzione
del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, legge 147/2013
nel primo biennio di attività.
|
Dom. Rid.
Navigaz. L.147/13 1° biennio
|
Riduzione
contributi agricoli ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di
attività.
|
Mod.
Rid. Agricoli L.147/13 1° biennio
|
8. Norme di
coordinamento (art. 10 del DM)
I
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 del decreto dettano norme di coordinamento
riguardanti le stazioni appaltanti nell’ambito dei contratti pubblici. I
suddetti soggetti e le amministrazioni procedenti per l’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere dal 1 luglio 2015 utilizzano il Durc On Line in corso di
validità in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato
emesso da Sportello unico. Ove l’interrogazione fornisca un esito di non
regolarità attivano il procedimento di cui all’articolo 4, comma 2, del Dpr
207/2010 e all’articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013, con pagamento diretto
delle somme agli enti previdenziali.
Il
decreto precisa poi che il Durc On Line soddisfa il possesso del requisito
indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 163/2006,
nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del Dpr 445/2000 ovunque
prevista.
Secondo
quanto precisato nella circolare ministeriale "al momento nulla è mutato
in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli
operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla
gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n.
62304 del 19 maggio 2015. Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la
verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui
all’articolo 6.
Pertanto
la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data
nella quale è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla
regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del D.M., anche ai fini di
qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle
norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1
lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006. Ove per il codice fiscale interessato alla verifica
risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in
corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla
amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra
richiamata"
Il
Ministero ha infine chiarito che i Durc richiesti prima dell’entrata in vigore
del decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e
per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
Le
richieste di Durc presentate anteriormente al 1 luglio 2015 e ancora in corso
di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni,
con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale.
9. Riepilogo
flusso operativo
Il
nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra
gli archivi di Inps, Inail e Casse Edili.
Lo
scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli
utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai
portali di Inps e Inail avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento
costante dei sistemi.
Il
flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come
segue.
1.
L’utente in possesso delle credenziali accede al portale Inps o al portale
Inail e seleziona il servizio "Durc On Line";
2.
L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:
a.
Consultazione Regolarità
b.
Lista Richieste
c.
Richiesta Regolarità
3.
L’utente seleziona "Consultazione regolarità", inserisce il codice
fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se
inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e
seleziona il bottone "Consulta regolarità"; poiché il "Durc On
Line" è liberamente accessibile, la funzione non effettua alcun controllo
relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un
documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il
documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in
formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il
codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità
e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta
Regolarità".
4.
L’utente seleziona la funzione "Richiesta Regolarità" e inserisce il
codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella Pec alla quale sarà
comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari
finanziari e chiunque ne abbia interesse in possesso di una apposita delega
rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la
richiesta di regolarità solo dal portale Inps);
5.
Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta
una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa
l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e
fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura
indica il portale "owner" della richiesta, altrimenti prende in
carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;
6.
A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica
di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta
negli archivi Inps un c.s.c. edile, il portale "owner" che ha in
carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili;
7.
Il sistema comunica all'utente che l'elaborazione della richiesta è in corso e
che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare
successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di
Ricerca "Lista Richieste". In caso di successivo inoltro tramite la
funzione "Richiesta Regolarità" di una verifica per il medesimo
codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato dell’ultima
richiesta effettuata per il codice fiscale in esame; la richiesta rimane
in elaborazione per un massimo di 6 ore,
scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati per cause tecniche, viene annullata
e deve essere riproposta;
8.
Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la
visualizzazione del Documento in formato pdf non modificabile, altrimenti
comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico
e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una Pec spedita
all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data
comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito;
9.
Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione
"Lista Richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o
dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:
a.
Regolare
b.
In verifica (punto 8, secondo caso)
c.
Non Regolare
d.
Elaborazione in corso (punto 7)
10.
Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non
iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli
archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale "owner"
definisce l’esito della richiesta. In caso di esito Regolare crea il Documento
in formato pdf non modificabile
denominato "Durc On Line". In caso di esito Non Regolare crea un
Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica
di regolarità contributiva". L’utente riceve tramite Pec l’avviso che è
disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il codice
fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati
relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore
autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.
10. Istruttoria
Inail
La
regolarità riguarda l’intera situazione aziendale, vale a dire tutti i codici
ditta e i codici conto sia attivi che cessati risultanti negli archivi riferiti
ad uno stesso codice fiscale (che possono includere una o più PAT attive o
cessate o uno o più certificati attivi o meno).
In
caso di pagamento del premio di autoliquidazione in quattro rate si considera le
scadenza delle singole rate.
Il
sistema dell’Inail, dopo aver verificato la situazione nell’archivio GRA web e
nell’archivio del settore marittimo, fornisce automaticamente l’esito
automatico "Regolare" se non risultano debiti superiori a 150 euro
per le gestioni in precedenza indicate, relativamente ai pagamenti scaduti sino
all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è
effettuata e se risultano trasmesse le relative denunce/dichiarazioni
retributive (il cui termine massimo di presentazione è scaduto rispetto alla
data di interrogazione).
In
presenza delle seguenti condizioni viene comunque attivata l’istruttoria da
parte della sede competente:
a.
Rateazione in corso concessa dall’Inail;
b.
Debiti iscritti a ruolo, anche rateizzati;
c.
Procedure concorsuali;
d.
Società di somministrazione;
e.
Polizza frantoi, polizza apparecchi rx, polizza sostanze radioattive e polizza
prove d’arte e tcp.
Nel
caso in cui per le polizze dipendenti nella dichiarazione delle retribuzioni
siano state indicate retribuzioni uguali a zero per una determinata voce di
tariffa, tale circostanza non vale di per sé solo a inviare la richiesta di
verifica ad istruttoria.
Per
la gestione dell’istruttoria da parte delle Sedi è stata predisposta
un’apposita applicazione nell’archivio di produzione GRA Web, comprendente
anche l’emissione dell’invito a regolarizzare, che sarà illustrata con separata
nota ad uso esclusivamente interno.
11. Ulteriori
informazioni per gli utenti del settore marittimo
Per
gli utenti del settore marittimo l’accesso alla funzionalità di "Richiesta
Regolarità" sarà possibile previa autenticazione su www.inail.it e
successiva configurazione dei codici conto.
A
tale scopo sono state create tre nuove categorie di soggetti:
-
Armatore
-
Raccomandatario
-
Intermediario settore navigazione
Per
ottenere l’inserimento in una delle sopra citate categorie gli utenti dovranno:
a)
essere in possesso di credenziali dispositive, che possono essere richieste
presso le sedi territoriali Inail presentando l'apposito modulo "Richiesta
credenziali dispositive" disponibile nella sezione "Modulistica"
del portale Istituzionale (http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/AbilitazioneaiServizonline/index.html)
corredato di copia fronte retro di un documento d'identità in corso di
validità.
In
alternativa è possibile ottenere le credenziali dispositive Inail effettuando
l’accesso al portale dell’istituto www.inail.it con:
-
Carta Nazionale dei Servizi, tramite la funzionalità "Accesso tramite
CNS"
-
PIN Inps, tramite la funzionalità "Accedi con Credenziali INPS".
Dal
primo luglio p.v. sarà inoltre possibile richiedere credenziali dispositive in
via telematica, previo possesso delle credenziali generiche ottenute tramite
auto registrazione al portale Inail (Registrazione Utente Generico).
Le
credenziali generiche potranno essere trasformate in "dispositive",
tramite l'apposita funzionalità "Richiedi credenziali dispositive"
disponibile all'interno della pagina personale, sezione "Servizi on line -
Utilizza le tue applicazioni".
L’adeguamento
delle credenziali di accesso ai servizi web dell’Inail, oltre ad essere
necessario alla luce delle più recenti disposizioni normative in materia, tende
ad aumentare il livello di sicurezza nelle transazioni on line e, in
particolare per il settore navigazione, renderà possibile accedere, oltre che
al "Durc On Line", anche a tutti gli altri servizi web dello specifico
settore.
b)
Accedere alla funzione "Abilitazioni Settore Navigazione" e scegliere
dal menu la categoria per la quale si intende richiedere l’abilitazione. Verrà
richiesto all’utente l’inserimento delle credenziali (User ID e Password) già
utilizzate per accedere ai servizi web del settore navigazione.
Il
sistema verificherà le credenziali e, in caso di esito positivo, presenterà
all’utente la lista dei Conti per i quali risulta abilitato. Cliccando sul
tasto "Conferma", l’utente sarà abilitato a richiedere la regolarità
contributiva per tutti i conti presenti nella lista. Nel caso in cui sia in
possesso di più credenziali di accesso dovrà ripetere l’operazione per ognuna
delle stesse.
I
soggetti che chiederanno l’abilitazione come "Raccomandatario",
saranno inoltre tenuti ad inserire negli appositi moduli della procedura, la
Provincia presso la quale sono iscritti nell’elenco dei Raccomandatari
marittimi istituito presso la Camera di commercio, il numero e la data di iscrizione
a tale elenco.
12. Assistenza
Il
Contact Center Multicanale (CCM) erogherà, come di consueto, tutte le
informazioni di carattere generale e quelle riguardanti le modalità di accesso
al servizio attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o
attraverso il numero a pagamento 06/164164 da rete mobile.
Si
ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi
online, approfondimenti normativi e procedurali nonché dettagli e chiarimenti
sulle specifiche situazioni contributive è a disposizione degli utenti il
servizio "Inail risponde" (disponibile nell’area Contatti del portale
www.inail.it).
---
Note:
(1)
Allegato 1.
(2)
Allegato 2.
(3)
Allegato 3.
(4)
Fermo restando la diversa veste grafica, le funzionalità del servizio sono
identiche.
(5)
Previsti dagli articoli 64 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice
dei contratti pubblici di cui al DPR 207/2010.
(6)
Vedi articoli 40, 43 e 44-bis del Dpr 445/2000 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(7)
Convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
(8)
Convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014.
(9)
Come disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 13 marzo 2013, pubblicato nella G.U. 165 del 16.7.2013.
(10)
Nella gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens).
(11)
Articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
(12)
Come stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legge 34/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 78/2014.
(13)
Art.4, comma 2, lettera a) del Dl 34/2014 e art.3, comma 1, del Decreto
ministeriale 30.1.2015.
(14)
Articolo 3, comma 1, legge 240/1984 e circolare 17/2008.
(15)
Vedi art.5, comma 2 e art.8, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24.10.2007.
(16)
Sono i crediti per premi ed accessori non ancora iscritti a ruolo coattivo.
(17)
Secondo cui: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato
davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza
di provvedimento esecutivo del giudice".
(18)
Ai sensi dell’articolo 12-bis del DPR 602/1973.
(19)
Come puntualizzato nella circolare Inail 9/2002.
(20)
Leggi 4 agosto 1960 n. 1055, 4 agosto 1965 n. 1103, 30 gennaio 1968 n. 47 e 10
maggio 1982, n. 251.
(21)
Vedi circolari Inail 38/2005, 52/2005, 7/2008, 79/2008, 22/2011 e 53/2013.
(22)
Si riporta il testo della norma: "5. Il documento unico di regolarità
contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata
ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da
ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi
negativi sui saldi di finanza pubblica".
(23)
Vedi circolare Inail 53/2013.
(24)
Come disposto dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2013.
(25)
Si riporta il testo della norma: "11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al
presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con
riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di
pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si
applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
(26)
Vedi circolare Inail 48/2012 e istruzioni successive.
(27)
Si riporta il comma 1 della disposizione: 1. "L'imputato e il pubblico
ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni
soli o congiunti a pena pecuniaria".
(28)
Ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994 e
dell’articolo 15 del decreto legislativo 124/2004.
(29)
Articoli 162 e 162 bis del Codice penale.
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