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venerdì 26 giugno 2015

Inail - Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

Inail - Circolare n.61 del 26 giugno 2015

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015

Quadro normativo
- Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 20 marzo 2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 78 del 16 maggio 2014 (G.U. 114 del 19 maggio 2014), articolo 4 "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva";

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" (G.U. 125 del 1 giugno 2015);

- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dell’8 giugno 2015, avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative".

Premessa
L’articolo 4 del decreto-legge 34/2014 (NOTA 1) ha previsto importanti semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva, demandando ad un apposito decreto interministeriale la regolamentazione della materia.

La norma citata al comma 1 ha disposto che "chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto".

Nella Gazzetta ufficiale del 1 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (NOTA 2) (di seguito decreto) che, in attuazione del comma 2 del suddetto articolo, ha definito i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica "in tempo reale" nonché le ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti modalità di richiesta.

Con la circolare 19 dell’8 giugno 2015 (NOTA 3), infine, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina in materia di regolarità contributiva contenuta nel decreto interministeriale.

In attuazione della nuova normativa, Inps e Inail hanno predisposto il nuovo servizio "Durc On Line" operativo dal 1 luglio 2015 nei portali dei due Istituti (NOTA 4) (www.inps.it e www.inail.it ).

Si illustrano quindi i profili più strettamente operativi del nuovo servizio nonché gli aspetti di specifica competenza riguardanti in particolare i nuovi requisiti di regolarità contributiva per premi assicurativi ed accessori.

1. Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2 del DM)
L’articolo 1 del decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell’ambito dei contratti pubblici;

b) gli Organismi di attestazione SOA (NOTA 5);

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/2000 (NOTA 6);

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 (NOTA 7) e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/2014 (NOTA 8). Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc "aggiornato" (NOTA 9).

Come specificato nella circolare ministeriale 19/2015 nelle ipotesi e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte del soggetto delegato ("chiunque vi abbia interesse" e banche/intermediari finanziari) "è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità". L’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale Inps, che ha realizzato un’ apposita funzionalità per gli utenti in questione.

Nella citata circolare il Ministero ha precisato che "resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale".

L’art. 6, comma 2 del decreto stabilisce infatti che la verifica di regolarità contributiva può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

L’utente, a seconda che l’accesso sia effettuato dal portale Inps o dal portale Inail, dovrà autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l’ente dal quale sta effettuando l’accesso al servizio.

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché le SOA, si precisa che per l’accesso dal 1 luglio 2015 al servizio "Durc On Line" valgono le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’Inail, sia che si acceda dal portale Inps che dal portale Inail.

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere gestite tramite Sportello unico.

2. Modalità di verifica della regolarità contributiva (artt. 2, 4 e 6 del DM)
Gli articoli 2 e 6 del decreto definiscono le modalità di verifica della regolarità contributiva attraverso il servizio "Durc On Line". In base al combinato disposto delle due norme, i soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili, tramite un’unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, secondo quanto già stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera b) del DL 34/2014.

La classificazione ai fini previdenziali a cui si riferisce il decreto riguarda esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato dall’Inps ai datori di lavoro operanti nell’edilizia, pertanto la verifica includerà la regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili se per il codice fiscale indicato è presente negli archivi di detto ente (NOTA 10) un c.s.c. edile.

Per l’individuazione della competenza delle Casse edili, che finora era determinata in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc, non può infatti essere utilizzata la classificazione tariffaria ai fini Inail, posto che il rischio assicurato in base alle vigenti tariffe dei premi si riferisce alle lavorazioni effettivamente esercitate, indipendentemente dal contratto applicato dall’impresa, dal tipo di soggetto assicurante e dalla codificazione ATECO a fini economici.

L’articolo 2, comma 1 del decreto prevede inoltre espressamente che "ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Come specificato nella circolare ministeriale le suddette Casse edili sono quelle "riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Se in base ai nuovi requisiti stabiliti dal decreto il soggetto è regolare nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (se trattasi di imprese edili) l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione.

In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf avente validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta di verifica della regolarità, che è stato denominato Durc On Line.

In base all’articolo 6, comma 3, del decreto se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 1 del decreto, "qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione dell’art.9, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo".

Per quanto riguarda l’Inail, al momento, in caso di soggetto titolare di più codici ditta sarà notificato un invito a regolarizzare per ognuno di essi, ove ovviamente risultino irregolarità nella relativa situazione contributiva.

Analogamente, se il soggetto è titolare di posizioni assicurative anche nella gestione navigazione, sarà notificato un invito a regolarizzare per il conto intestato all’armatore collegato ai certificati nonché per i codici ditta con irregolarità.

L’invito a regolarizzare conterrà anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

In tal caso l’esito positivo della verifica avente validità di 120 giorni dalla richiesta sarà inserito nell’apposita nuova applicazione di servizio in GRA web dalla competente Sede per essere automaticamente trasferito ai portali di Inps e Inail, con generazione del relativo Durc On Line disponibile per tutte le successive interrogazioni ricadenti nel citato periodo di validità.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato (NOTA 11).

La nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l’applicazione del silenzio assenso, pertanto nell’ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l’esito, la richiesta al trentesimo giorno sarà annullata e l’utente potrà effettuare una nuova interrogazione.

In merito al termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione, la circolare ministeriale precisa che "gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell’esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà.

Conseguentemente il rilascio del Durc terrà conto dell’intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta".

In caso di mancata regolarizzazione e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Resta fermo che non appena ricevuto riscontro all’invito alla regolarizzazione le Sedi devono immediatamente concludere l’istruttoria e inserire l’esito nell’apposita applicazione di servizio in GRA web.

In sostanza mentre l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l’esito di irregolarità e il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.

L’esito non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In tali ultimi casi infatti gli enti previdenziali sono nell’impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti.

Resta fermo in caso di irregolarità contributiva l’obbligo delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti di attivare il procedimento previsto dall’articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.

I suddetti soggetti e le SOA dal 1 luglio 2015 devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente tramite il servizio "Durc On Line", poiché come stabilito dall’art. 2, comma 2 del decreto, il nuovo documento generato dall’esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;

c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

3. Requisiti di regolarità contributiva (art. 3 del DM)
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (NOTA 12).

I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.

Nel prospetto che segue sono indicate le scadenze dei pagamenti da considerare a seconda della data di interrogazione:

DATA INTERROGAZIONE
PAGAMENTI DA CONSIDERARE
Dal
al
Data scadenza
1° gennaio
31 gennaio
Fino al 30 novembre dell'anno precedente
1°febbraio
28/29 febbraio
Fino al 31 dicembre dell'anno precedente
1° marzo
31 marzo
Fino al 31 gennaio
1° aprile
30 aprile
Fino al 28/29 febbraio
1° maggio
31 maggio
Fino al 31 marzo
1° giugno
30 giugno
Fino al 30 aprile
1° luglio
31 luglio
Fino al 31 maggio
1° agosto
31 agosto
Fino al 30 giugno
1° settembre
30 settembre
Fino al 31 luglio
1° ottobre
31 ottobre
Fino al 31 agosto
1° novembre
30 novembre
Fino al 30 settembre
1° dicembre
31 dicembre
Fino al 31 ottobre

Le denunce retributive obbligatorie da presentare all'Inail e le relative scadenze sono le seguenti:

Polizza
Denuncia/dichiaraz.
Termine di presentazione
Dipendenti e Navigazione
Dichiarazione retribuzioni
28/29 febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente o, in caso di cessazione, 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione.
Artigiani
Dichiarazione retribuzioni
28/29 febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente, solo per usufruire del pagamento in 4 rate leggi 449/97 e 144/99.
Facchini e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori
Elenco trimestrale per regolazione
30 del mese successivo al trimestre precedente o dell'ultimo trimestre o minor periodo in caso di cessazione.
Frantoi
Comunicazione durata effettiva campagna olearia
30 giorni dalla fine dell'ultima campagna olearia in caso di "comunicazione inizio campagna olearia" breve.
Sostanze radioattive
Denuncia annuale sostanze radioattive per regolazione
16 febbraio dell'anno di rata per l'anno precedente o per l'ultimo periodo di attività.
Scuole
Regolazione premio alunni (scuole non statali)
30 novembre dell'anno di rata per l'anno scolastico precedente o per l'ultimo anno scolastico.
Pescatori
Elenco annuale soci pescatori (della piccola pesca marittima e delle acque interne)
10 gennaio di ogni anno.
Somministrazione
Denunce retributive trimestrali
16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre.

 
Come già illustrato la regolarità contributiva attiene ora esclusivamente ai pagamenti dovuti e scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e l’interrogazione avviene indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Da ciò discende, per quanto riguarda l’Inail, che il Durc On Line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all’oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati.

Come avveniva con la disciplina previgente la regolarità contributiva continua a comprendere i pagamenti dovuti dall’impresa sia per i lavoratori subordinati che per quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nonché i pagamenti dovuti per i lavoratori autonomi che operano nell'impresa (NOTA 13).

Per quanto riguarda questi ultimi, si ricorda che ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il Dpr 1124/1965, l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato testo unico è considerata datore di lavoro.

La circolare ministeriale precisa inoltre che per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ove il codice fiscale dei medesimi risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.

La richiesta dovrà essere effettuata dal portale dell’Ente ove è registrata la posizione riferita al codice fiscale del soggetto da verificare.

Pertanto, ad esempio, nel caso di una società operante esclusivamente con soci lavoratori iscritta all’Inail con il relativo codice fiscale e i cui soci siano iscritti all’Inps, gli utenti dovranno:

1. verificare dal portale Inail la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della società stessa;

2. verificare dal portale Inps la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno.

Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nonché l’informazione che il soggetto indicato non è iscritto presso l’altro ente e quest’ultimo pertanto non fornirà alcun esito di regolarità.

Per quanto riguarda le imprese agricole assicurate ai sensi del Titolo II del Dpr 1124/1965, per le quali i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall’Inps, la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente dal portale dell’Inps.

La verifica delle imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici alle quali, in deroga al suddetto regime previsto per l’agricoltura, si applicano le disposizioni del settore dell'industria (NOTA 14), deve essere effettuata dal portale dell’Inail.

Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero "la risultanza dell’interrogazione restituirà l’informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato".

La limitazione dell’oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata sarà operativa dal 1 luglio 2015, con il rilascio del nuovo servizio "Durc On Line".

Sono invece immediatamente applicabili, i requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto all’articolo 3, commi 2 e 3 e all’articolo 5 in caso di procedure concorsuali, alcuni dei quali erano già previsti dal precedente decreto ministeriale e sono stati riproposti attualizzandoli al mutato contesto normativo.

E’ stata confermata (NOTA 15) la sussistenza della regolarità contributiva nei seguenti casi:

a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa (NOTA 16) oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del d.Lgs 46/1999 (NOTA 17);

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Costituisce invece una nuova ipotesi di regolarità quella prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto secondo cui:

"La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge".

In sintesi è stato generalizzato il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto soltanto ai fini della regolarità per la partecipazione a gare di appalto e per un minore importo.

Ciò ovviamente non toglie che le somme in questione sono comunque dovute e quindi può verificarsi che per un soggetto che risulta regolare ai soli fini del Durc On Line siano state invece attivate le procedure di iscrizione a ruolo per l’esazione coattiva, per le quali il limite di importo rimane pari a 10,33 euro (NOTA 18). Per quanto riguarda le gestioni con riferimento alle quali deve essere applicato il limite di 150 euro previsto dal decreto, si precisa che sebbene la riforma del sistema tariffario operata dal decreto legislativo 38/2000 si fondi sull’articolazione della "Gestione Industria" disciplinata dal Titolo I del Testo Unico approvato con Dpr 1124/1965 in quattro Gestioni tariffarie, la predetta articolazione opera tuttavia ai soli fini tariffari, dovendo intendersi confermata l’unitarietà della Gestione Industria (NOTA 19) disposta dal Titolo I del citato Testo Unico.

Rientrano pertanto nella predetta gestione "unitaria" Industria anche i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 Dpr 1124/1965, vale a dire i premi artigiani (per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché per i relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione) e gli altri premi speciali.

Nell’ambito della gestione Industria di cui al predetto titolo I del DPR 1124/1965 deve al contrario considerarsi come gestione a sé stante quella relativa al settore navigazione.

Costituisce, infine, gestione a sé stante l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive disciplinata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche e integrazioni (NOTA 20).

Di conseguenza la "franchigia" ai fini del Durc On Line è applicata come segue:

1. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ordinari ex art. 41 T.U. relativi alle polizze dipendenti con lavorazioni classificate alle voci di cui alle attuali tariffe industria, artigianato, terziario, altre attività e ai premi speciali determinati ex art. 42 T.U. (artigiani, frantoi, ecc.);

2. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ex art. 41 della gestione navigazione;

3. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi relativi alle polizze apparecchi radiologici e sostanze radioattive.

Come specificato nella circolare ministeriale l’importo di 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge, deve intendersi "cristallizzato" al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni gestione nella quale l’omissione fino alla predetta data è rilevata.

4. Procedure concorsuali (art. 5 del DM)
Il decreto stabilisce le condizioni in presenza delle quali Inps, Inail e Casse edili possono considerare regolare l’impresa in relazione a ciascuna procedura concorsuale. a) Concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 267/1942.

L’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’articolo 161 del medesimo Regio Decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.

L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

La circolare ministeriale 19/2015 precisa che dalla previsione di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto "si evince che l’attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F. Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l’assenza del piano concordatario comporterà l’attestazione dell’irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L’esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, all’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

Pertanto, nell’ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l’invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161".

Il Ministero si è inoltre espresso nel senso che l’esito di irregolarità comporta l’applicazione della previsione di cui all’art. 4 del Dpr 207/2010 e del comma 3 dell’art. 31, del Dl 69/2013 in quanto "costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l’esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione (...)".

b) Fallimento con esercizio provvisorio di cui all’articolo 104 del Regio Decreto 267/1942.

La regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che i relativi crediti degli enti risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di verifica della regolarità contributiva.

L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

c) Amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 270/1999.

L’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati dagli enti.

L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di ammissione all’amministrazione straordinaria.

d) Proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182- ter del Regio Decreto 267/1942, nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo Regio Decreto.

L’impresa si considera regolare per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Come evidenziato dal Ministero "la disposizione che subordina la regolarità all’insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all’art. 3, comma 1, del D.M. che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l’arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate".

5. Contenuto del Durc On Line (art. 7 del DM)
Il Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati minimi, stabiliti dal decreto.

a) La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva.

b) L’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse edili.

Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità di cui al punto successivo, originata dall’esito positivo della verifica.

Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’Inps o all’Inail, nella sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato "Non è iscritto".

La revisione dell’intera materia in termini di semplificazione e l’automatismo dell’esito di regolarità in presenza dei requisiti definiti dal decreto ha infatti imposto di soprassedere in tali casi all’istruttoria da parte della Sede competente, al fine di non escludere dai vantaggi del Durc On Line intere categorie di soggetti che a fini previdenziali debbono essere iscritti con il loro codice fiscale solo all’Inps o solo all’Inail.

La regolarità contributiva del resto è ora circoscritta ai pagamenti dovuti, pertanto i controlli relativi a possibili casi di evasione totale o parziale dell’obbligo assicurativo ovvero di elusione assicurativa riguardanti il rischio assicurato saranno espletati nell’ambito delle iniziative specifiche programmate.

Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata.

c) La dichiarazione di regolarità.

In caso di contemporanea iscrizione all’Inps e all’Inail nonché alle Casse edili per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste ovviamente se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti.

Nel documento è indicato che la regolarità si riferisce alla risultanza dell’interrogazione negli archivi degli enti, che è effettuata automaticamente ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l’utente dal portale di Inps o Inail attiva con lo specifico servizio la richiesta di verifica della regolarità contributiva, qualora non sia già disponibile un Durc On Line in corso di validità.

Il suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale il soggetto risulta regolare alla data di interrogazione, fornisca immediatamente l’esito positivo, che in tal modo viene "cristallizzato", fermo restando che nell’ipotesi in cui l’altro o gli altri enti non possano attestare la regolarità i sistemi restano in attesa dell’esito dell’istruttoria, che potrà essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la situazione prima del 30 giorno ovvero, in caso contrario, di irregolarità.

d) Il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

Nel documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data.

La data di scadenza della validità è calcolata a 120 giorni dalla data della richiesta stessa.

Come già esposto, qualora in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica sia stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento.

Di conseguenza nel caso in cui l’esito di regolarità e quindi il documento acquisibile dall’utente abbia una validità residua ridotta, dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità.

Per quanto riguarda l’Inail con una implementazione successiva al 1 luglio, nel caso in cui per il soggetto non risulti un codice ditta attivo, i suddetti dati minimi saranno integrati con l’indicazione che il soggetto "è stato iscritto fino al (...)" nella gestione di interesse.

Sempre con un’implementazione successiva, atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità. In fase di avvio del nuovo servizio per le imprese in questione sarà fornito al momento un esito di regolarità.

e) Dichiarazione di non regolarità

Dal 1 luglio 2015, nel caso in cui il soggetto non risulti regolare nei confronti di uno o più enti (non avendo regolarizzato la posizione nonostante l’invito) sarà generato un esito di non regolarità, con indicazione della gestione in cui è stato riscontrato il debito contributivo e, ove ne ricorrano le condizioni, anche dell’indicazione circa l’omessa presentazione delle denunce retributive obbligatorie o che le stesse presentano dati incongruenti.

6. Ipotesi di esclusione del "Durc On Line" (art. 9 del DM)
In via transitoria e comunque non oltre il 1 gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

Il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it utilizzato dal 2006 ad oggi (NOTA 21) rimane attivo in via transitoria esclusivamente per le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 9 del decreto.

Si tratta dei seguenti casi:

a) DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, DL 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012 (NOTA 22).

Per questi Durc come noto il decreto 13 marzo 2013 (NOTA 23) stabilisce che il documento deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi della norma citata, qualora la certificazione attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Si ricorda che nel certificato di regolarità emesso da sportello unico devono essere indicati i dati identificativi della "Richiesta Durc" prodotta attraverso la "Piattaforma per la certificazione dei crediti" appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo disponibile dopo l’attivazione della funzione "Verifica la capienza per l’emissione del

Durc" e quello del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente, in modo che la stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo (NOTA 24).

b) DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del DL 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura (NOTA 25).

c) DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012, per i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione (NOTA 26).

Si precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare congiunta del Ministero dell’interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2014, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato previsto anche per queste verifiche l’invito a regolarizzare nonché la possibilità da parte del datore di lavoro di versare quanto dovuto con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni.

d) DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, per i quali la regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell’esecuzione dei lavori.

Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6.4.2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.

Oltre ai suddetti casi particolari, il decreto prevede in via cautelativa che sempre non oltre il 1 gennaio 2017 e in via transitoria restino assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC "le ipotesi per le quali la verifica di cui all’articolo 6, cioè quella in tempo reale non è possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili".

Qualora si verifichi in concreto la suddetta "impossibilità", accertata dagli Enti, sarà prevista un’apposita funzionalità di richiesta della regolarità contributiva in www.sportellounicoprevidenziale.it.

Si precisa, infine, che gli accordi in corso con altre pubbliche amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in trattazione.

7. Cause ostative alla regolarità (art. 8 del DM) e benefici contributivi
Come illustrato nella circolare ministeriale 19/2015, l’articolo 8 del decreto, analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità, richiesta dall’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, per il godimento di determinati benefici normativi e contributivi.

Sono ostative alla regolarità, le violazioni indicate nell’allegato A al decreto commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale (NOTA 27). Per le violazioni in discorso non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito, come già previsto dal DM del 2007.

Le cause ostative di cui sopra non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (NOTA 28) ovvero di oblazione (NOTA 29).

Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 è definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’articolo 178 del Codice penale.

Come previsto dal precedente decreto del 2007, ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Nella circolare 19/2015 il Ministero ha inoltre chiarito che "sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007" ed ha precisato che per ragioni di continuità rispetto alla previgente disciplina le cause ostative alla regolarità sono riferite a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM del 2007.

Per quanto riguarda la verifica di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha infine evidenziato che la stessa, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal decreto, "dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle".

Dal 1 luglio infatti le Sedi devono effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di regolarità per la fruizione dei benefici applicati dall’Inail e soggetti a detto controllo utilizzando il nuovo servizio.

Si coglie l’occasione per ricordare quali sono i benefici in questione, indicando anche quelli non più in vigore, tenuto conto del limite di prescrizione quinquennale previsto per l’eventuale recupero di agevolazioni indebitamente fruite:

DESCRIZIONE BENEFICIO
Procedura
Lavoratori e soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/1990, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord) o all'esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro(disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane).
Codici G e E Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1.1.2015.
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
Codici
H,I,J,K,L,M,NO,P,Q,
R,S,T,U,V,W,X,Y
Autoliquidazione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione.
Codice 7
Autoliquidazione.
Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%, vale a dire dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità.
Proc.Som.: indicazione retribuzioni ridotte.
Dirigenti iscritti all'INPDAI prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n.10 del DL 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (sconto reimpiego dirigenti).
Codice 4
Autoliquidazione. Non si applica dal 1.1.2012.
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni o lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro o lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni o lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile o lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% o del 40% o del 50% o del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Codici A, D, F, C Autoliquidazione. Non si applica ad assunzioni dal 1.1.2013.
Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell'art.29 del DL 244/1995, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione (sconto edile)
Codice 1
Autoliquidazione.
Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15 per cento nei primi 2 anni di attività ex artt. 19 e 20 MAT del DM 12.12.2000.
Istanza 20MAT
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex art. 24 MAT del DM 12.12.2000.
Istanza 24MAT
Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, legge 247/2007.
Istanza Riduz. Contrib.agr.
Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività.
Istanza 20MAT
Riduzione del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività.
Dom. Rid. Navigaz. L.147/13 1° biennio
Riduzione contributi agricoli ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 nel primo biennio di attività.
Mod. Rid. Agricoli L.147/13 1° biennio

8. Norme di coordinamento (art. 10 del DM)
I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 del decreto dettano norme di coordinamento riguardanti le stazioni appaltanti nell’ambito dei contratti pubblici. I suddetti soggetti e le amministrazioni procedenti per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere dal 1 luglio 2015 utilizzano il Durc On Line in corso di validità in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso da Sportello unico. Ove l’interrogazione fornisca un esito di non regolarità attivano il procedimento di cui all’articolo 4, comma 2, del Dpr 207/2010 e all’articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013, con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

Il decreto precisa poi che il Durc On Line soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 163/2006, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del Dpr 445/2000 ovunque prevista.

Secondo quanto precisato nella circolare ministeriale "al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015. Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6.

Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006. Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata"

Il Ministero ha infine chiarito che i Durc richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Le richieste di Durc presentate anteriormente al 1 luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale.

9. Riepilogo flusso operativo
Il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di Inps, Inail e Casse Edili.

Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di Inps e Inail avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento costante dei sistemi.

Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue.

1. L’utente in possesso delle credenziali accede al portale Inps o al portale Inail e seleziona il servizio "Durc On Line";

2. L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:

a. Consultazione Regolarità

b. Lista Richieste

c. Richiesta Regolarità

3. L’utente seleziona "Consultazione regolarità", inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone "Consulta regolarità"; poiché il "Durc On Line" è liberamente accessibile, la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità".

4. L’utente seleziona la funzione "Richiesta Regolarità" e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella Pec alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps);

5. Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale "owner" della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;

6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi Inps un c.s.c. edile, il portale "owner" che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili;

7. Il sistema comunica all'utente che l'elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca "Lista Richieste". In caso di successivo inoltro tramite la funzione "Richiesta Regolarità" di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato dell’ultima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame; la richiesta rimane in  elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati per cause tecniche, viene annullata e deve essere riproposta;

8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una Pec spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito;

9. Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione "Lista Richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

a. Regolare

b. In verifica (punto 8, secondo caso)

c. Non Regolare

d. Elaborazione in corso (punto 7)

10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale "owner" definisce l’esito della richiesta. In caso di esito Regolare crea il Documento in  formato pdf non modificabile denominato "Durc On Line". In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica di regolarità contributiva". L’utente riceve tramite Pec l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il codice fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.

10. Istruttoria Inail
La regolarità riguarda l’intera situazione aziendale, vale a dire tutti i codici ditta e i codici conto sia attivi che cessati risultanti negli archivi riferiti ad uno stesso codice fiscale (che possono includere una o più PAT attive o cessate o uno o più certificati attivi o meno).

In caso di pagamento del premio di autoliquidazione in quattro rate si considera le scadenza delle singole rate.

Il sistema dell’Inail, dopo aver verificato la situazione nell’archivio GRA web e nell’archivio del settore marittimo, fornisce automaticamente l’esito automatico "Regolare" se non risultano debiti superiori a 150 euro per le gestioni in precedenza indicate, relativamente ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e se risultano trasmesse le relative denunce/dichiarazioni retributive (il cui termine massimo di presentazione è scaduto rispetto alla data di interrogazione).

In presenza delle seguenti condizioni viene comunque attivata l’istruttoria da parte della sede competente:

a. Rateazione in corso concessa dall’Inail;

b. Debiti iscritti a ruolo, anche rateizzati;

c. Procedure concorsuali;

d. Società di somministrazione;

e. Polizza frantoi, polizza apparecchi rx, polizza sostanze radioattive e polizza prove d’arte e tcp.

Nel caso in cui per le polizze dipendenti nella dichiarazione delle retribuzioni siano state indicate retribuzioni uguali a zero per una determinata voce di tariffa, tale circostanza non vale di per sé solo a inviare la richiesta di verifica ad istruttoria.

Per la gestione dell’istruttoria da parte delle Sedi è stata predisposta un’apposita applicazione nell’archivio di produzione GRA Web, comprendente anche l’emissione dell’invito a regolarizzare, che sarà illustrata con separata nota ad uso esclusivamente interno.

11. Ulteriori informazioni per gli utenti del settore marittimo
Per gli utenti del settore marittimo l’accesso alla funzionalità di "Richiesta Regolarità" sarà possibile previa autenticazione su www.inail.it e successiva configurazione dei codici conto.

A tale scopo sono state create tre nuove categorie di soggetti:

- Armatore

- Raccomandatario

- Intermediario settore navigazione

Per ottenere l’inserimento in una delle sopra citate categorie gli utenti dovranno:

a) essere in possesso di credenziali dispositive, che possono essere richieste presso le sedi territoriali Inail presentando l'apposito modulo "Richiesta credenziali dispositive" disponibile nella sezione "Modulistica" del portale Istituzionale (http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/AbilitazioneaiServizonline/index.html) corredato di copia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità.

In alternativa è possibile ottenere le credenziali dispositive Inail effettuando l’accesso al portale dell’istituto www.inail.it con:

- Carta Nazionale dei Servizi, tramite la funzionalità "Accesso tramite CNS"

- PIN Inps, tramite la funzionalità "Accedi con Credenziali INPS".

Dal primo luglio p.v. sarà inoltre possibile richiedere credenziali dispositive in via telematica, previo possesso delle credenziali generiche ottenute tramite auto registrazione al portale Inail (Registrazione Utente Generico).

Le credenziali generiche potranno essere trasformate in "dispositive", tramite l'apposita funzionalità "Richiedi credenziali dispositive" disponibile all'interno della pagina personale, sezione "Servizi on line - Utilizza le tue applicazioni".

L’adeguamento delle credenziali di accesso ai servizi web dell’Inail, oltre ad essere necessario alla luce delle più recenti disposizioni normative in materia, tende ad aumentare il livello di sicurezza nelle transazioni on line e, in particolare per il settore navigazione, renderà possibile accedere, oltre che al "Durc On Line", anche a tutti gli altri servizi web dello specifico settore.

b) Accedere alla funzione "Abilitazioni Settore Navigazione" e scegliere dal menu la categoria per la quale si intende richiedere l’abilitazione. Verrà richiesto all’utente l’inserimento delle credenziali (User ID e Password) già utilizzate per accedere ai servizi web del settore navigazione.

Il sistema verificherà le credenziali e, in caso di esito positivo, presenterà all’utente la lista dei Conti per i quali risulta abilitato. Cliccando sul tasto "Conferma", l’utente sarà abilitato a richiedere la regolarità contributiva per tutti i conti presenti nella lista. Nel caso in cui sia in possesso di più credenziali di accesso dovrà ripetere l’operazione per ognuna delle stesse.

I soggetti che chiederanno l’abilitazione come "Raccomandatario", saranno inoltre tenuti ad inserire negli appositi moduli della procedura, la Provincia presso la quale sono iscritti nell’elenco dei Raccomandatari marittimi istituito presso la Camera di commercio, il numero e la data di iscrizione a tale elenco.

12. Assistenza
Il Contact Center Multicanale (CCM) erogherà, come di consueto, tutte le informazioni di carattere generale e quelle riguardanti le modalità di accesso al servizio attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o attraverso il numero a pagamento 06/164164 da rete mobile.

Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online, approfondimenti normativi e procedurali nonché dettagli e chiarimenti sulle specifiche situazioni contributive è a disposizione degli utenti il servizio "Inail risponde" (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).

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Note:

(1) Allegato 1.

(2) Allegato 2.

(3) Allegato 3.

(4) Fermo restando la diversa veste grafica, le funzionalità del servizio sono identiche.

(5) Previsti dagli articoli 64 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di cui al DPR 207/2010.

(6) Vedi articoli 40, 43 e 44-bis del Dpr 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(7) Convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

(8) Convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014.

(9) Come disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 marzo 2013, pubblicato nella G.U. 165 del 16.7.2013.

(10) Nella gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens).

(11) Articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

(12) Come stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legge 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 78/2014.

(13) Art.4, comma 2, lettera a) del Dl 34/2014 e art.3, comma 1, del Decreto ministeriale 30.1.2015.

(14) Articolo 3, comma 1, legge 240/1984 e circolare 17/2008.

(15) Vedi art.5, comma 2 e art.8, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24.10.2007.

(16) Sono i crediti per premi ed accessori non ancora iscritti a ruolo coattivo.

(17) Secondo cui: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".

(18) Ai sensi dell’articolo 12-bis del DPR 602/1973.

(19) Come puntualizzato nella circolare Inail 9/2002.

(20) Leggi 4 agosto 1960 n. 1055, 4 agosto 1965 n. 1103, 30 gennaio 1968 n. 47 e 10 maggio 1982, n. 251.

(21) Vedi circolari Inail 38/2005, 52/2005, 7/2008, 79/2008, 22/2011 e 53/2013.

(22) Si riporta il testo della norma: "5. Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica".

(23) Vedi circolare Inail 53/2013.

(24) Come disposto dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2013.

(25) Si riporta il testo della norma: "11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

(26) Vedi circolare Inail 48/2012 e istruzioni successive.

(27) Si riporta il comma 1 della disposizione: 1. "L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

(28) Ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994 e dell’articolo 15 del decreto legislativo 124/2004.

(29) Articoli 162 e 162 bis del Codice penale.

 

 

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