Schema di
decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in attuazione della Legge n.183 del 10 dicembre 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo
scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del
contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;
VISTO
l’articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del 2014, recante
il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione
dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite
l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e
forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e
delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ………..;
ACQUISITI
i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1 - (Ispettorato
nazionale del lavoro)
1.
Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di
lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di
interventi ispettivi, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, l’Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito denominato
“Ispettorato”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
2.
L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare
omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione
sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i
poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
3.
L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di
autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4.
L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero
presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’INPS, dell’INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi
territoriali.
5.
L’Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
Articolo 2 - (Funzioni
e attribuzioni)
1.
Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è
adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, lo statuto dell’Ispettorato, in conformità ai
principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione
da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
direttore dell’Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a
quest’ultimo.
2.
L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a)
esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive
emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché
legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già
attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione
al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli
produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b)
emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo
parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché
direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c)
propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua
il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d)
cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il
personale ispettivo di INPS e INAIL;
e)
svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti,
datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124;
f)
coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva,
assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi, anche
giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;
g)
esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore
dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate
sul territorio nazionale;
h)
svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e
irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di
vigilanza;
i)
gestisce le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 8, anche al fine di
garantire l’uniformità dell’attività di vigilanza, delle competenze
professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
l)
svolge ogni ulteriore attività ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
m)
riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e
all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle
attività istituzionali delle predette amministrazioni;
o)
ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore
efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli
interventi.
Articolo 3 - (Organi
dell’Ispettorato)
1.
Sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per
una sola volta:
a)
il consiglio di amministrazione;
a)
il direttore;
c)
il collegio dei revisori.
2.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o
altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in
possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza
dell’Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL in
rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del comitato svolge,
su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni
di presidente.
3.
Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni
di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro
personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso
di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza
dell’Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni
pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando
o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso
l’amministrazione di provenienza. Al direttore dell’Ispettorato spetta il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo
dipartimento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
4.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti
Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità.
L’assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene
secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all’articolo 2, comma 1. Ai
componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro
attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’Ispettorato e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.
Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni
di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6.
Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità
dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 ivi compresa la facoltà di revoca dell’incarico.
7.
In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l’Ispettorato si avvale dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Articolo 4 - (Attribuzioni
degli organi dell’Ispettorato)
1.
Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le
funzioni di presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno delle sedute,
svolge le seguenti funzioni:
a)
adotta gli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale;
b)
adotta gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive;
c)
adotta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d)
assicura ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, sia ai fini di una corretta ed
efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi
in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;
e)
adotta, in raccordo con il direttore generale, misure finalizzate ad una più
efficace uniformità dell’attività di vigilanza, ivi comprese misure di
carattere economico e gestionale.
2.
Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato, provvede
all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate dal consiglio di
amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto
consuntivo. Il direttore propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle
verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione
annuale sull’attività svolta dall’Ispettorato.
3.
Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore
dell’Ispettorato.
4.
Il collegio dei revisori svolge il controllo sull’attività dell’Ispettorato ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto
applicabili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Articolo 5 - (Organizzazione
e funzionamento dell’Ispettorato)
1.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l’organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la
contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2.
Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono,
in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in
modo uniforme il trattamento di missione del personale dipendente anche
funzionalmente dall’Ispettorato, in considerazione delle esigenze di utilizzo
abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività
istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici,
fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente
comma è ispirata ai seguenti criteri:
a)
mantenimento della misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma
dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata
dall’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b)
previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione
del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;
c)
previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema
assicurativo obbligatorio e dall’INAIL.
3.
L’Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720 e successive modificazioni.
Articolo 6 - (Disposizioni
in materia di personale)
1.
La dotazione organica dell’Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui
all’articolo 5, comma 1. Nell’ambito della predetta dotazione organica, nella
quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale
e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità
di personale già in servizio preso le direzioni interregionali e territoriali
del lavoro e presso la direzione generale per l’attività ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo dell’Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del
comparto Ministeri.
2.
Presso la sede di Roma dell’Ispettorato è istituito, alle dipendenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il “Comando carabinieri per la
tutela del lavoro”. L’attività di vigilanza svolta dal personale dell’Arma dei
Carabinieri nonché il coordinamento con l’Ispettorato è assicurato mediante la
definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di linee di condotta e
programmi ispettivi periodici, nonché mediante l’affidamento allo stesso
direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela
del lavoro. Presso le sedi provinciali dell’Arma dei Carabinieri opera altresì
un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui
all’articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante
dell’articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In
relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale
assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è
assegnato all’Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, è
aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato
per l’assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Ispettorato. Allo stesso
contingente sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i medesimi
poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il
potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell’Ispettorato gli oneri relativi al
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell’Arma dei
carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione
della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato il decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e con il Ministro dell’Interno, del 12 novembre 2009,
recante la “Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo
2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei
Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia.
3.
Con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:
a)
la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato;
b)
gli assetti e gli organici del personale dell’Arma dei Carabinieri di cui al
comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità
territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato.
4.
Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1:
a)
cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono
attribuiti alle sedi territoriali dell’Ispettorato i compiti già assegnati alle
predette direzioni. La soppressione delle direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e la creazione delle sedi territoriali dell’Ispettorato
garantiscono, in attuazione della disposizione di cui al comma 222-quater
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall’articolo
24 comma 2 lettera b) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione
e di riduzione di spesa, senza ulteriori adempimenti a carico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi inclusa la presentazione del piano
previsto dalla medesima disposizione;
b)
è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui
all’articolo 5, comma 1. Nell’ambito del trasferimento è ricompreso il
personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del
lavoro e presso la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede
centrale e le sedi territoriali dell’Ispettorato il personale ispettivo in
sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello
stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.
Articolo 7 - (Dipendenza
funzionale)
1.
Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, il personale
ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL è inserito in un ruolo
provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del
trattamento economico e normativo in vigore ed è sottoposto alla esclusiva
dipendenza funzionale dell’Ispettorato. Le risorse derivanti dalle economie per
le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai
fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell’INPS e dell’INAIL
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.
2.
Il numero delle unità di personale delle aree funzionali appartenente ai
profili amministrativi in forza presso le Direzioni interregionali e
territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nel corso
del 2015 e 2016, cessa dal servizio non concorre, nei limiti di riduzione della
spesa necessaria per assicurare l’invarianza degli oneri per la finanza
pubblica, alla determinazione della dotazione organica dell’Ispettorato. Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al
presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di
assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.
3.
A partire dal 2017 e ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
turn-over del personale, in relazione al progressivo esaurimento del ruolo di
cui al comma 1, la dotazione organica dell’Ispettorato è incrementata, ogni tre
anni, di un numero di unità di personale ispettivo pari all’80% del personale
cessato dal servizio, con conseguente assegnazione delle relative risorse
finanziarie da parte dell’INPS e dell’INAIL.
4.
Le modalità di esercizio dell’attività ispettiva in regime di dipendenza
funzionale sono individuate con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1 anche
con riferimento alla esigenza dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta
e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la
programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di
cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL di effettuare accertamenti
tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette
amministrazioni.
5.
Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
l’Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d’intesa al
fine di garantire in detti territori l’uniforme svolgimento dell’attività di
vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto
delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul
lavoro e legislazione sociale.
Articolo 8 - (Risorse
finanziarie)
1.
I decreti di cui all’articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e all’INAIL da trasferire
all’Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici
attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all’Ispettorato le risorse del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL
destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all’articolo 14,
comma 1 lettera d) punto 2), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali
sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso
decreto legge, per l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo
dell’Ispettorato.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del
presente decreto legislativo.
Articolo 9 - (Rappresentanza
in giudizio)
1.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’Ispettorato si applica l’articolo
1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2.
Limitatamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e ai giudizi
di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all’articolo 6,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150,
l’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di
giudizio, da propri funzionari. In caso di esito favorevole della lite
all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari
di lite. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall’applicazione
del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio
dell’Ispettorato, ne integrano le dotazioni finanziarie e sono finalizzate, nel
limite previsto dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1 e al netto delle
effettive spese sostenute
dall’Ispettorato,
alla incentivazione del personale adibito alla rappresentanza e difesa in
giudizio.
Articolo 10 - (Riorganizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL)
1.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 1, comma 4 lettera
c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai
decreti di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’INPS e dell’INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura
dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti
di cui all’articolo 1, comma 3. Per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali trova applicazione l’articolo 2, comma 10 ter del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
2.
I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della Direzione
generale per l’attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre
Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché la
soppressione della Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto
dell’economia sommersa dell’INPS.
3.
In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1 e 4
dell’articolo 6 e del comma 2 dell’articolo 7 sono apportate le corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell’INPS, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali
di livello generale e non generale.
Articolo 11 - (Abrogazioni
e altre norme di coordinamento)
1.
Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5 comma 1, al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l’articolo 3 è sostituito dal
seguente:
“Art.
3(Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza)
1.
La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita
ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di vigilanza.
2.
La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati
dall’Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi
strategici e priorità degli interventi ispettivi.
3.
La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato,
in qualità di presidente; dal direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di
finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza;
dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; dal Direttore generale
dell’Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e
quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
4.
Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle
direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati
in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti
alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5.
Ai componenti della Commissione di coordinamento dell’attività di vigilanza ed
ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento
della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio”;
b)
all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole “alla Direzione generale”
sono sostituite dalle seguenti “al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali”;
c)
all’articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente
“L’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi
di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3”.
d)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Art.
16 (Ricorsi al direttore territoriale dell’Ispettorato)
1.
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa,
nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7, è ammesso
ricorso davanti al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, entro
trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2.
Il ricorso va inoltrato all’Ispettorato territoriale del lavoro ed è deciso,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto”;
e)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art.
17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)
1.
Presso le competenti sedi dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i
rapporti di lavoro, composto dal direttore dell’Ispettorato, che la presiede,
dal direttore dell’INPS e dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione
dove ha sede l’Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
2.
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e
gli atti di accertamento degli Enti previdenziali diversi da INPS e INAIL che
abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro,
vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi all’Ispettorato
competente del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base
della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il
ricorso si intende respinto. Il
ricorso
non sospende l’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, salvo che l’Ispettorato
del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3.
Il ricorso sospende i termini di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150”.
2.
Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali o territoriali del
lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da
intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente
dell’Ispettorato.
3.
Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano
applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell’Ispettorato, da
intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell’articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.
L’Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d’intesa che prevedono
strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e
delle agenzie regionali per la protezione ambientale L’Ispettorato stipula
altresì specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche
regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al
fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell’ambito dello
svolgimento dei propri compiti.
5.
L’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione
dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici,
dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla
programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di difesa in
giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese
che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della
evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della
gestione del contenzioso. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma comporta l’applicazione delle norme in materia di responsabilità
dirigenziale.
6.
Al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di
interventi ispettivi ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in
materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi
centrali e territoriali dell’Ispettorato.
7.
Al fine di una efficiente programmazione dell’attività di vigilanza e gestione
del personale ispettivo, nonché delle risorse finanziarie disponibili, le Procure
della Repubblica e gli Ispettorati territoriali stipulano appositi accordi per
regolare l’assegnazione delle deleghe di polizia giudiziaria al personale
ispettivo dipendente anche funzionalmente dall’Ispettorato.
8.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’INPS e l’INAIL assicurano altresì ogni forma di
collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell’attività di vigilanza,
ivi comprese le attività volte all’approvvigionamento e alla manutenzione delle
dotazioni strumentali da assegnare al personale ispettivo.
Articolo 12 - (Disposizioni
per l’operatività dell’Ispettorato)
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo
presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell’INPS e uno dell’INAIL
affinché provvedano, ai sensi del comma 2 ed entro sessanta giorni dalla
nomina, alla elaborazione di un piano operativo finalizzato a consentire la
progressiva funzionalità dell’Ispettorato stesso garantendo, anche nelle more
della adozione dei decreti di cui all’articolo 5 comma 1, il mantenimento degli
standard qualitativi e di rendimento della attività di vigilanza.
2.
Il piano operativo di cui al comma 1 prevede almeno:
a)
il progressivo riallineamento delle procedure ispettive, anche mediante il
mantenimento di specifici ambiti di operatività;
b)
l’implementazione e l’interoperabilità dei sistemi informatici già in uso anche
ai fini della creazione di un’unica banca dati;
c)
la definizione di un cronoprogramma degli interventi che preveda la
realizzazione degli stessi entro un anno dalla approvazione del piano operativo
da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3.
Ai componenti del comitato, che cessa di operare alla approvazione del piano da
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non spetta alcun
compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Articolo 13 - (Entrata
in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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