In
sostanza, nel caso di specie, la Società di recupero crediti, considerando la Cassa di Previdenza come
debitore del soggetto moroso, ha intimato alla stessa il pignoramento del 100%
della pensione dovuta al professionista.
In
ogni caso, l’atto predetto appare in palese contrasto con l’art.72-ter del
D.P.R. n.602/1973, che, in relazione al pignoramento di stipendi o pensioni
inferiori a 2.500 euro fissa quale tetto pignorabile un decimo della
prestazione mensile, mentre, invece, per stipendi o pensioni di importo compreso
tra i 2.500 ed i 5.000 euro, la norma citata fissa la soglia suddetta ad un
settimo, fino a raggiungere il tetto di un
quinto per gli importi superiori ai 5
mila euro.
Valerio
Pollastrini
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