Il
giudizio dei commercialisti italiani sul disegno di legge, espresso nel corso
di un’audizione parlamentare presso le Commissioni riunite Finanze e Attività
produttive della Camera, è sostanzialmente critico
“Forti
perplessità, fondate su questioni di capitale importanza”. Il giudizio dei
commercialisti italiani sul disegno di legge annuale per il mercato e la
concorrenza, espresso nel corso di un’audizione parlamentare presso le
Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, è sostanzialmente
critico. L’attenzione della Professione si concentra, principalmente, su due
aspetti della normativa: le semplificazioni previste per le cessioni di
immobili di valore catastale non superiore ai 100.000 euro e le semplificazioni
relative al trasferimento di quote di s.r.l.
“La
prima perplessità che ravvisiamo – ha affermato il presidente nazionale della
categoria, Gerardo Longobardi – è relativa alle disposizioni che trasferiscono
competenze proprie di alcune professioni regolamentate a soggetti che non sono
abilitati all’esercizio della professione, che non vantano competenze
specifiche nelle materie oggetto dell’intervento normativo e che, soprattutto,
non forniscono all’utenza concrete garanzie circa l’affidabilità della
prestazione resa”. Ulteriore motivo di
perplessità, secondo Longobardi, è rappresentato dalla circostanza che “la
tutela dell’interesse pubblico si persegue con il mantenimento delle
specificità di ciascuna professione e non ponendo in contrapposizioni le
professioni ordinistiche attraverso una redistribuzione di competenze che non è
collegata alla formazione di base e specialistica delle medesime”.
Con
particolare riferimento ai trasferimenti immobiliari previsti dall’art. 28 del
DDL, Longobardi ha affermato che “se l’intenzione del legislatore è quella di
estendere le competenze di talune operazioni immobiliari ad altri soggetti
ordinistici, non può sottacersi che l’estensione ai soli iscritti all’Albo
degli avvocati desta non poche perplessità, considerando che gli stessi non
vantano in materia, competenze specifiche ed ulteriori rispetto a quelle dei commercialisti.
Oltretutto, recenti provvedimenti normativi vedono equiparati gli iscritti agli
ordini degli avvocati, dei notai e dei commercialisti nell’esercizio di
rilevanti funzioni.
Si
tratta di attività riservate ai tre ordini professionali e non ad uno o due
soltanto di essi. Mi riferisco all’attività dei delegati alle vendite
immobiliari nell’ambito del processo esecutivo, dove il commercialista svolge
compiti identici a quelli che il DDL intende estendere ora ai soli avvocati.
L’esclusione dei commercialisti appare per tutti questi motivi irragionevole e
idonea a creare disparità di trattamento tra professioni regolamentate”.
Con
particolare riferimento poi al trasferimento di quote di srl, ha proseguito
Longobardi, “se da un lato si ritiene ridondante e non garantista la nuova
procedura che si affianca alle due già esistenti (vale a dire quella prevista
nel codice civile “gestita” esclusivamente dal notaio e quella prevista
dall’art 36 del dl 112/2008 “gestita” esclusivamente dal commercialista),
dall’altro si apprezza la previsione normativa secondo la quale i
commercialisti potranno intervenire nella costituzione di diritti parziali
(usufrutto, pegno e sequestro conservativo) su partecipazioni di srl”.
“La
questione delle riserve professionali – ha concluso il presidente dei
commercialisti - va dunque affrontata
con equilibrio, senza ricorso a facili populismi e a partire dal dato oggettivo
delle competenze. Prestazioni inadeguate potrebbero comportare l’insorgere di
dannose controversie, scaricando l’onere economico sul cliente/consumatore che,
paradossalmente, vedrebbe annullato qualsiasi beneficio derivante dalla
semplificazione”.
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