Si
forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili
alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha dato
attuazione all'art. 4 dell D.L. n. 34/2014, recante importanti novità in tema
di semplificazione del Durc.
Tali
chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro,
contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano
il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà a breve approvato
dal Comitato della bilateralità.
1. Quadro
normativo
-
art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante
"Semplificazioni in materia di regolarità contributiva"
-
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 -
"Semplificazioni in materia di regolarità contributiva"
-
Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/6/2015,
avente ad oggetto il D.M. 30/1/2015 - Durc on line - prime istruzioni operative.
2. Soggetti
abilitati alla verifica
-
I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al
sistema "Durc on Line" attraverso i portali INPS o INAIL, www.inps.it
o www.inail.it, inserendo il CF dell'impresa interessata.
-
Oltre all'interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti
abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla
verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega).
la
delega: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e
conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso
sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i
soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece
immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica.
3. Gestione
della richiesta
-
I portali di INPS o INAIL consentono (funzione "Consulta regolarità")
la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (120
giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta , ne consente al richiedente la
visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF (funzione " Visualizza il
documento").
-
Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata
effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria da
parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà tale
informazione all'interessato il quale dovrà attendere l'esito di tale
istruttoria.
-
Laddove non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti
un'istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati
nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione
"Richiesta regolarità").
-
Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque,
per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile - codice
statistico contributivo edile) le casse edili abilitate: le Casse Edili
abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto
collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal
Ministero del Lavoro.
In
tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco
ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un
incontro con gli uffici del Ministero stesso.
4. Istruttoria
-
I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca
dati Nazionale delle Imprese Irregolari - BNI, gestita dalla CNCE
-
La BNI risponderà all'interrogazione in due modi:
a)
impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell'anagrafica presente
in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili
-
la pratica verrà chiusa e la risposta della BNI verrà utilizzata ai fini
dell'emissione del documento di regolarità (qualora l'impresa risulterà
regolare anche per INPS e INAIL) o di irregolarità (se per INPS e/o INAIL
l'impresa risulterà irregolare)
b)
pratica in istruttoria: quando l'impresa non risulterà iscritta nell'anagrafica
BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili
-
la BNI, in questo caso, avvierà la fase di istruttoria mettendo a disposizione
il codice fiscale dell'impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i
competente/i con i seguenti criteri:
-
a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità alla BNI
-
alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l'impresa,
nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema
Le
Casse Edili acquisiranno l'elenco delle imprese in istruttoria attraverso il
sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.
5. Invito alla
regolarizzazione
-
La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto
con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l'invito alla
regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i
successivi 15 giorni.
-
Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a
segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a
chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell'istruttoria darà adito
all'immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL.
-
Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile,
la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:
-
conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito
contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti
relativi a lavori pubblici e all'attivazione dell'intervento sostitutivo da
parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 legge 98/2013);
-
conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito
pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata
presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di
attività, ecc.)
Si
rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l'impresa non sia tenuta
soltanto all'iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà
segnalare alla BNI la posizione di irregolarità e chiudere l'istruttoria
comunicando l'importo del debito contributivo.
-
La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI
entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte
dell'utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di
mancata indicazione dell'importo del debito entro il termine indicato, al 29 °
giorno la BNI chiuderà "d'ufficio" la pratica segnalando ai portali
INPS e INAIL la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo
pari a zero. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica
che verrà comunicata dai richiamati portali ai soli soggetti che hanno
effettuato l'interrogazione.
Si
sottolinea che, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, la risultanza
sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la
Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.
6. Requisiti di
regolarità
-
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino la secondo mese
antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l'impresa deve
aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla
retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della
verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.
-
La regolarità dell'impresa sussiste, oltre ai casi espressamente previsti dal
decreto e dalla circolare ministeriale con riferimento anche agli altri
Istituti, per ciò che concerne le Casse Edili:
-
nei casi di rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere
del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli
obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte
dell'impresa;
-
nei casi di sospensione dell'attività dell'impresa regolarmente comunicata alla
Cassa Edile competente;
-
nei casi di scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle
versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo
scostamento pari o inferiore a 150,00 comprensivo degli accessori di legge.
-
nei casi di imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa
Edile competente, ma per le quali l'obbligo contributivo decorra
successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità
-
Qualora invece l'impresa non sia censita dal sistema delle Casse Edili, in
relazione all'obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la
stessa verrà considerata irregolare.
-
Nei casi di mancata presentazione della denuncia, verrà attestata
un'irregolarità con indicazione dell'importo pari a 0. Non rileva a tal fine
l'eventuale effettuazione di un versamento contributivo poiché, in assenza
della denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne le relative
congruenze.
-
Le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano
dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza
alcun ulteriore obbligo (denuncia mensile o versamento) nei confronti della
stessa fin quando non assumano lavoratori operai. Tale adempimento si rende necessario
al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle
Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti
operai: per queste ultime la regolarizzazione comporterà, oltre all'iscrizione,
l'effettuazione delle denunce e dei relativi pagamenti per il periodo di
attività accertato dalla Cassa Edile e/o da organi pubblici.
7. Decorrenza e
periodo transitorio
-
L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale,
rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al
30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore
del D.M. 30/1/2015 (1° luglio 2015) dovranno essere comunque rilasciati e
potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti
dalla previgente disciplina.
-
Dal 1° luglio e fino al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico
potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti certificati nei
confronti delle PP.AA di cui all'art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i
pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012
di cui all'art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui
all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012 e il pagamento
di lavori nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 del
D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte le fattispecie in cui, previa
decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi problematiche tecniche
per la gestione del Durc on-line.
Con
riserva di fornire ulteriori indicazioni e rimanendo a disposizione per ogni
necessità di chiarimento, si inviano cordiali saluti.
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