In
simili casi, infatti, il datore di lavoro deve dimostrare l’inesistenza in
azienda di altre mansioni (anche diverse ed eventualmente inferiori)
compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui attribuibili senza
alterare l’organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già
manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.
Corte di
Cassazione – Sentenza n.12489 del 17 giugno 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza
depositata il 15.11.11 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame
interposto dalla Casa di cura (...) S.p.A.
contro la pronuncia n. 8562/07
con cui il Tribunale capitolino, dichiarata l’illegittimità del licenziamento
intimato il 1°.3.05, per sopravvenuta totale inabilità al lavoro, all’ausiliaria
socio-sanitaria ne aveva ordinato la reintegra ex art. 18 legge n. 300/70 con
condanna della predetta società al pagamento del risarcimento dei danni. Per la
cassazione della sentenza ricorre la Casa di cura (...) S.p.A. affidandosi a
due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. resiste
con controricorso.
Motivi della
decisione
1- Con il primo
motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1334
c.c., 1 e 3 legge n. 604/66, 113 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per
avere l’impugnata sentenza, in base alle relazioni dei c.t.u. officiati in
primo e secondo grado, ritenuto la lavoratrice non del tutto inabile al lavoro:
obietta la società ricorrente che la sentenza non ha considerato che il
licenziamento era stato correttamente intimato unicamente in base al giudizio
reso da un organismo pubblico, ossia dalla Commissione medica ospedaliera, che
all’epoca aveva giudicato (...) totalmente e permanentemente inabile al lavoro,
il che di per sé impediva la prosecuzione del rapporto e giustificava il
recesso, senza che si dovesse accertare la possibilità di adibire la dipendente
ad altre mansioni equivalenti od inferiori e dovendosi avere riguardo solo a
quella che era la situazione di totale inabilità all’epoca accertata; infine -
conclude il motivo - l’accertamento peritale eseguito in corso di causa è per
più versi censurabile.
Il motivo è
infondato.
Nel caso di
specie l’impugnata sentenza ha diffusamente motivato la propria condivisione
delle relazioni dei c.t.u. che, sia in primo che in secondo grado, hanno
confermato il giudizio di non incompatibilità (fatte salve talune limitazioni),
già all’epoca del licenziamento (come si evince dalla relazione tecnica
trascritta proprio in ricorso), della infermità riscontrata nell’odierna
controricorrente con le mansioni di ausiliaria socio-sanitaria da lei espletate
alle dipendenze della Casa di cura (...)
Dunque, anche a
voler avere riguardo solo alla situazione in essere alla data del licenziamento,
i giudici di merito hanno dato atto che non sussisteva incompatibilità fra
patologia e mansioni della lavoratrice.
Ma neppure un
ipotetico mutamento di tale situazione verificatosi dopo il recesso lo avrebbe
giustificato, atteso che - ad ogni modo - la società ricorrente non era
vincolata al difforme giudizio all’epoca espresso dalla Commissione medica
ospedaliera ex art. 5 legge n. 300/70, perché esso non ha valore vincolante né
per il datore di lavoro né per il giudice, che - infatti - può sottoporlo al
proprio controllo nel contesto più ampio di tutte le prove acquisite,
avvalendosi, se del caso, dell’ausilio di un consulente tecnico.
Conseguentemente, in caso di contrasto tra l’accertamento sanitario predetto e
la consulenza disposta nel corso del processo, il giudice del merito è tenuto a
porre a raffronto le diverse risultanze allo scopo di stabilire quale sia
maggiormente attendibile e convincente, con un apprezzamento valutativo
sottratto al sindacato di legittimità ove correttamente e logicamente motivato
(cfr. Cass. n. 4507/92; Cass. n. 6607/87; Cass. n. 4560/84).
A ciò si
aggiunga che un giudizio pur di totale inabilità del lavoratore alle mansioni
precedentemente svolte, formulato ex art. 5 legge n. 300/70 dalla Commissione
medica ospedaliera, come non impone il licenziamento così non integra un caso
di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tale da risolvere il
rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare
l’inesistenza in azienda di altre mansioni (anche diverse ed eventualmente
inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui
attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva (cfr. Cass. n.
15500/09; Cass. n. 3245/03), sempre che il dipendente non abbia già
manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione (ma non è
questo il caso).
È, dunque, fuori
centro la doglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel
richiedere un qualche accertamento aziendale circa la possibilità di adibire
(...) a mansioni equivalenti e, se del caso, anche inferiori a quelle già
espletate.
Per il resto le
censure rivolte alla relazione del c.t.u., motivatamente condivisa dalla
gravata sentenza, non sono in grado di scalfirla.
Infatti, il
vizio di motivazione - denunciatale mediante ricorso per cassazione - della
sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è
ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della
scienza medica (la cui fonte va indicata dal ricorrente) o nell’omissione degli
accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa
prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di
tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a
vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile
critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v., e
pluribus, Cass. n. 26558/11; Cass. 29.4.09 n. 9988; Cass. 3.4.08 n. 8654).
Con il ricorso
in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in
deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni
manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma vengono effettuate solo
osservazioni concernenti il merito di causa, non deducibili innanzi a questa
Corte Suprema.
Quanto al
diniego di nuova c.t.u., per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., ex aliis,
Cass. 17.12.2010 n. 25569), cui va data continuità, la decisione - anche solo
implicita - di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di
legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta
di rinnovazione della consulenza siano stati tratti dalle risultanze probatorie
già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi
logici e giuridici, come - appunto - avvenuto nel caso per cui è processo.
2- Con il
secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 115, 116 e 195 c.p.c., 18 Stat., 1226 c.c. e 432 c.p.c., nella parte in
cui l’impugnata sentenza non ha detratto, dal risarcimento del danno, l’aliunde
perceptum, quantunque dalla relazione del c.t.u. officiato in prime cure
(relazione fidefaciente, secondo la società ricorrente) sia emerso che, dopo il
licenziamento, (...) ha svolto in proprio attività di assistenza malati in
strutture di cura e a domicilio.
Il motivo è
infondato.
L’art. 194 co.
1° c.p.c. prevede che il c.t.u. possa essere autorizzato a domandare
chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante,
calchi e rilievi: si tratta di poteri, a lui delegabili, di ampiezza maggiore
rispetto a quello di acquisire documenti fomiti dalle parti, che costituisce un
minus, in quanto tale suscettibile di essere compreso in facoltà di più ampio
respiro.
Trattandosi pur
sempre di poteri delegabili dal giudice, la fonte si rinviene in una decisione
di quest’ultimo che, nel rito del lavoro, è riconducibile all’art. 421 co. 2°
c.p.c.
Ma la società
ricorrente non allega neppure che all’atto del conferimento dell’incarico
peritale il giudice abbia delegato al c.t.u. la richiesta di chiarimenti alle
parti e, soprattutto, che lo abbia fatto allo scopo di accertare un eventuale
aliunde perceptum da parte dell’odierna controricorrente.
Né in contrario
possono invocarsi i poteri officiosi d’indagine del c.t.u., perché il fatto che
questi, nell’esercizio della propria attività valutativa, possa acquisire
elementi necessari per la risposta ai quesiti non significa che egli possa
sopperire a carenze probatorie imputabili alla parte, eludendo termini di
decadenza propri della fase istruttoria.
Ciò valga ancor
più ove si consideri che l’accertamento d’un eventuale aliunde perceptum era
estraneo all’oggetto del quesito.
In breve, ove
mai un aliunde perceptum fosse davvero emerso nel corso delle indagini
peritali, si tratterebbe comunque di circostanza di fatto non dimostrabile
attraverso un elaborato peritale in assenza di specifica autorizzazione in tal
senso da parte del giudice.
3- In
conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in
favore dell’avv. C.M.G., antistatario.
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