Di
conseguenza, in simili casi, risultano pienamente legittimi i controlli
difensivi occulti demandati dall’imprenditore a personale estraneo all’organizzazione
aziendale.
Corte di Cassazione,
sentenza n.10955 del 27 maggio 2015
Svolgimento del
processo
1. (OMISSIS),
dipendente della (OMISSIS) s.r.l. con la qualifica di operaio addetto alle
presse stampatrici, e’ stato licenziato in data 24 settembre 2012 sulla base
delle seguenti contestazioni: 1) in data 21/8/2012 si era allontanato dal posto
di lavoro per una telefonata privata di circa 15 minuti che gli aveva impedito
di intervenire prontamente su di una pressa, bloccata da una lamiera che era
rimasta incastrata nei meccanismi; 2) nello stesso giorno era stato trovato,
nel suo armadietto aziendale, un dispositivo elettronico (Ipad) accesso e in
collegamento con la rete elettrica; 3) nei giorni successivi, in orari
esattamente indicati, si era intrattenuto con il suo cellulare a conversare su
face book. Il licenziamento e’ stato intimato per giusta causa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, Sez., 4 – Tit. 7 del C.C.N.L. di categoria.
1.1. Il
(OMISSIS) ha presentato ricorso Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18, come
modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 42, al
Tribunale di Lanciano il quale, con sentenza resa in sede di opposizione contro
l’ordinanza con la quale era stata rigettata l’impugnativa di licenziamento,
l’ha accolta e ha dichiarato risolto rapporto di lavoro tra le parti con
effetto dalla data del licenziamento; ha quindi condannato la societa’ datrice
di lavoro a corrispondere al lavoratore un risarcimento del danno pari a
ventidue mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il Tribunale ha
infatti ritenuto che i fatti contestati al lavoratore, – non essendo
riconducigli a condotte punite dal C.C.N.L. con sanzioni conservative, in
ragione della pluralita’ delle stesse e della loro commissione in un ristretto
contesto spaziotemporale -, nondimeno, non integrassero gli estremi della
giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, con la conseguenza che in
base all’articolo 18 cit., comma 5, nel testo modificato, doveva riconoscersi
al lavoratore la sola tutela “attenuata” del risarcimento del danno.
1.2. La sentenza
e’ stata reclamata dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, con impugnazione
principale, dal (OMISSIS) e, con impugnazione incidentale, dalla (OMISSIS)
s.r.l. e la Corte aquilana, con sentenza depositata in data 12 dicembre 2013 ha
rigettato il reclamo principale e accolto quello incidentale, rigettando cosi’
l’impugnativa di licenziamento proposta dal ricorrente, che ha poi condannato
alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza reclamata.
1.3. La Corte
territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al lavoratore siano stati
provati attraverso la deposizione del teste (OMISSIS), responsabile del
personale; che l’accertamento compiuto dalla societa’ datrice di lavoro delle
conversazioni via internet intrattenute dal ricorrente con il suo cellulare nei
giorni e per il tempo indicato – accertamento reso possibile attraverso la
creazione da parte del responsabile del personale di un “falso profilo di donna
su face book” – non costituisse violazione della Legge n. 300/1070, articolo 4,
in difetto dei caratteri della continuita’, anelasticita’, invasivita’ e
compressione dell’autonomia del lavoratore, nello svolgimento della sua
attivita’ lavorativa, del sistema adottato dalla societa’ per pervenire
all’accertamento dei fatti. Ha quindi proceduto al giudizio di proporzionalita’
tra i fatti accertati e la sanzione arrogata, ritenendo che si fosse in
presenza di inadempimenti che esulano dallo schema previsto dall’articolo 10
del C.C.N.L., in considerazione del fatto che il lavoratore era stato gia’
sanzionato per fatti analoghi nel 2003 e nel 2009 e che tali precedenti erano
stati espressamente richiamati nella lettera di contestazione.
1.4. Contro la
sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi,
cui resiste con controricorso la societa’. Le parti depositano memorie ex
articolo 378 c.p.c..
Motivi della
decisione
In via
preliminare deve rilevarsi che e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del
ricorso per cassazione sollevata dalla difesa della (OMISSIS) s.r.l. nella
memoria ex articolo 378 c.p.c., sul presupposto che esso sarebbe stato
notificato ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., l’11 febbraio 2014 (espressamente
definito dal notificante, quale “ultimo giorno”), e cioe’ il sessantunesimo
giorno dopo la data di comunicazione della sentenza della Corte aquilana,
avvenuta a mezzo PEC il 12 dicembre 2013. In realta’, come si evince dalla
stampigliatura in calce al ricorso, apposta dall’ufficiale giudiziario
notificatore, l’atto e’ stato consegnato per la notifica il 10 febbraio 2014,
con la conseguenza che il ricorso e’ tempestivo e, dunque, ammissibile.
1. Con il primo
motivo il ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione della Legge n.
300 del 1970, articolo 4, della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, e
dell’articolo 1175 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
per non essersi dichiarato inutilizzabile il controllo a distanza operato sul
lavoratore senza la preventiva e indispensabile autorizzazione”. Assume che lo
“stratagemma” (cosi’ definito dalla corte del merito) adoperato dall’azienda
per accertare le sue conversazioni telefoniche via internet durante l’orario di
lavoro costituisce una forma di controllo a distanza, vietato dall’articolo 4
dello statuto dei lavoratori, trattandosi peraltro di un comportamento di
rilievo penale, oltre che posto in violazione dei principi di correttezza e
buona fede previsti dall’articolo 1175 c.c..
1.2. – Il motivo
e’ infondato.
1.3.- E’ rimasto
accertato nella precedente fase di merito che, previa autorizzazione dei
vertici aziendali, il responsabile delle risorse umane della (OMISSIS) s.r.l.
ha creato un falso profilo di donna su facebook con richiesta di “amicizia” al
(OMISSIS), con il quale aveva poi “chattato in piu’ occasioni”, in orari che la
stessa azienda aveva riscontrato concomitanti con quelli di lavoro del
dipendente, e da posizione, accertata sempre attraverso face-book, coincidente
con la zona industriale in cui ha sede lo stabilimento della societa’.
1.4. –
L’articolo 4 dello statuto dei lavoratori vieta le apparecchiature di controllo
a distanza e subordina ad accordo con le r.s.a. o a specifiche disposizioni
dell’Ispettorato del Lavoro l’installazione di quelle apparecchiature, rese
necessarie da esigenze organizzative e produttive, da cui puo’ derivare la
possibilita’ di controllo. E’ stato affermato da questa Corte che l’articolo 4
“fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le
manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che,
per le modalita’ di attuazione incidenti nella sfera della persona, si
ritengono lesive della dignita’ e della riservatezza del lavoratore” (Cass., 17
giugno 2000, n. 8250), sul presupposto – “espressamente precisato nella
Relazione ministeriale – che la vigilanza sul lavoro, ancorche’ necessaria nell’organizzazione
produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioe’ non esasperata
dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e
anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello
svolgimento del lavoro” (Cass., n. 8250/2000, cit., principi poi ribaditi da
Cass., 17 luglio 2007, n. 15892, e da Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722).
7.5.- Il potere
di controllo del datore di lavoro deve dunque trovare un contemperamento nel
diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l’esigenza, pur meritevole
di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei
dipendenti non puo’ assumere portata tale da giustificare un sostanziale
annullamento di ogni forma di garanzia della dignita’ e riservatezza del
lavoratore.
1.6. – Benche’
non siano mancati precedenti di segno contrario (Cass., 3 aprile 2002, n.
4746), tale esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore sussiste anche
con riferimento ai cosiddetti “controlli difensivi” ossia a quei controlli
diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali
comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti
dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso, ove
la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che presentino quei requisiti
strutturali e quelle potenzialita’ lesive, la cui utilizzazione e’ subordinata
al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettorato del
lavoro” (Cass., n. 15892/2007, cit.; v. pure Cass., 1 ottobre 2012, n. 16622).
In tale ipotesi, e’ stato precisato, si tratta di “un controllo c.d.
preterintenzionale che rientra nella previsione del divieto flessibile di cui
all’articolo 4, comma 2″ (Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375).
1.7. – Diversamente,
ove il controllo sia diretto non gia’ a verificare l’esatto adempimento delle
obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni
del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti
illeciti, si e’ fuori dallo schema normativo della Legge n. 300 del 1970,
articolo 4.
1.8. – Si e’
cosi’ ritenuto che l’attivita’ di controllo sulle strutture informatiche
aziendali per conoscere il testo di messaggi di posta elettronica, inviati da
un dipendente bancario a soggetti cui forniva informazioni acquisite in ragione
del servizio, prescinde dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione
della prestazione lavorativa ed e’, invece, diretta ad accertare la
perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente
riscontrati) (Cass., n. 2722/2012). Cosi’ come e’ stata ritenuta legittima
l’utilizzazione, da parte del datore di lavoro, di registrazioni video operate
fuori dall’azienda da un soggetto terzo, estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti
della stessa, per esclusive finalita’ “difensive” del proprio ufficio e della
documentazione in esso custodita (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2117).
1.9. – Infine,
e’ stato precisato che le norme poste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300,
articoli 2 e 3, a tutela della liberta’ e dignita’ del lavoratore, delimitano
la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei
suoi interessi con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda
(rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della
prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi
degli articoli 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la
propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno –
costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa –
l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze
specifiche dei dipendenti gia’ commesse o in corso di esecuzione, e cio’
indipendentemente dalle modalita’ del controllo, che puo’ avvenire anche
occultamente, senza che vi ostino ne’ il principio di correttezza e buona fede
nell’esecuzione dei rapporti ne’ il divieto di cui alla stessa Legge n. 300 del
1970, articolo 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il
controllo a distanza (Cass. 10 luglio 2009, n. 16196).
1.10.-
Nell’ambito dei controlli cosiddetti “occulti”, la giurisprudenza di questa
Corte ha avuto modo di affermarne la legittimita’, ove gli illeciti del
lavoratore non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa,
ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della
vendita da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed
appropriazione delle somme incassate), e non presuppongono necessariamente
illeciti gia’ commessi (Cass., 9 luglio 2008, n. 18821; Cass., 12 giugno 2002,
n. 8388; v. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3590, che ha precisato che le
disposizioni dell’articolo 2 dello statuto dei lavoratori non precludono al
datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative – purche’ queste non
sconfinino nella vigilanza dell’attivita’ lavorativa vera e propria, riservata
dall’articolo 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi
collaboratori -, restando giustificato l’intervento in questione non solo per
l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto,
ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano
in corso di esecuzione; e Cass., 2 marzo 2002, n. 3039 che ha ritenuto
legittimo il controllo tramite pedinamento di un informatore farmaceutico da
parte del capo area; v. pure Cass., 14 luglio 2001, n. 9576, in cui si e’
ribadita, citando ampia giurisprudenza, la legittimita’ dei controlli
effettuati per il tramite di normali clienti, appositamente contattati, per
verificare l’eventuale appropriazione di denaro – (ammanchi di cassa) – da
parte del personale addetto).
In questo stesso
orientamento, si pone da ultimo, Cass., 4 marzo 2014, n. 4984, che ha ritenuto
legittimo il controllo svolto attraverso un’agenzia investigativa, finalizzato
all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex Legge n. 104 del 1992,
ex articolo 33, (suscettibile di rilevanza anche penale), non riguardando
l’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto effettuato al di fuori
dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di
rendere la prestazione lavorativa.
1.11.- Da questo
panorama giurisprudenziale, puo’ trarsi il principio della tendenziale ammissibilita’
dei controlli difensivi “occulti”, anche ad opera di personale estraneo
all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di
comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione
lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque
restando la necessaria esplicazione delle attivita’ di accertamento mediante
modalita’ non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di liberta’ e
dignita’ dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al
controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve
contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della
correttezza e buona fede contrattuale.
1.12.- Ad avviso
del Collegio, la fattispecie in esame rispetta questi limiti e si pone al di
fuori del campo di applicazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori.
Infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attivita’ di controllo che
non ha avuto ad oggetto l’attivita’ lavorativa piu’ propriamente detta ed il
suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti
da parte del dipendente, poi effettivamente riscontrati, e gia’ manifestatisi
nei giorni precedenti, allorche’ il lavoratore era stato sorpreso al telefono
lontano dalla pressa cui era addetto (che era cosi’ rimasta incustodita per
oltre dieci minuti e si era bloccata), ed era stata scoperta la sua detenzione
in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet.
Il controllo
difensivo era dunque destinato ad riscontare e sanzionare un comportamento
idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare
funzionamento e della sicurezza degli impianti. Si e’ trattato di un controllo
ex post, sollecitato dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioe’ dal
riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale
che vieta l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attivita’
extralavorativa durante l’orario di servizio.
1.13. – Ne’ puo’
dirsi che la creazione del falso profilo face book costituisca, di per se’,
violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del
rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalita’ di accertamento
dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva ne’ induttiva
all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il
lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito.
1.14.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alla localizzazione del dipendente, la
quale, peraltro, e’ avvenuta in conseguenza dell’accesso a face book da
cellulare e, quindi, nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter
essere localizzato, attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo
cellulare.
In ogni caso, e’
principio affermato dalla giurisprudenza penale che l’attivita’ di indagine
volta a seguire i movimenti di un soggetto e a localizzarlo, controllando a
distanza la sua presenza in un dato luogo ed in un determinato momento
attraverso il sistema di rilevamento satellitare (GPS), costituisce una forma
di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile ad
attivita’ di intercettazione prevista dall’articolo 266 c.p.c. e ss., (Cass.
pen., 13 febbraio 2013, n. 21644), ma piuttosto ad un’attivita’ di
investigazione atipica (Cass., pen., 27 novembre 2012, n. 48279), i cui
risultati sono senz’altro utilizzabili in sede di formazione del convincimento
del giudice (cfr. sul libero apprezzamento delle prove atipiche, Cass., 5 marzo
2010, n. 5440).
1.14. – Sono
invece inammissibili per difetto di autosufficienza le ulteriori doglianze del
ricorrente, incentrate sull’inquadrabilita’ della condotta posta in essere da
(OMISSIS), responsabile delle risorse umane della (OMISSIS), e costituita dalla
creazione del falso profilo face book, nel reato di cui all’articolo 494 c.p..
Di tale questione non vi e’, infatti, cenno nella sentenza impugnata e la
parte, pur asserendo di averla sottoposta alla cognizione dei giudici di
merito, non indica in quale momento, in quale atto e in quali termini cio’
sarebbe avvenuto, con la precisa indicazione dei dati necessari per il
reperimento dell’atto o del verbale di causa in cui la questione sarebbe stata
introdotta. Ne’ l’accertamento della rilevanza penale del fatto puo’ essere
condotto d’ufficio da questa Corte, poiche’ la valutazione circa l’esistenza
dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato richiede un’indagine
tipicamente fattuale, che esula dai limiti del sindacato devoluto a questa
Corte. Conseguentemente, sono da dichiararsi inammissibili ai sensi
dell’articolo 372 c.p.c., i documenti prodotti dal ricorrente unitamente alla
memoria difensiva, relativi ad atti del procedimento penale avviato nei
confronti del (OMISSIS) (decreto penale di condanna e verbali di
interrogatorio), poiche’ essi non riguardano la nullita’ della sentenza
impugnata ne’ l’ammissibilita’ del ricorso o del controricorso. 2. Con il
secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per “violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2119 c.c., della Legge n. 604 del 1966, articolo 5,
dell’articolo 2697 c.c., della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, e della Legge
n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, in relazione all’articolo 360, comma 1,
n. 3), per non essersi assolto all’onere probatorio gravante in capo al datore
di lavoro giustificativo del comminato licenziamento. Erronea e carente
valutazione delle risultanze probatorie in relazione all’articolo 360, comma 1,
n. 5), per essersi erroneamente valutate ed interpretate le acquisizioni
probatorie agli atti di causa”.
2.1. – Il motivo
e’ inammissibile sotto il profilo della violazione di legge, dal momento che il
ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale si pone in
violazione delle norme indicate. Ed invero il vizio di violazione o falsa
applicazione di norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere
dedotto, a pena di inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione
dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme
assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche
argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in
qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie
o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimita’, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo
istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto”
individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme
pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche
poste dalla controversia, (cfr. Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio
2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038;
1 dicembre 2014, n. 25419).
2.2. – Sotto il
profilo del vizio di motivazione deve rilevarsi che, nel regime del nuovo
articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile ratione temporis alla sentenza
in esame, in quanto pubblicata dopo il 30 giorno successivo a quello di entrata
in vigore della Legge 7 agosto 2012, n. 134), valgono i principi espressi dalle
Sezioni unite di questa Corte, che con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014,
hanno affermato che “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012,
n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciatile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia
stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale atto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua “decisivita'”, fermo restando che l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
2.3. – Nel caso
di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, avendo omesso di
specificare quale tra i fatti principali o secondari non sia stato considerato
dal giudice di merito, risolvendosi la censura essenzialmente nell’addebitare
alla Corte di non aver valutato la documentazione esibita dalle parti nel
secondo grado del giudizio – documentazione di cui peraltro non viene indicato
ne’ il contenuto ne’ i tempi e i luoghi della sua produzione, con evidente
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -;
nonche’ di aver ritenuto provate circostanze di fatto che, invece, non erano
state trovate, senza peraltro, anche in tal caso, riportare integralmente le
deposizioni testimoniali che non sarebbero state esattamente interpretate e
senza specificare dove sarebbero rinvenibili i verbali in cui le dette
deposizioni sarebbero state trascritte. Infine, introduce questioni nuove, che
non risultano affrontate nella sentenza di merito e rispetto alle quali il
ricorrente non fornisce indicazioni sul modo ed il tempo in cui esse sarebbero
state introdotte nelle pregresse fasi del giudizio di merito. Cio’ vale per la
mancata affissione del codice di disciplinare e per la recidiva, che secondo il
suo assunto non avrebbe potuto esser utilizzata dal giudice di merito in quanto
i fatti, relativi all’anno 2009, sarebbero stati archiviati e gli altri,
risalenti al 2003, non potevano certo valere ai fini di determinare il
licenziamento.
Con riferimento
a quest’ultimo aspetto, e’ sufficiente rilevare che il giudice del merito ne ha
tenuto conto ai soli fini della globale valutazione, anche sotto il profilo
psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravita’ degli specifici
episodi addebitati, non gia’ come fatto costitutivo del diritto di recesso, con
la conseguente irrilevanza dell’asserita archiviazione (Cass., 19 dicembre
2006, n. 27104; Cass., 20 ottobre 2009, n. 22162; Cass., 27 marzo 2009, n.
7523; Cass., 19 gennaio 2011, n. 1145).
2.4. – In
definitiva, cosi’ impostato, il motivo del ricorso si risolve in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base
ad esse, delle conclusioni raggiunte dal Giudice di merito cui non puo’
imputarsi d’avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la
particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non
significativi, giacche’ soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il
raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute
di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr. tra le tante, Cass.,
25 maggio 2006, n. 12446; Cass. 30 marzo 2000 n. 3904; Cass. 6 ottobre 1999 n.
11121).
2.5.- Non
sussiste pertanto il denunciato vizio di motivazione il quale, anche nella
giurisprudenza precedente all’intervento delle sezioni unite citato, deve
emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza impugnata, e puo’ ritenersi sussistente solo quando, in
quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettate dalle
parti rilevabili, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato
attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il
valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dalla
ricorrente e, in genere, dalle parti per tutte, Cass., Sez. Un., 25 ottobre
2013, n. 24148; Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 91).
3.- Con il terzo
motivo il ricorrente censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2119 c.c., della Legge n. 604 del 1966, articolo 1, dell’articolo
1455 c.c., dell’articolo 2697 c.c., e della Legge n. 300 del 1970, articolo 18,
comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo
della mancata proporzionalita’ tra il comportamento addebitato al lavoratore e
il licenziamento comminatogli. Violazione e falsa applicazione dell’articolo
2119 c.c., della Legge n. 604 del 1966, articolo 1, degli articoli 9) e 10)
sez. 4 , titolo 7 del C.C.N.L. dei metalmeccanici e della Legge n. 300 del
1970, articolo 18, comma 4, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), sotto
il profilo dell’erronea, incongrua e immotiva applicazione della sanzione del
licenziamento comminato al lavoratore”.
3.1.- Il motivo
e’ improcedibile con riferimento alla dedotta violazione delle norme del
C.C.N.L. dei metalmeccanici, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4,
in difetto della produzione, unitamente al ricorso per cassazione, del
contratto collettivo, oltre che di ogni precisa indicazione circa il tempo e il
luogo della sua produzione nelle pregresse fasi del giudizio e l’attuale sua
collocazione nel fascicolo del giudizio di cassazione.
Quanto al
giudizio di proporzionalita’, esso e’ stato condotto dal giudice del merito con
rigore, valutando tutti gli elementi di fatto raccolti e complessivamente
considerati dai quali ha tratto un giudizio, da un lato, di gravita’ dei fatti
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei
medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensita’ del
profilo intenzionale, dall’altro, di proporzionalita’ fra tali fatti e la
sanzione inflitta, per giungere al convincimento che le lesione dell’elemento
fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, era
tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
4. In definitiva,
il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e 4.000,00, per compensi
professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1
quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo
13.
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