Con
messaggio di posta elettronica del 25 maggio u.s. codesto Ufficio ha sottoposto
allo scrivente un quesito relativo alla fattispecie dell’affitto di poltrona e
volto a conoscere «se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi
sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell’attività o se le
stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)».
La
fattispecie dell’affitto di poltrona è stata oggetto della circolare emanata da
questa Amministrazione il 31 gennaio 2014, prot. n. 16361, nonché dei recenti
pareri resi con note prot. n. 19468 dell’11 febbraio 2015, prot. n. 21864 del
17 febbraio 2015 e prot. n. 34836 del 12 marzo 2015, che qui si intendono
richiamati.
Come
noto lo strumento dell’affitto di poltrona, riconducibile alla figura
contrattuale prevista dall’articolo 1615 (Gestione e godimento della cosa
produttiva) e seguenti del Codice civile, consente al titolare dell’attività di
acconciatore o di estetista di affittare ad un terzo imprenditore in possesso
dei richiesti requisiti professionali una o più postazioni di lavoro
all’interno dei locali nei quali egli legittimamente svolge la propria
attività. Esso configura dunque un rapporto contrattuale tra due distinti
imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto
delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale,
giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei
luoghi di lavoro.
E’
opportuno rimarcare la reciproca indipendenza delle parti del contratto,
concedente ed affittuario, che distingue nettamente la fattispecie in esame sia
da ipotesi riconducibili all’ambito del lavoro dipendente, sia da similari
fattispecie di avvalimento, da parte dell’impresa esercente l’attività di
acconciatura, di soggetti non stabilmente inseriti in essa, tramite rapporti
contrattuali di para-subordinazione od anche di lavoro autonomo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, della legge 17 agosto 2005, n. 174.
Dalla
reciproca indipendenza delle imprese esercenti l’attività all’interno dei
medesimi locali deriva l’esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di
commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende
necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del
consumatore che si affidi ai servizi dell’impresa concedente ovvero della
concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di
eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto che costituisce
condizione necessaria per l’efficace espletamento delle attività di ispezione e
vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti.
Sotto
questo profilo la già menzionata circolare di questo Ministero, prot. n. 16361
del 31 gennaio 2014, individuava alcuni aspetti della fattispecie in relazione
ai quali, alla luce di quanto qui premesso, si evidenziava l’opportunità di una
attenta valutazione in occasione di una eventuale disciplina di dettaglio dei
contratti in argomento.
Con
specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato da codesto
Ufficio, la circolare rileva che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al
fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato
l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario
di poltrona». Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun
obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla
disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti
territoriali, non può che ritenersi che la netta distinzione degli strumenti e
delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti
nell’affitto di poltrona non possa che costituire l’indicazione da parte di
questa Amministrazione circa l’auspicabilità, per le ragioni e le finalità
sopra accennate, della soluzione proposta.
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