Sono
stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione dell’incremento nella misura
fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale
all’IRPEF vigente, previsto dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari.
Detta
norma stabilisce, infatti, che l’accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario,
comporta "l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti
percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le procedure previste dall’ articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311".
Relativamente
all’addizionale regionale all’IRPEF è sorto il dubbio se il suddetto incremento
debba essere applicato necessariamente su tutti gli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti per l’IRPEF o se sono esclusi dal perimetro
applicativo i redditi ricadenti nel primo scaglione, vale a dire quelli fino a
15.000 euro.
Tale
perplessità deriva dal fatto che il comma 7 dell’art. 6, del D.Lgs. 6 maggio
2011, n. 68, stabilisce che a decorrere dal 2015 si applica il comma 3 dello
stesso articolo, il quale prevede, tra l’altro, che "La maggiorazione
oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel
primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917".
Infatti,
nell’ipotesi in cui la regione abbia già approvato un sistema di aliquote che
prevede la maggiorazione di 0,5 punti percentuali per il primo scaglione di
redditi, l’applicazione dell’incremento nella misura fissa di 0,30 punti
percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, sembrerebbe confliggere
con le disposizioni del citato comma 3 dell’art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011.
Al
fine di superare ogni incertezza interpretativa occorre precisare che nella
fattispecie in esame non trova applicazione il comma 3, ma il successivo comma
10 dell’art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, il quale, allo scopo di
salvaguardare l’esigenza di perseguire l’equilibrio economicofinanziario dell’ente
attraverso la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario,
stabilisce che: "Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla
vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote
fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari".
Dalla
lettura coordinata delle norme innanzi richiamate si rileva, infatti, che il
comma 3 dell’art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, trova applicazione in via
generale, imponendo un limite alla facoltà riconosciuta alla Regione di
modificare le misure dell’addizionale al solo scopo di contenere la pressione
fiscale per i contribuenti con redditi fino a 15.000 euro.
Ogni
discrezionalità della Regione viene, invece, automaticamente meno nell’ipotesi
in cui la stessa presenti dei disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia
impegnata nel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario stesso e il
Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza - che hanno il compito di
monitorare l’attuazione dei Piani di rientri- abbiano constatato il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto Piano, con conseguente
determinazione di un disavanzo sanitario.
Infatti,
la finalità della disposizione di cui al comma 10 del citato art. 6, del D.Lgs.
n. 68 del 2011, è quella di garantire che la copertura dei disavanzi di
gestione nel settore sanitario avvenga anche attraverso l’applicazione
automatica sia delle maggiorazioni di imposta stabilite dalle norme sugli
automatismi fiscali - tra tutte il citato art. 1, comma 174, della legge n. 311
del 2004 - e sia degli incrementi di aliquota previsti dall’art. 2, comma 86, della
legge n. 191 del 2009, per le Regioni sottoposte ai suddetti Piani di rientro.
Il
perseguimento di tali superiori finalità che, come ampiamente ribadito dalla
giurisprudenza costituzionale, sono volte ad assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute sancito
dall’art. 32 della Costituzione, non consente, quindi, alle Regioni di poter
escludere dall’applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali in
questione i redditi fino a 15.000 euro. In tal modo, infatti, le Regioni
aggraverebbero il disavanzo sanitario e contravverrebbero, altresì, all’obbligo
di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi dei suddetti
Piani.
Pertanto,
la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad
applicare l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali
dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF rispetto a quelle vigenti,
su tutti gli scaglioni di reddito.
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