Si
riporta il testo integrale della pronuncia in commento:
Corte di
cassazione, sentenza 11 maggio 2015, n. 9458
Svolgimento del
processo
Con sentenza del
14 marzo 2007 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del
Tribunale di Torino del 20 novembre 2004 che ha condannato la (...) s.p.a. al
pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe degli importi dovuti a
titolo di compenso a forfait per eventuale lavoro straordinario. La Corte
territoriale, riproducendo la motivazione di altra sentenza pronunciata su
questione identica e confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che in
realtà il compenso forfetario costituisse un superminimo, che prescindeva in
realtà dallo straordinario effettivamente prestato, e che era entrato a far
parte della retribuzione ordinaria, e perciò non poteva essere ridotto
unilateralmente.
La (...) s.p.a.
ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato ad un unico
motivo.
Resistono i
lavoratori con controricorso.
Entrambe le
parti hanno presentato memoria e, in relazione alla posizione le stesse parti
hanno presentato verbale di conciliazione.
Motivi della
decisione
Riguardo alla
posizione di (...) deve dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del
contendere, cui fa seguito l'estinzione del processo. La intervenuta
conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per
cassazione, infatti, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio
voluto dalle parti del rapporto controverso, alla regolamentazione datane dalla
sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, fa venire meno
l'interesse alla naturale definizione del giudizio e determina - come chiarito
anche di recente da Cass. sez. un. 28 settembre 2000 n. 1048 - la cessazione
della materia del contendere con
conseguente estinzione del processo. Nulla si dispone sulle spese in questa sede,
avendo le parti già concordato il loro regolamento in sede transattiva.
Con l’unico
motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti,
2077, secondo comma, 1372 e 1340 cod. civ. in relazione al disposto dell’art. 5
del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692; carenza e contraddittorietà della motivazione
su un punto essenziale della controversia. In particolare si deduce, innanzi
tutto, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato e superato i dati documentali
in atti, ed errato così nell'interpretazione del contratto, che parlava di
compenso forfetario per lavoro straordinario. Quest'ultimo costituiva una
modalità di pagamento dello straordinario, alternativa rispetto a quella
ordinario, e che prescindeva dall'effettiva prestazione e dalla relativa
autorizzazione. Se il lavoro straordinario prestato era inferiore al forfait
ricevuto, non per questo si trasformava in un miglioramento retributivo. La
possibilità per il datore di lavoro di pagare lo straordinario effettivo oppure
di compensarlo forfetariamente attribuita al datore stesso configurava
un'obbligazione facoltativa, e la scelta tra le due modalità di adempimento
spettava allo stesso debitore. La datrice di lavoro ne aveva fatto uso
legittimamente comunicando ai dipendenti che avrebbe pagato soltanto le ore di
lavoro effettivamente prestate. La ricorrente nega che si potesse fare uso
della valutazione del comportamento complessivo delle parti per dedurne
elementi utili alla tesi del superminimo, perché si trattava di una valutazione
ex post. Sarebbe stato necessario, piuttosto, valutare ex ante, se l'entità
dello straordinario forfetizzato fosse congrua rispetto alle reali esigenze
aziendali. Né poteva rilevare - a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza
impugnata - il fatto che il forfait potesse essere corrisposto in misura
notevolmente diversa tra lavoratori con sostanziale - parità di anzianità
aziendale e di retribuzione complessiva. Trattandosi di una erogazione per
prestazione straordinaria, anche se ipotetica, non avrebbe trovato applicazione
il principio della irriducibilità della retribuzione.
Il ricorso non è
fondato e non può trovare accoglimento, alla stregua di quanto già deciso con
le sentenze di questa Corte n. 22050/2006, n. 542/2011 e n. 15781/2011, dalle
quali non vi sono ragioni per discostarsi. Sotto un primo profilo, nel merito,
il ricorso non è ammissibile, perché ripropone, in realtà, questioni di fatto
non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. La ricorrente
contesta, infatti, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo
cui il compenso forfetario in discussione avrebbe dovuto essere imputato a
"superminimo" e non a "lavoro straordinario", e lamenta
espressamente che questa ricostruzione avrebbe ignorato i dati documentali,
criticando così la ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello di Torino di
questo aspetto del rapporto contrattuale. L'interpretazione dei contratti, e
più ampiamente dei rapporti negoziali, compete, però, al giudice del fatto, e,
nel merito, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità; non può
essere impugnata nel merito, ma soltanto sotto il profilo del vizio di
motivazione, come, del resto, è stato in ammissibilmente fatto.
Sotto un altro
aspetto l'impugnazione è infondata. Come si è detto, la società (...) lamenta
che la sentenza abbia ignorato i dati documentali, e cioè le lettere
attributive, inviate ai dipendenti interessati e da loro sottoscritte, nelle
quali comunicava i miglioramenti retributivi specificando che venivano
corrisposti a titolo di compenso forfetario per eventuale lavoro straordinario.
La sentenza, peraltro, ha motivato congruamente, attraverso una serie di
passaggi logici strettamente concatenati tra loro, le ragioni per le quali
giungeva alla conclusione che quella voce retributiva in realtà costituisse un
superminimo. In particolare ha spiegato in dettaglio: che, in base alle norme
della contrattazione collettiva, ai caporeparto, quali erano appunto gli
attuali controricorrenti, non era dovuto alcun compenso speciale salvo per i
servizi di notte o nei giorni festivi; che, di conseguenza, la ditta non aveva
alcun obbligo di corrispondere un compenso specifico per le prestazioni rese al
di fuori dell'orario di lavoro, ma non in orario notturno, ne' in giorno
festivo; che le prestazioni straordinarie rese in orario notturno, o in giorno
festivo, erano state sempre retribuite a parte, al di fuori della posta
retributiva in discussione; che la circostanza, allegata dalla ditta, secondo
cui il compenso forfetario sarebbe stato introdotto per incentivare il cosiddetto
straordinario "ordinario", non emergeva dalle lettere che lo avevano
istituito. Ha argomentato, inoltre, che il significato effettivo della
pattuizione poteva essere ricercato anche avvalendosi di elementi
extratestuali, ed innanzi tutto attraverso il comportamento complessivo delle
parti, anche posteriore all'istituzione del compenso forfetario. Ha rilevato a
questo proposito, in fatto, che, a parità di anzianità e di retribuzione
complessiva, i compensi forfetari riconosciuti ai diversi interessati differivano
in misura considerevole nelle misure, deducendone che non erano correlati
all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, ma si riferivano
ad altri aspetti del rapporto. Queste argomentazioni molto concrete, e le altre
di contorno pure sviluppate nella sentenza, non appaiono scalfite dalle
argomentazioni di segno contrario della società ricorrente. Quest'ultima si
basa, innanzi tutto, sul testo letterale delle lettere di attribuzione, sul
fatto che specificassero che il compenso forfetario veniva riconosciuto per
l'eventuale lavoro straordinario.
In realtà il
criterio letterale non è assoluto ne' assorbente. Secondo la ricorrente
l'interprete doveva ricercare la volontà negoziale sulla base delle espressioni
utilizzate nel testo e non poteva cercare un significato diverso da quello
letterale. Questo criterio, però, può valere soltanto per i casi in cui il
testo letterale sia sufficientemente chiaro, e non consenta dubbi sul suo
significato e sulla effettiva volontà delle parti. Non può valere, in ogni
caso, per la qualificazione giuridica del contratto e delle singole clausole
che ne fanno parte.
Le categorie
giuridiche, gli istituti cui ricondurre i termini dell'accordo negoziale,
debbono essere individuate dal giudice del merito, che non è vincolato dai
termini utilizzati dalle parti, perché questi ultimi possono risultare errati,
e non necessariamente per consapevole volontà di occultare l'effettivo
contenuto del contratto, ma anche per improprietà di linguaggio o per semplice
inesattezza. Nel caso di specie il testo riportato in ricorso era sufficientemente
chiaro per quel riguardava il contenuto dell'attribuzione patrimoniale, in
concreto l'entità del compenso forfetario (che, infatti, di per se stessa non
risulta abbia dato luogo a contestazioni di sorta) ma - come ha ritenuto in
sostanza la sentenza impugnata - non lo era per quel che riguardava il titolo
dell'attribuzione stessa. D'altra parte il criterio utilizzato dal giudice del
merito, di fare riferimento nell'interpretazione del contratto al comportamento
complessivo delle parti, anche posteriore all'istituzione del compenso
forfetario, non è certo arbitrario o improprio, ma è del tutto lecito perché
previsto espressamente proprio dall'art. 1362 c.c. (di cui la ricorrente ha
denunziato la violazione), che precisa, al comma 2, che "per determinare
la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".
Corollario di
quanto sinora detto è che la sentenza impugnata, per , essere congruamente
motivata, priva di salti logici, e per avere fatto corretta applicazione dei
canoni ermeneutici applicabili alla fattispecie in esame, si sottrae alle
censure che le sono state mosse.
In conclusione,
mentre il giudizio va dichiarato estinto nei confronti del (...), va rigettato nei
confronti degli altri contro ricorrenti.
Le spese del
grado seguono la soccombenza in danno della società ricorrente, mentre nessuna
statuizione sulle spese va emessa nei confronti del (...).
P.Q.M.
Dichiara estinto
il giudizio nei confronti di (...).
Rigetta il
ricorso nei confronti degli altri contro ricorrenti.
Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.
Nulla sulle
spese relative al giudizio nei confronti di (...).
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