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mercoledì 13 maggio 2015

Riduzione della lista testimoniale - Potere discrezionale del giudice

Nella sentenza n.9477 dell’11 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il Giudice di merito ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale del primo grado, decidendo sulla domanda proposta da un lavoratore concernente l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatogli in seguito agli atti di nonnismo da questi perpetrati ai danni di un collega, aveva ritenuto legittimo il recesso.

In particolare, la Corte del merito aveva osservato come la giustificazione del provvedimento espulsivo risultasse dimostrata da concordi deposizioni testimoniali relative ai fatti qui sopra detti. Né l'appellante aveva mai chiesto la testimonianza del collega, vittima dei comportamenti ingiuriosi e minacciosi.

Contro questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la Corte di Appello per aver ritenuto che il giudice di primo grado ha il potere di escutere alcuni soltanto dei testimoni indicati da parte convenuta in giudizio, ossia dalla datrice di lavoro, senza che la riduzione della lista testimoniale, in ipotesi voluta dalla stessa parte fosse stata accettata dal ricorrente.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto la censura predetta priva di fondamento.

Gli ermellini, infatti, hanno ricordato che il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali spetta al Giudice di merito anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita (1) ed il suo esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.9551 del 22 aprile 2009; Cass., Sentenza n.13375 del 10 giugno 2009;

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