Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione con
la quale il Tribunale del primo grado, decidendo sulla domanda proposta da un
lavoratore concernente l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatogli
in seguito agli atti di nonnismo da questi perpetrati ai danni di un collega,
aveva ritenuto legittimo il recesso.
In
particolare, la Corte del merito aveva osservato come la giustificazione del
provvedimento espulsivo risultasse dimostrata da concordi deposizioni
testimoniali relative ai fatti qui sopra detti. Né l'appellante aveva mai
chiesto la testimonianza del collega, vittima dei comportamenti ingiuriosi e
minacciosi.
Contro
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione,
censurando la Corte di Appello per aver ritenuto che il giudice di primo grado
ha il potere di escutere alcuni soltanto dei testimoni indicati da parte
convenuta in giudizio, ossia dalla datrice di lavoro, senza che la riduzione
della lista testimoniale, in ipotesi voluta dalla stessa parte fosse stata
accettata dal ricorrente.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto la censura predetta priva di fondamento.
Gli
ermellini, infatti, hanno ricordato che il potere discrezionale di ridurre le
liste testimoniali spetta al Giudice di merito anche nel corso del giudizio,
ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita (1) ed il suo
esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.9551 del 22 aprile 2009; Cass., Sentenza n.13375 del 10
giugno 2009;
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