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venerdì 15 maggio 2015

Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 01 aprile 2015

Art.1 - Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma di cui al comma 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di Accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) con le regioni e con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, finalizzati a favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali con impatto significativo sullo sviluppo e sull'occupazione, anche in relazione alla crisi di specifici comparti produttivi, ovvero lo sviluppo, anche diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, di singole imprese interessate da processi di riorganizzazione aziendale e produttiva.

Art.2 - Caratteristiche degli Accordi di programma
1. Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano:
a) le finalità dell'accordo;
b) le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni;
c) il quadro finanziario dell'accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica;
d) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 o, nel caso in cui le stesse non siano individuate nell'accordo medesimo, la procedura per la loro individuazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 5;
e) i termini per la realizzazione dell'accordo;
f) la misura e la forma delle agevolazioni definite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4;
g) l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, gli Accordi prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.

Art.3 - Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale strettamente connesse tra loro, in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 citato nelle premesse.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e non superiori a € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
c) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di programma. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile coni termini previsti dall'Accordo di programma;
d) nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;
e) rispettare le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Accordo di programma e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4 - Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo di programma, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, e nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa.
2. L'Accordo di programma può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art.5 - Procedura di accesso
1. Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014 citato nelle premesse.
2. Nel caso in cui l'Accordo di programma preveda particolari caratteristiche dei soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili, nonché specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, in relazione ai quali risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono integrati gli schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.

Art.6 - Risorse disponibili
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi di programma.
3. Successivamente alla sottoscrizione di ogni singolo Accordo di programma, i relativi fabbisogni a valere sulle risorse di cui al comma 1 sono trasferiti dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726.

Art.7 - Disposizioni finali
1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative.
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Note
Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 maggio 2015, n. 109.

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