Art.1
- Ambito operativo
1.
Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di
rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di
programma di cui al comma 2.
2.
I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di Accordi di
programma, sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) con le
regioni e con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,
finalizzati a favorire la competitività di territori caratterizzati da
situazioni di crisi industriali con impatto significativo sullo sviluppo e
sull'occupazione, anche in relazione alla crisi di specifici comparti
produttivi, ovvero lo sviluppo, anche diretto alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, di singole imprese interessate da processi di riorganizzazione
aziendale e produttiva.
Art.2
- Caratteristiche degli Accordi di programma
1.
Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano:
a)
le finalità dell'accordo;
b)
le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo, con l'indicazione
per ciascuna di esse dei relativi impegni;
c)
il quadro finanziario dell'accordo, che deve prevedere il cofinanziamento
regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a
carico della finanza pubblica;
d)
le imprese coinvolte nell'attuazione dell'accordo, con l'indicazione per
ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla realizzazione dei progetti
di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 o, nel caso in cui le stesse non
siano individuate nell'accordo medesimo, la procedura per la loro
individuazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 5;
e)
i termini per la realizzazione dell'accordo;
f)
la misura e la forma delle agevolazioni definite ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4;
g)
l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e
sviluppo, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
2.
Oltre a quanto previsto al comma 1, gli Accordi prevedono l'istituzione di un
Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi.
Art.3
- Progetti ammissibili
1.
I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale strettamente connesse tra
loro, in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in
allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 citato
nelle premesse.
2.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo
devono:
a)
prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e
non superiori a € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni);
b)
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di
concessione;
c)
avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il
raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di programma.
Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una
proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi,
qualora compatibile coni termini previsti dall'Accordo di programma;
d)
nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che
ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi
ammissibili;
e)
rispettare le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità previste
dall'Accordo di programma e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.4
- Agevolazioni concedibili
1.
Le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo di programma,
tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, e nei
limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni,
stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma
del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa.
2.
L'Accordo di programma può prevedere che la prima erogazione sia disposta a
titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle
agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione,
esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa.
Art.5
- Procedura di accesso
1.
Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, nel
rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità
indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25
luglio 2014 citato nelle premesse.
2.
Nel caso in cui l'Accordo di programma preveda particolari caratteristiche dei
soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili, nonché specifiche indicazioni
in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, in relazione ai
quali risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, con
successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono
integrati gli schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.
Art.6
- Risorse disponibili
1.
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono
utilizzati euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita
sostenibile, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla
finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.
2.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse
finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli
Accordi di programma.
3.
Successivamente alla sottoscrizione di ogni singolo Accordo di programma, i
relativi fabbisogni a valere sulle risorse di cui al comma 1 sono trasferiti
dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726.
Art.7
- Disposizioni finali
1.
Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente
decreto si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti
articoli, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni
attuative.
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Note
Provvedimento
pubblicato nella G.U. 13 maggio 2015, n. 109.
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