Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Circolare n.10 del 5 maggio 2015
1. Introduzione
La Corte
Costituzionale con la Sentenza ablativa n. 70/2015 ha giudicato
incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in
riferimento agli anni 2012-2013, dell’art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011 che
conseguentemente è da ritenersi abrogato.
In particolare
la norma aveva disposto la rivalutazione piena (100% indice FOI) delle pensioni
non superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS dell’anno precedente l’anno
di competenza della rivalutazione (per il 2011 1.405,05 euro).
Inoltre era
stata prevista la rivalutazione per le pensioni di importo compreso tra
1.405,05 euro e 1.443 euro ( 3 volte il trattamento minimo rivalutato) fino al
valore di 1.443 euro.
Tutti i
trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro non venivano
rivalutati all’indice inflattivo di riferimento per la totalità del loro
importo.
Il giudice delle
leggi ha riscontrato in tale norma una lesione degli artt. 36 e 38 della
Costituzione in riferimento ai quali è stata effettuata una lettura
sistematica.
In particolare
il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato
in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve
necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici
segnatamente riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione
del potere di acquisto delle pensioni nel tempo.
Il contrasto
deriva dal fatto che l’art. 24 comma 4 ha bloccato l’aggancio delle pensioni
alle dinamiche inflattive per ben due anni e soprattutto per tutti i
trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo INPS.
In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici e nel
relativo impoverimento reale che ne derivava è stato rinvenuto un disegno
irragionevole e conseguentemente lesivo dei principi di adeguatezza di cui
all’art. 36 e di proporzionalità di cui all’art. 38 della Costituzione,
quest’ultimo applicabile alla materia pensionistica in considerazione della
pacifica qualificazione della pensione come forma di retribuzione differita.
2. Il nuovo assetto normativo e impatto economico
per lo Stato
L’abrogazione
dell’art. 24 comma 4 del DL 201 del 2011 porta con sé come primo effetto il
diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito
spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a
ricevere vita natural durante il ricalcolo della pensione attualmente in
pagamento per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita
e invece spettante cosi come definito dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 70/2015.
La Fondazione
Studi ha stimato l’impatto sulle finanze pubbliche della rivalutazione non
riconosciuta, fino al mese di maggio 2015, al netto degli effetti fiscali, in
circa 6 miliardi di euro.
COSTO PEREQUAZIONE
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ANNO
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IMPORTO
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2012
|
3.173.888.244
|
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2013
|
3.714.776.929
|
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2014
|
1.402.947.420
|
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2015
|
386.830.865
|
|
|
8.678.443.458
|
COSTO
LORDO
|
|
-2.679.157.471
|
IMPOSTE
|
|
5.999.285.987
|
COSTO
NETTO
|
Ovviamente ai 6
miliardi così ottenuti ( cui comunque andrebbero aggiunte le dovute rivalutazioni
monetarie) occorre sommare l’effetto finanziario del ricalcolo della pensione
vita natural durante.
Infatti, in
riferimento agli anni 2012-2013, i trattamenti pensionistici dovranno essere
rivalutati sulla base della normativa previgente all’art. 24 comma 25 del Dl
201/2011 contenuta nell’art. 69 della legge 388 del 2000.
Viene di seguito
riportata analiticamente la sintesi delle due disposizioni:
Normativa
Legge Fornero : art. 24 comma 25 Dl 201/2011 per gli anni 2012-
2013
(incostituzionale)
-
100% di adeguamento sulla pensione non superiore a
1.405,05 euro;
-
Oltre 1.405,05 euro e fino a 1.443 euro viene
garantito l’importo di 1.443 euro;
-
Nessun adeguamento per importi superiori a 1.443
euro.
Normativa ante
Fornero art. 69 L. 388/2000 da applicare agli anni 2012-2013
-
100% di adeguamento per la fascia di importo non
superiore a 1.405,05 euro;
-
90% per la fascia di importo compresa tra 1.405,05
euro e 2.341,75 euro;
-
75% per la fascia di importo superiore a 2.341,75
euro.
|
Esempio di calcolo
Risulta evidente
che sulla base dell’art. 24 comma 25 del Dl 201/2011 i trattamenti
pensionistici superiori a 1.443 euro nella loro totalità non sono stati rivalutati
mentre a legislazione vigente da una parte dovrà essere recuperata la
rivalutazione spettante per gli anni 2012-2013-2014-2015 ( infatti gli anni 2014
e 2015 sono stati rivalutati sulla base di un importo inferiore in quanto
precedentemente non rivalutato) e dall’altra parte dovrà essere messa in pagamento
vita natural durante un trattamento pensionistico di importo superiore a quello
attualmente erogato.
Perequazione
pensione valore iniziale 1.800 euro
|
|||||
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1.800,00
|
1.800,00
(Fornero)
|
1.800,00
(Fornero)
|
1.818,81
(Stabilità 2014)
|
1.824,00
(1.467,78 nette)
(Stabilità 2014)
|
|
1.800,00
|
1.847,63
(Corte
Costituzionale)
|
1.901,53
(Corte
Costituzionale)
|
1.921,34
(Stabilità 2014)
|
1.926,81
(1.538,19 nette)
(Stabilità 2014)
|
|
Penalizzazione
complessiva da restituire
|
|||||
Importo da
recuperare
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
TOTALE
|
619,19
|
1.319,89
|
1.332,89
|
514,00
|
|
TOTALE
|
619,19
|
1.939,08
|
3.271,97
|
3.785,97
(2.677,67 nette)
|
|
Nella tabella di
cui sopra si è preso a riferimento un trattamento pensionistico che nel 2011 assumeva
un valore su base lorda mensile di 1.800 euro.
Si nota
chiaramente in tal caso che l’importo cui avrebbe diritto il titolare della
pensione a titolo di recupero delle somme non versate negli anni 2012-2013-2014-2015
ammonterebbe al netto degli effetti fiscali a 2.677,67 euro.
Inoltre il
titolare della pensione avrebbe diritto ad un ricalcolo vita natural durante
della pensione che passa da un valore attuale lordo di 1.824 euro a un valore
di 1926,81 euro.
3. Iter amministrativo e giudiziario
E’ stato
ipotizzato l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed
eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai
pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione
rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 L. 388/2000.
Sul punto si
ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata
disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il
diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione.
Non appare
dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere
retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati
interessati.
Per avviare il
recupero della perequazione dovrà, in via preventiva, depositarsi domanda
amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso:
a) Pin personale;
b) tramite
intermediari abilitati (consulenti del lavoro,avvocati,
patronato ecc..).
Contenuto della domanda:
Nelle voci
opzionali da barrare: altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito.
Inserire, in
nota, ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent.
n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
cui allegare:
-
reddito
personale;
-
reddito coniuge;
-
data matrimonio;
-
specificazione
della tipologia della pensione (numero e categoria);
-
indicare l’IBAN
per i pagamenti.
L’Inps potrà:
-
procedere con
l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento;
-
rigettare
l’istanza;
-
procedere con un
accoglimento parziale;
-
non rispondere.
Termine per formazione silenzio rigetto:
Ai sensi
dell’art. 7 della L. n. 533/1973 “in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a
tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della
presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”
Decorso il
temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il
diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria secondo l’interpretazione
dell’art. 47 comma 7 cit. norm. e laddove il Giudice adito ritenga essenziale
la proposizione dell’iter amministrativo potrà precedersi secondo le
indicazioni di cui al punto 3 che segue.
In ogni caso, i
tempi di espletamento del ricorso giudiziale variano in funzione della
collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate
per la richiesta delle somme.
Sarà sempre
necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio
previdenziale è riservata al Giudice del Lavoro, che impone la difesa tecnica.
L’iter
d’impugnazione amministrativa della mancata concessione impedisce all’istituto
la facoltà di erogazione del credito.
Laddove nel
contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter
amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un
giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio o ricevuto un
riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso
attraverso:
a) Pin
personale;
b) tramite
intermediari abilitati (consulenti del lavoro,avvocati,
patronato ecc..).
Oggetto del
ricorso:
Ottenimento dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013,
maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo
soddisfo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre
volte il trattamento minimo INPS introdotto dell’art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011.
|
4. - Decorsi 90 giorni
dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria.
Sul termine dei
90 giorni si esprime la circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che in tal senso
legge l’art. 46 comma 6 L. n.88/1989 che testualmente afferma:“ trascorsi inutilmente
novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati
hanno facoltà di adire l'autorità' giudiziaria.”
Prima dei 90
giorni e prima dell’espletamento del’iter amministrativo non è possibile avviare
un’azione giudiziaria ai sensi dall’art. 443 c.p.c.
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