Ai
sensi dell’art.2120 del codice civile, infatti, il prestatore di lavoro, con
almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere
una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel
caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Detta
richiesta, tuttavia, deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
eventuali
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b)
acquisto
della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile.
Giova
ricordare che, a differenza di quanto previsto in relazione alla percezione in
quote mensili, l’anticipazione del Tfr accantonato in azienda gode di una
disciplina estremamente vantaggiosa sul piano fiscale, in quanto assoggettata a
tassazione separata ed esente dalle addizionali regionali e comunali.
Valerio
Pollastrini
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