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venerdì 15 maggio 2015

Il Tfr mensile non pregiudica l’anticipazione

L’opzione per la liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, non pregiudica  la possibilità per il lavoratore di richiedere un’anticipazione di parte del Tfr già maturato.

Ai sensi dell’art.2120 del codice civile, infatti, il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Detta richiesta, tuttavia, deve essere giustificata dalla necessità di:

a)     eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b)    acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.

Giova ricordare che, a differenza di quanto previsto in relazione alla percezione in quote mensili, l’anticipazione del Tfr accantonato in azienda gode di una disciplina estremamente vantaggiosa sul piano fiscale, in quanto assoggettata a tassazione separata ed esente dalle addizionali regionali e comunali.

Valerio Pollastrini

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