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venerdì 15 maggio 2015

Il pizzaiolo e il cameriere sono lavoratori subordinati

Nella sentenza n.7024 dell'8 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che alcune tipologie di prestazioni lavorative non possono che svolgersi con le modalità della subordinazione. E’ il caso, ad esempio, dell’attività di pizzaiolo e di quella del cameriere.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha preliminarmente osservato come, dall’istruttoria del merito, il contratto di collaborazione stipulato tra le parti prevedesse l'obbligo del lavoratore di prestare l’attività di pizzaiolo per sei ore al giorno e per sei giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, a fronte di una retribuzione fissa di euro 1400,00 al mese.

Ciò riepilogato, gli ermellini hanno dunque sottolineato che gli elementi rilevati, quali la previsione di compenso fisso, un orario di lavoro fisso e continuativo ed una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, rappresentano, al di là del nomen juris attribuito al contratto, una prova inequivocabile della sussistenza di un rapporto di natura subordinata, confermata, peraltro, dai caratteri delle mansioni rese.

La Cassazione ha proseguito richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale alcune tipologie di lavori non possono che svolgersi con le modalità della subordinazione, come, ad esempio, nel caso dei camerieri (1).

Parimenti, l’orientamento predetto esclude che l’attività di pizzaiolo possa costituire l’oggetto di un contratto di collaborazione.

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., Sentenza n.58 del 7 gennaio 2009;

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