Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha preliminarmente osservato come, dall’istruttoria
del merito, il contratto di collaborazione stipulato tra le parti prevedesse l'obbligo
del lavoratore di prestare l’attività di pizzaiolo per sei ore al giorno e per
sei giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, a fronte di una
retribuzione fissa di euro 1400,00 al mese.
Ciò
riepilogato, gli ermellini hanno dunque sottolineato che gli elementi rilevati,
quali la previsione di compenso fisso, un orario di lavoro fisso e continuativo
ed una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico
organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, rappresentano, al di là
del nomen juris attribuito al
contratto, una prova inequivocabile della sussistenza di un rapporto di natura
subordinata, confermata, peraltro, dai caratteri delle mansioni rese.
La
Cassazione ha proseguito richiamando l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale alcune tipologie di lavori
non possono che svolgersi con le modalità della subordinazione, come, ad
esempio, nel caso dei camerieri (1).
Parimenti,
l’orientamento predetto esclude che l’attività di pizzaiolo possa costituire l’oggetto
di un contratto di collaborazione.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Cass., Sentenza n.58 del 7 gennaio 2009;
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