Gli
ermellini hanno così disposto avendo accertato che il lavoratore risultava
preposto alle diverse mansioni di apertura del laboratorio, regolamentazione
dell'afflusso della clientela, gestione degli appuntamenti, assistenza infermieristica
di supporto, risistemazione delle attrezzature sanitarie, cura degli animali,
nonché alla pulizia dei locali dello studio professionale.
In
sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito il
consolidato principio che, ai fini della corretta qualificazione di un rapporto
di lavoro, ritiene prevalente l’esame delle effettive modalità di esecuzione
delle prestazioni, rispetto al nomen iuris
attribuito al contratto dalle parti.
Valerio
Pollastrini
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