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sabato 2 maggio 2015

Dal 1° maggio è in vigore la Naspi

Nel Messaggio n.2971 dello scorso 30 aprile, l’Inps ha ricordato come    l’art.1 del  D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015 abbia istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 , una indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”  (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce,  con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (1), la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata (2), nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)        siano in stato di disoccupazione (3);

b)       possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c)        possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Con apposita Circolare, attualmente in corso di pubblicazione, l’Inps provvederà a regolamentare nel dettaglio la disciplina della indennità NASpI.

Valerio Pollastrini

1)      - di cui all’art.2 della Legge n.92/2012;
2)      - ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge n.142/2001;
3)      - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.181 del 21 aprile 2000 e successive modificazioni;

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