La
NASpI sostituisce, con riferimento agli
eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità
di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (1), la cui disciplina continua a trovare
applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi
fino al 30 aprile 2015.
Sono
destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti,
i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione
o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di
lavoro in forma subordinata (2), nonché il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La
NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a)
siano
in stato di disoccupazione (3);
b)
possano
far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c)
possano
far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
La
NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai
fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per
fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare,
esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di
decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A
tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti
canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito
www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center
Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure
il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal
proprio gestore).
Con
apposita Circolare, attualmente in corso di pubblicazione, l’Inps provvederà a
regolamentare nel dettaglio la disciplina della indennità NASpI.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui all’art.2 della Legge n.92/2012;
2)
-
ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge n.142/2001;
3)
-
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.181 del 21 aprile
2000 e successive modificazioni;
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