INPS - Messaggio
14 maggio 2015, n. 3305
Con
riferimento al messaggio Hermes n. 2974 del 30 aprile 2015, relativo
all’applicazione dell’arrotondamento dell’anzianità contributiva per la
maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria (per i quali la contribuzione è
calcolata in anni, mesi e giorni), le Sedi territoriali avranno cura di
applicare i criteri di arrotondamento precisati nel predetto messaggio alle
prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 30 aprile 2015.
Pertanto,
i criteri di arrotondamento in uso antecedentemente alla data di pubblicazione
del suddetto messaggio continuano a trovare applicazione nelle seguenti
situazioni:
-
nei confronti di coloro che alla medesima data abbiano già risolto il rapporto
di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso;
-
nei confronti di tutti i soggetti salvaguardati o salvaguardabili a normativa
vigente, compresi quelli che accedono alla pensione con il sistema delle c.d.
quote.
Per
quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo
per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, i criteri di arrotondamento, come precisati nel messaggio Hermes n.
2974 del 30 aprile 2015, per determinare l’anzianità contributiva ed
assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione
pensionistica con i requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 (nonché con il
sistema delle c.d. quote), si applicano esclusivamente agli assegni
straordinari aventi decorrenza a partire dal 1° giugno 2015, mentre per le
prestazioni straordinarie con decorrenza antecedente a tale data continua ad
applicarsi l’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b), della
legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità di cui sopra.
Nessun commento:
Posta un commento