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venerdì 15 maggio 2015

Criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria – Le precisazioni dell’Inps


INPS - Messaggio 14 maggio 2015, n. 3305

Con riferimento al messaggio Hermes n. 2974 del 30 aprile 2015, relativo all’applicazione dell’arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni), le Sedi territoriali avranno cura di applicare i criteri di arrotondamento precisati nel predetto messaggio alle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 30 aprile 2015.

Pertanto, i criteri di arrotondamento in uso antecedentemente alla data di pubblicazione del suddetto messaggio continuano a trovare applicazione nelle seguenti situazioni:

- nei confronti di coloro che alla medesima data abbiano già risolto il rapporto di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso;

- nei confronti di tutti i soggetti salvaguardati o salvaguardabili a normativa vigente, compresi quelli che accedono alla pensione con il sistema delle c.d. quote.

Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i criteri di arrotondamento, come precisati nel messaggio Hermes n. 2974 del 30 aprile 2015, per determinare l’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 (nonché con il sistema delle c.d. quote), si applicano esclusivamente agli assegni straordinari aventi decorrenza a partire dal 1° giugno 2015, mentre per le prestazioni straordinarie con decorrenza antecedente a tale data continua ad applicarsi l’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità di cui sopra.

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