Inps, Circolare
n.93 dell’8 maggio 2015
OGGETTO:
Assegno
a sostegno della natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015).
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le
disposizioni attuative dell’articolo 1 citato in oggetto che prevede un
assegno, c.d. bonus bebè, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle
spese per il suo sostegno. Si forniscono le prime istruzioni sui requisiti e
sulla presentazione della domanda.
Premessa
1.
Ambito di applicazione
2.
Indicatore ISEE
3.
Requisiti del soggetto richiedente
4.
Misura e decorrenza dell’assegno
5.
Termini di presentazione della domanda
5.1.
Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
6.
Pagamento dell’assegno
7.
Cause di decadenza
8.
Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
9.
Gestione della domande
10.
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
11.
Aspetti fiscali
12.
Istruzioni contabili
Premessa
Nell’ambito
degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie,
l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n.
190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra
il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a
960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino,
oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno
è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico
sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive
modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica
corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i
nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
L’assegno
è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di
stabilità per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di
ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile
dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di
stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la
misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128
del medesimo articolo.
Il
comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la
definizione delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito
D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono
state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio in
oggetto.
1. Ambito di applicazione
L’assegno
è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni
dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Su
indicazione del Ministero vigilante “l’ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione” di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità
190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare
adottante su ordinanza del Tribunale per
i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6
della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente
alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando
il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la
sentenza definitiva di adozione).
Il
beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed
il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale
la sentenza di adozione è divenuta definitiva.
L’assegno
spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.
In
via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio
2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in
data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il
beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente,
al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,
sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Per
espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel
triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai
sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto
all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata
dell’affidamento.
2. Indicatore ISEE
Ai
fini del beneficio in oggetto, il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento
al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)”. Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è
definito dall’articolo 3 del Decreto stesso.
Invece,
qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito
dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il
minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono
considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore
affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
Per
poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario
preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole
introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel
nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato,
adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui
alla presente circolare non possono
essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.
Si
precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell’ISEE sopra citata,
il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo
a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può
utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. Ne consegue che,
in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene
sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.
Esempio 1:
nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno
con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 –
presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento
mensile dell’assegno, qualora il requisito dell’ISEE si mantenga entro la
soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.
Esempio 2:
nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno
con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 –
presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile
dell’assegno è sospeso per i mesi di
febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell’ISEE si è mantenuto
entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell’assegno con
accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).
3. Requisiti del soggetto richiedente
La
domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che
sia in possesso dei seguenti requisiti:
-
cittadinanza
italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino
di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini
del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini
stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione
sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
-
residenza
in Italia;
-
convivenza
con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti
ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
-
ISEE
del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei
casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro
all’anno.
Tutti
i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se
il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la
domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del
genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono
essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel
caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di
assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M.
in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti
temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio
del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
4. Misura e decorrenza dell’assegno
La
misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al
nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.
In
particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:
-
960
euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia
superiore a 25.000 euro annui;
-
1.920
euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non
sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno
è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto
con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo
familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e
spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di
età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo
familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
L’assegno
è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
Esempio 1:
bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio
2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio
2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90
giorni dalla nascita), l’assegno è
corrisposto per tutti i 36 mesi.
Esempio 2:
bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio
2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio
2016 a dicembre 2018 – se la domanda è
presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20
luglio 2016), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è
quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi,
nell’esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio
per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).
In via transitoria, per i figli adottati nel
triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio
2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un
periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Qualora
il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data
del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento
del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della
richiamata legge 184/1983).
In
ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui
all’art. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l’assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.
5. Termini di presentazione della domanda
Il
genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola
volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio
2015-2017.
Si
ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente
è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, come già
indicato al paragrafo 2 della presente circolare.
Il
D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore (art.
5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la
domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda
riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei
seguenti casi l’assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del
periodo residuo.
1)
Nel
caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere
presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data
di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno
spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio
adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
2)
Qualora
l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il
figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo
dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il
genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90
giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione.
In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a
quello di emanazione del citato provvedimento.
3)
Nel
caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità
genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può
presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del
provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a
decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento
giudiziario.
4)
Qualora
il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la
domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni
dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi
sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge
184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di
emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento
di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
5)
In
caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può
presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia
espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al
nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e
nelle modalità indicate nella nuova domanda.
6)
In
caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a
favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo,
fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione
dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del
decesso.
In
ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90
giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
5.1 Periodo
transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
In
via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015,
per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015
e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90
giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per
gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il
1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per
presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio
2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere
presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno
spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Ai
fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art.
2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si
computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare
dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
6. Pagamento dell’assegno
L’INPS
corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a
seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente
nella domanda.
Il
pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al
richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90
giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il
primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento
maturate.
Esempio 1:
bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo
pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate
di agosto, settembre ed ottobre 2015.
Esempio 2:
bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre
2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota
mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in
presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre
mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità
nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).
L’erogazione
del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti
dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in
famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) -
al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all’art. 5 del D.P.C.M.
e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei
requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la
domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto
legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il
pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel
caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
7. Cause di decadenza
L’INPS
interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo
all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
-
decesso
del figlio;
-
revoca
dell’adozione;
-
decadenza
dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
-
affidamento
esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
-
affidamento
del minore a terzi.
L’erogazione
dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di
legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del
giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi
dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.
Il
soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque
entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra
riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è
opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il
generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte
dell’Istituto.
Il
verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la
presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora
per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I
termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono
quelli indicati al precedente paragrafo 5.
8. Istruzioni per la compilazione della
domanda telematica
La
domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS
esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
-
WEB
- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on
line);
-
Contact
Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o
numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza
chiamante);
-
Patronati,
attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il
servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso:
-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande
di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Per
agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito
www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del
servizio on line.
Si
precisa che, il soggetto richiedente autocertifica nella domanda i requisiti
che danno titolo alla concessione dell’assegno,
salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di
specifica documentazione (articolo 4, comma 4 del D.P.C.M.).
In
particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno
UE sopra indicato oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo
politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi
nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate
dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero
degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede
INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di
soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
Riguardo
ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento
preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di
affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella circolare
INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove
non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i
tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che
lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del
tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).
Il
provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul
sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello
virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino ->
Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del
reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande
-> Documenti correlati.
La
pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato
precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.
9. Gestione delle domande
Le
domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte
ad istruttoria automatizzata centralizzata.
In
presenza di tutti i requisiti previsti
dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali domande vengono
liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato
secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.
In
presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui)
prevista dalla normativa in argomento, la domanda e’ rigettata in automatico.
Nel
caso in cui é necessario un approfondimento
dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono
messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro
definizione.
Pertanto
le Strutture territoriali dell’INPS avranno
a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione di
tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito dell’istruttoria
automatizzata, sia di quelle messe a
disposizione delle Strutture per il
completamento dell’ istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.
Attraverso
tale procedura gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare tutti i
dati della domanda e conoscerne lo stato
di avanzamento. Le domande possono essere ricercate attraverso una seri di
parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono essere selezionate
mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da istruire)
impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura ha la visibilità completa di tutte le
domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre distribuite
sul territorio nazionale.
Con
successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.
10. Copertura
finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’onere
derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in:
-
202
milioni di euro per l’anno 2015;
-
607
milioni di euro per l’anno 2016;
-
1.012
milioni di euro per l’anno 2017;
-
1.012
milioni di euro per l’anno 2018;
-
607
milioni di euro per l’anno 2019;
-
202
milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo
6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio
dell’onere derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di
ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente
delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
Inoltre,
qualora l’onere sostenuto dall’INPS per tre mensilità consecutive sia superiore
alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d’anno
trascorso, l’INPS sospende l’acquisizione di nuove domande nelle more
dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
della salute, di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con cui si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i
valori dell’ISEE.
L’eventuale
entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell’importo annuo
dell’assegno e dei valori dell’ISEE non pregiudica gli assegni già concessi
dall’INPS.
11. Aspetti fiscali
L’articolo
2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma
125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Istruzioni contabili
L’onere
derivante dall’erogazione dell’assegno di natalità ai soggetti beneficiari
(c.d. bonus bebè), in applicazione dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, è posto a carico del bilancio dello Stato e,
pertanto, andrà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile
GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia).
Per
le imputazioni contabili connesse, si istituiscono, nell’ambito della citata
gestione contabile, i seguenti nuovi conti, che rilevano, rispettivamente,
l’onere per la prestazione in parola ai beneficiari e il relativo debito:
GAT30114
– Assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè);
GAT10114
– Debiti per l’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da
125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).
La
procedura informatica che consente la liquidazione di tale assegno ai
beneficiari, con la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle
prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente
scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30114 a
GAT10114
Predisposto
il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il
corrispondente ordinativo di pagamento al conto d’interferenza in uso GPA55170,
per consentire, successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del
debito imputato al nuovo conto GAT10114, in contropartita del medesimo conto
d’interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali
riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati,
sulla contabilità di Direzione generale, al conto d’interferenza esistente
GPA55180, da parte delle procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da
Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“3133”
– Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno di natalità ex art. 1, commi
125-129, legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) – GAT.
Per
gli eventuali recuperi dell’assegno in questione, viene istituito il nuovo
conto:
GAT24114
– Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’assegno di natalità corrisposto ai
sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(c.d. bonus bebè).
Al
citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero
crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1131”
– Recupero dell’assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014
((c.d. bonus bebè) – GAT.
Eventuali
partite creditorie, risultati al termine dell’esercizio, andranno imputate al
conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla citata procedura “recupero crediti per prestazioni”, a
tal fine, opportunamente aggiornata.
Il
codice bilancio “1131” andrà utilizzato per evidenziare, altresì, nell’ambito
del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti
inesigibili.
I
rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti
dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente
dalla Direzione generale.
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