MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Nota n.7671 del 6 maggio 2015
Sono pervenute a
questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte di alcune
Associazioni di categoria, in ordine alle modalità operative da seguire per il
corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione
dei rapporti di lavoro instaurati a seguito delle "assunzioni congiunte in
agricoltura" di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 276/2003.
In relazione a
quanto sopra, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di
vigilanza, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni, evidenziando, in
particolare, gli aspetti strettamente connessi ai suddetti adempimenti.
Imprese agricole e assunzioni congiunte: quadro
normativo
Come già
chiarito da questo Ministero con circolare n. 35/2013, il D.L. n. 76/2013
(conv. da L. n. 99/2013) ha integrato il contenuto dell'art. 31, D.Lgs. n.
276/2003, disciplinando alcuni specifici aspetti della gestione dei rapporti di
lavoro nell’ambito dei gruppi di impresa.
In particolare,
il Legislatore ha disposto che le imprese agricole, comprese quelle costituite
in forma cooperativa, possono procedere all'assunzione congiunta di lavoratori
dipendenti "per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
relative aziende" (art. 31 comma 3 bis), sempre che le stesse presentino
uno dei seguenti requisiti: ai appartenenza allo stesso gruppo di imprese; li)
riconducibilità al medesimo assetto proprietario; di riconducibilità a soggetti
legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado,
ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese
siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.
In conseguenza
dell'assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una
pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto
quello sostanziale.
Si sottolinea,
inoltre, che ai sensi dell'art. 31, comma 3 quinques nelle ipotesi di
coassunzione di lavoratori in agricoltura, i datori di lavoro rispondono in
solido "delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che
scaturiscono dal rapporto di lavoro instauralo".
Adempimenti amministrativi connessi alle assunzioni
congiunte in agricoltura: soggetti obbligati.
Questo Ministero
con D.M. 27 marzo 2014, adottato in attuazione dell'art. 9 comma 11, D.I. n.
76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha definito le modalità operative per la
comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura, individuando i
soggetti tenuti ad effettuarle.
In proposito, si
ricorda che. in linea generale, si procede alle comunicazioni di assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti
congiuntamente secondo le modalità di trasmissione stabilite per tutte le
comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto interministeriale del 30 ottobre
2007 (art. 2, commi 1 e 5 D.M. n. 27 marzo 2014).
Si fa presente
che i modelli unificati sono stati aggiornati con l'introduzione di alcune
modifiche al modello UNILAV denominato, per le assunzioni congiunte in
agricoltura. "UNILAVCong".
Quest'ultimo
consente ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati di inviare le suddette
comunicazioni secondo le modalità operative appositamente indicate nella nota
di questo Ministero del 4 dicembre 2014 prot. 33/0001471 (cfr. D.D. n. 85 del
28 novembre 2014).
I soggetti
obbligati ad effettuare le comunicazioni sono stati individuati puntualmente
dall'art. 2. D.M. n. 27 marzo 2014 nei termini che seguono:
a) per i gruppi
di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall'impresa capogruppo;
b) per le imprese
riconducibili allo stesso proprietario, l'adempimento è posto a carico del
medesimo proprietario;
c) per le
imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o
affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di
rete, le comunicazioni sono effettuate per il tramite di un soggetto
individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale
incaricato tenuto alle comunicazioni di legge ("in tal caso, I’accordo, è
depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono
la data certa di sottoscrizione").
Nell'ottica di
una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per
ragioni di uniformità con le indicazioni precedentemente fomite, si ritiene che
gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in
argomento, tra i quali le scritturazioni sul L.U.L. l'elaborazione dei
prospetti paga, l'invio dei modelli UNIEMENS, debbano essere effettuati dai
medesimi soggetti individuati nel D.M. 27 marzo 2014.
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