INPS - Messaggio 05 maggio 2015, n. 3072
1.
Premessa normativa
Secondo
la legislazione fiscale italiana, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (comma 2,
art. 2 del TUIR).
Le
pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio
stesso, sono imponibili in linea di principio in Italia, in quanto si
considerano redditi prodotti nel territorio italiano ai sensi del comma 1, art.
3 del TUIR (DPR 917/86).
Tuttavia,
le Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale stipulate
dall’Italia, con riferimento alle pensioni delle gestioni previdenziali del
settore privato, prevedono generalmente che i titolari possano chiedere
l’esenzione totale o parziale dall’imposizione fiscale in Italia e la
sottoposizione al regime fiscale del Paese di residenza.
In
questi casi, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, in presenza di
tutte le condizioni previste dalla Convenzione, può disporre la detassazione
della prestazione.
2.
Applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale
Tenuto
conto di quanto premesso, per una corretta gestione della detassazione le
strutture territoriali sono tenute ad operare un controllo sulla congruenza
di tutte le informazioni presenti sia in
ARCA che nel DB Pensioni, relative all’anagrafica, all’indirizzo e allo Stato
di residenza estera.
In
particolare, si ricorda che per la variazione dei dati di residenza estera non
è sufficiente procedere alla modifica dell’indirizzo in ARCA ma, per assicurare
l’allineamento dei dati dell’archivio pensioni, è necessario anche ricostituire
la pensione.
Una
volta effettuato tale tipo di controllo e/o sistemazione dei dati non
congruenti, solo se lo Stato estero di residenza rientra tra quelli con cui è
in vigore una Convenzione che prevede l’esenzione in Italia, ricorrendo tutte
le condizioni richieste ed in presenza di una valida domanda del pensionato, è
possibile disporre la detassazione (vedi anche msg. n. 8860 del 12/04/2011).
Nel
caso in cui sia occorsa una variazione di residenza da uno Stato estero con cui
è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni all’Italia o ad uno
Stato con cui non è attualmente stato stipulato alcun accordo convenzionale,
oltre alle eventuali variazioni dei dati presenti in ARCA, è necessario
procedere prontamente ad una ricostituzione per revocare l’esenzione, riportare
la pensione al regime di tassazione ordinaria ed attribuire le sole detrazioni
per reddito da pensione, fatta salva una diversa richiesta da parte del
pensionato.
Al
fine di agevolare le necessarie operazioni di normalizzazione delle posizioni
caratterizzate da suddette anomalie, è stata implementata nell’applicativo
"Liste Sedi", accessibile dalla Intranet - processo
assicurato-pensionato, la lista " PENS0029 - Pensioni con esenzione fiscale
incompatibile con residenza".
Il
dettaglio della lista PENS0029 permetterà di visualizzare per ciascuna
struttura territoriale le posizioni anomale di propria competenza, ordinabili
per chiave pensione o codice fiscale. Come di consueto, la lista può essere
esportata in formato pdf o file xls.
Cliccando
sulla chiave pensione viene proposta la visualizzazione dei dati anagrafici e
di pensione completi del codice fiscale segnalato.
Viene
creata una segnalazione per ciascuna pensione nel caso in cui uno stesso soggetto
è titolare di più pensioni.
E’
inoltre presente l’opzione che consente di creare direttamente la domanda di
ricostituzione in Webdom.
L’opzione
"Verifica" consente all’operatore di chiudere in automatico la
segnalazione nel caso in cui l’anomalia sia stata risolta in base alle
indicazioni fornite nel manuale allegato alla lista.
Il
sollecito delle posizioni non ancora definite viene attivato ogni 30 giorni.
1.
Attività a cura delle strutture territoriali
Come
di consueto, le attività da svolgere a cura delle strutture territoriali sono
illustrate nel documento in formato pdf disponibile a fianco di ciascuna lista
presente nell’applicativo.
Si
richiama l’attenzione delle strutture di produzione sulla circostanza che le
anomalie devono essere risolte per quanto possibile sulla base delle
informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto ovvero relazionandosi con
le anagrafi comunali o utilizzando i
dati disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.
2.
Monitoraggio della produzione
Ai
fini della misurazione in procedura Verifica e Piano budget, l’attività
relativa alla gestione delle posizioni contenute nella lista PENS0029 sarà
valorizzata secondo quanto già disposto dal messaggio 5901 del 2012 della
Direzione Centrale PCG.
Valerio
Pollastrini
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