Nel caso
di specie, la Corte di Appello di Milano, confermando sentenza del Tribunale di
Lecco, aveva condannato una società al pagamento in favore di alcuni dipendenti
della retribuzione di un'ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in
ragione ed a seguito della loro astensione dalle prestazioni a causa del freddo
nell'ambiente di lavoro dovuto al malfunzionamento della caldaia.
In
particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che, in quella giornata, non
fu proclamato alcuno sciopero, ma che l'astensione dal lavoro era riconducibile
alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nei
locali aziendali ed al fermo a monte della lavorazione.
Avverso
tale sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando il
Giudice dell’appello per la mancata considerazione del fatto che l’ambiente di
lavoro in cui operavano i ricorrenti sarebbe stato regolarmente riscaldato e
che il fermo dell’impianto di riscaldamento aveva interessato solo il piano
sottostante rispetto a quello occupato dai dipendenti in causa, mentre, per
altro verso, aveva rilevato, lamentando che tale accertamento non era stato
compiuto nella sentenza impugnata, che il varco aperto verso l'esterno al piano
interessato dalle lavorazioni era di dimensioni assai contenute e tali da non
poter incidere sulla temperatura del grande locale.
Investita
della questione, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Gli ermellini
hanno preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art.2087 c.c., il datore di
lavoro è obbligato ad assicurare condizioni
idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei dipendenti.
Su punto,
più volte la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la violazione di
tale obbligo legittimi i lavoratori a non eseguire la prestazione, mantenendo il
diritto alla retribuzione, eccependo l'inadempimento altrui (1).
Ciò
premesso, la Cassazione, tornando al caso di specie, ha osservato che la Corte
territoriale, con motivazione congrua e corretta, aveva accertato che la temperatura
era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità
della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima
l'interruzione dell'attività di parte dei dipendenti del piano inferiore.
Nel contempo,
la sentenza del merito aveva accertato che il sito aziendale era articolato in
due piani non separati del tutto tra loro, perché il divisore degli stessi non
occupava l’intero perimetro e consentiva il passaggio d'aria tra l’uno e l’altro,
essendovi un tunnel tra i due piani che consentiva il collegamento tra gli
stessi per il passaggio dei carrelli e quindi l'immissione di aria fredda.
L’impugnata
sentenza aveva considerato, altresì, che al piano superiore vi era un varco per
consentire l'installazione di una porta per realizzare una nuova uscita di
sicurezza e che tale varco era completamente aperto per un certo periodo della
mattina, aggravando la situazione.
Il
Giudice dell’appello aveva poi ritenuto irrilevante il fatto che il reparto
fosse vasto, avendo accertato che il passaggio di aria fredda avveniva senza
ostacoli.
Quelle
compiute dalla Corte territoriale, sono valutazioni che, involgendo un giudizio
di merito, non possono essere censurate in sede di legittimità.
Per tutte
le richiamate considerazioni, la Cassazione ha concluso dichiarando il ricorso
non meritevole di accoglimento.
Valerio
Pollastrini
1)
– Cass.,
Sentenza n.10553 del 7 maggio 2013; Cass., Sentenza n.14375 del 10 agosto 2012;
Cass., Sentenza n.11664 del 18 maggio 2006; Cass., Sentenza n.9576 del 9 maggio
2005;
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