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venerdì 3 aprile 2015

Cooperative: nuovo regolamento per le ispezioni straordinarie

Lo scorso 25 marzo è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto recante le nuove modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per un’analisi approfondita del nuovo regolamento, si riporta il testo integrale delle norme in commento:

Decreto ministeriale del 23 febbraio 2015

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1.Il presente decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per “Ministero” ovvero “Amministrazione”, si intende il Ministero dello sviluppo economico;
b) per “Direzione generale”, si intende la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero;
c) per “Ispezione” ovvero “Ispezione straordinaria”, si intende l’attività ispettiva prevista dagli art. 8 e seguenti del Decreto Legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;
d) per “personale ispettivo” o “Ispettori”, si intendono i soggetti di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – Oggetto dell’Ispezione e rapporti con le altre Amministrazioni
1. Le ispezioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall’articolo 9, comma 1 del dlgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di cui all’art. 1, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.
2. Qualora nel corso dell’ispezione vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l’ispettore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

Art. 3 – Personale ispettivo
1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, inclusi nell'Elenco di cui all’art. 4 del D.M. 6 dicembre 2004.
Per eccezionali e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle verifiche, il Ministero può incaricare altri revisori iscritti nel citato elenco, nonché disporre che le ispezioni siano effettuate con l'ausilio di esperti non inclusi nell’ elenco medesimo.

Art. 4 – Attribuzione dell’incarico ispettivo
1. Le ispezioni agli enti cooperativi sono disposte dalla Direzione generale sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e di programmazioni straordinarie. Esse sono inoltre disposte sulla base di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di altre Autorità Pubbliche ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. Nell’attribuzione degli incarichi, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la Direzione Generale si atterrà di massima a criteri di rotazione – secondo l’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – di territorialità e di professionalità, tenendo conto della tempestività e della qualità dimostrata nella esecuzione di precedenti incarichi.
3.Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’ispettore deve dichiarare di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e deve impegnarsi altresì a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale.
4.Le comunicazioni connesse all’attività ispettiva avvengono con l’utilizzo di strumenti telematici.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’Ispezione
1. L’ispezione viene effettuata da due o più Ispettori appositamente incaricati dalla Direzione generale. La stessa si svolge, per quanto ritenuto utile dagli ispettori e qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo, alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato.
2. Preliminarmente all’inizio delle verifiche, gli Ispettori, sono tenuti a qualificarsi, ad esibire la lettera di incarico e a identificare i propri interlocutori.
3. Gli ispettori di regola consentono che il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia. Le ragioni della eccezione debbono essere adeguatamente rappresentate in sede di verbalizzazione. Gli amministratori ed i sindaci e debbono intervenire nell’ispezione ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli ispettori.
4. Gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione mettono a disposizione degli ispettori incaricati tutti i libri, i registri ed i documenti ed hanno l’obbligo di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. La mancata esibizione è rilevata nel verbale ed è comunicata dalla Direzione generale, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti, alle Amministrazioni competenti in materia contributiva retributiva e fiscale.
5. Ferme restando le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l’ispezione straordinaria viene effettuata dagli ispettori presso la sede sociale ed in tutti gli altri luoghi, anche presso terzi, ove si svolge l’attività sociale; gli ispettori possono convocare, sentire informalmente ed acquisire le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell'attività, comprese quelle di terzi.
6. Previa autorizzazione dei responsabili degli uffici pubblici presso i quali gli ispettori prestano servizio, la raccolta delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell’attività e l’esame della documentazione può essere svolta anche presso gli uffici del personale ispettivo; in caso di svolgimento di tale attività in altro luogo idoneo concordato, l’ispettore dovrà indicarne la motivazione nei verbali.
7. Le eventuali dichiarazioni ricevute dai soggetti interessati, preventivamente ammoniti sulle responsabilità per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, debbono essere raccolte in un apposito processo verbale redatto dagli ispettori e sottoscritto dal soggetto che le rilascia. Le dichiarazioni possono essere anche rese in forma libera con atto scritto sottoscritto dall’ interessato.
A conclusione delle verifiche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse dagli ispettori all’Amministrazione, in allegato al verbale ispettivo.

Art. 6 – Accertamenti e verbale di ispezione
1. Con l’effettuazione dell’ispezione e dei conseguenti accertamenti gli Ispettori rilevano le informazioni e gli elementi necessari alla compilazione della modulistica di cui al successivo articolo. L’acquisizione di ulteriori e specifici elementi conoscitivi potrà essere richiesta dalla Direzione generale agli ispettori con lettera di incarico ovvero tramite il sistema informatico del Ministero.
2. Al termine delle verifiche, gli Ispettori hanno l'obbligo di trasmettere senza indugio, attraverso il sistema informatico del Ministero, la sezione rilevazione del verbale di ispezione, completo degli allegati e firmato digitalmente. Nel caso l’ispezione sia stata eseguita alla presenza del legale rappresentante o del suo delegato e non sia stato possibile acquisirne la firma digitale, una copia degli originali cartacei, con la eventuale sottoscrizione del rappresentante della cooperativa viene consegnata allo stesso. Gli altri originali cartacei vengono conservati dagli ispettori, unitamente alle dichiarazioni ed ai documenti acquisiti.
3. In caso di rifiuto od impossibilità alla sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa o del suo delegato, il verbale deve essere notificato alla cooperativa, a cura degli ispettori, a mezzo posta certificata all’indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.
4. Qualora al termine delle verifiche gli ispettori abbiano rilevato irregolarità sanabili, gli stessi provvedono ad irrogare la diffida di cui agli artt. 5 e 10 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, concedendo per la regolarizzazione della posizione dell'ente un lasso di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni. Trascorso il termine assegnato, gli ispettori provvedono, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla redazione, trasmissione, notifica e conservazione della sezione accertamento del verbale di ispezione.
5. Nel caso di inadempienze funzionali degli organi sociali ritenute non suscettibili di sanatoria, ovvero in caso di esigenze cautelari, la sola sezione Rilevazione del verbale contenente la proposta di provvedimento è trasmessa, per via telematica, alla Direzione generale per i successivi adempimenti.
6. La Direzione generale verifica la completezza del verbale e dell’eventuale accertamento e se la relativa diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze dell'attività ispettiva. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di ravvisata manifesta infondatezza della proposta, la Direzione Generale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e ne dà comunicazione all’ente cooperativo.
7. La Direzione generale avvia il procedimento per l’adozione del provvedimento proposto ovvero, al ricorrere dei presupposti, di un diverso provvedimento disponendo se necessario ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento di un nuovo incarico.

Art 7 – Tempi del procedimento ispettivo
1.Fermi i tempi procedimentali di cui ai D.P.C.M. nn. 272 e 273 del 22 dicembre 2010, recanti la individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, l’attività ispettiva deve essere avviata entro 15 giorni dal  conferimento dell’incarico ed entro i successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. Lo stesso incarico deve essere completato entro i successivi 60 giorni con la redazione del verbale e l’irrogazione dell’eventuale diffida, che deve contenere il termine entro il quale deve essere adempiuta.
2. Salvi motivati casi di differimento, l’accertamento finale deve essere portato a termine entro 30 giorni dal termine di adempimento previsto nella diffida. Nei medesimi tempi deve essere ultimato l’eventuale supplemento di verifica.
3. Salvo che in caso di giustificati motivi oggettivi, il non rispetto del termine previsto per l’inizio dell’attività ispettiva comporta la decadenza dall’incarico ed il nuovo conferimento dello stesso.
4. Su indicazione dell’ufficio responsabile dell’attività di vigilanza, i termini di cui al presente articolo potranno essere contratti in caso di necessità ed urgenza.

Art. 8 – Approvazione modulistica
1. E’ approvata la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le società cooperative ed i consorzi di cooperative, costituita dai seguenti modelli, allegati quale parte integrante del presente decreto:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre e Sezione Accertamento (allegato 1);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 2);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 3)
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 4);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 5);
f) Supplemento di verifica (allegato 6).
2. E’ approvata la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le Banche di credito Cooperativo, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 7);
b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 8);
c) Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 9);
d) Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 10);
e) Richiesta di integrazioni (allegato 11);
f) Supplemento di verifica (allegato 12).
3. L’implementazione della suddetta modulistica su supporto informatico, anche con l’inserimento di strumenti esplicativi, deve garantire l’integrità di tutti i contenuti e la loro successione logica.

Art. 9 - Tutela della riservatezza e diritto di accesso
1. I soggetti di cui al precedente art. 3 sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall’art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220.
2. L’accesso ai documenti ammnistrativi relativi alle ispezioni, detenuti dalla Direzione generale, avviene con le modalità e le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 10 - Disposizioni finali
1.Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.
2. La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 febbraio 2015

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