Le
nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per
un’analisi approfondita del nuovo regolamento, si riporta il testo integrale
delle norme in commento:
Decreto ministeriale del 23 febbraio 2015
Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1.Il presente
decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti delle ispezioni
straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai
sensi dell’art. 8 e seguenti del Decreto
Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di
cui all’art. 1 del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini del
presente decreto:
a) per
“Ministero” ovvero “Amministrazione”, si intende il Ministero dello sviluppo economico;
b) per
“Direzione generale”, si intende la Direzione generale per la vigilanza sugli
enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero;
c) per
“Ispezione” ovvero “Ispezione straordinaria”, si intende l’attività ispettiva
prevista dagli art. 8 e seguenti del Decreto Legislativo del 2 agosto 2002, n.
220;
d) per
“personale ispettivo” o “Ispettori”, si intendono i soggetti di cui al
successivo art. 3.
Art. 2 – Oggetto dell’Ispezione e rapporti con le
altre Amministrazioni
1. Le ispezioni
nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi
propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate
all’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la
previsione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall’articolo 9, comma
1 del dlgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di
controllo, nel rispetto del principio di cui all’art. 1, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze.
2. Qualora nel
corso dell’ispezione vengano in rilievo circostanze rientranti nelle
attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l’ispettore ne dà evidenza
nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale trasmette senza indugio
alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti
che possano integrare violazioni normative.
Art. 3 – Personale ispettivo
1. Le ispezioni
sono effettuate da funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione,
da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, inclusi
nell'Elenco di cui all’art. 4 del D.M. 6 dicembre 2004.
Per eccezionali
e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle verifiche, il
Ministero può incaricare altri revisori iscritti nel citato elenco, nonché
disporre che le ispezioni siano effettuate con l'ausilio di esperti non inclusi
nell’ elenco medesimo.
Art. 4 – Attribuzione dell’incarico ispettivo
1. Le ispezioni
agli enti cooperativi sono disposte dalla Direzione generale sulla base di programmati
accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle
revisioni cooperative e di programmazioni straordinarie. Esse sono inoltre
disposte sulla base di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione
di altre Autorità Pubbliche ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2.
Nell’attribuzione degli incarichi, nel rispetto delle previsioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la
Direzione Generale si atterrà di massima a criteri di rotazione – secondo
l’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – di territorialità e di professionalità,
tenendo conto della tempestività e della qualità dimostrata nella esecuzione di
precedenti incarichi.
3.Ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al momento dell’accettazione
dell’incarico, l’ispettore deve dichiarare di non trovarsi, per quanto a sua
conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e deve impegnarsi
altresì a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche
potenziale.
4.Le
comunicazioni connesse all’attività ispettiva avvengono con l’utilizzo di
strumenti telematici.
Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’Ispezione
1. L’ispezione
viene effettuata da due o più Ispettori appositamente incaricati dalla
Direzione generale. La stessa si svolge, per quanto ritenuto utile dagli
ispettori e qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento
ispettivo, alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di
un suo delegato.
2.
Preliminarmente all’inizio delle verifiche, gli Ispettori, sono tenuti a
qualificarsi, ad esibire la lettera di incarico e a identificare i propri
interlocutori.
3. Gli ispettori
di regola consentono che il rappresentante della cooperativa venga assistito da
soci o dipendenti o da professionisti di fiducia. Le ragioni della eccezione
debbono essere adeguatamente rappresentate in sede di verbalizzazione. Gli
amministratori ed i sindaci e debbono intervenire nell’ispezione ogni qualvolta
ciò sia richiesto dagli ispettori.
4. Gli enti
cooperativi assoggettati ad ispezione mettono a disposizione degli ispettori
incaricati tutti i libri, i registri ed i documenti ed hanno l’obbligo di
fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. La mancata
esibizione è rilevata nel verbale ed è comunicata dalla Direzione generale,
impregiudicati gli ulteriori provvedimenti, alle Amministrazioni competenti in materia
contributiva retributiva e fiscale.
5. Ferme
restando le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 2 agosto
2002, n. 220, l’ispezione straordinaria viene effettuata dagli ispettori presso
la sede sociale ed in tutti gli altri luoghi, anche presso terzi, ove si svolge
l’attività sociale; gli ispettori possono convocare, sentire informalmente ed
acquisire le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell'attività,
comprese quelle di terzi.
6. Previa
autorizzazione dei responsabili degli uffici pubblici presso i quali gli
ispettori prestano servizio, la raccolta delle dichiarazioni dei soggetti
coinvolti nell’attività e l’esame della documentazione può essere svolta anche
presso gli uffici del personale ispettivo; in caso di svolgimento di tale
attività in altro luogo idoneo concordato, l’ispettore dovrà indicarne la motivazione
nei verbali.
7. Le eventuali
dichiarazioni ricevute dai soggetti interessati, preventivamente ammoniti sulle
responsabilità per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, debbono
essere raccolte in un apposito processo verbale redatto dagli ispettori e
sottoscritto dal soggetto che le rilascia. Le dichiarazioni possono essere
anche rese in forma libera con atto scritto sottoscritto dall’ interessato.
A conclusione
delle verifiche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse dagli ispettori all’Amministrazione,
in allegato al verbale ispettivo.
Art. 6 – Accertamenti e verbale di ispezione
1. Con
l’effettuazione dell’ispezione e dei conseguenti accertamenti gli Ispettori
rilevano le informazioni e gli elementi necessari alla compilazione della
modulistica di cui al successivo articolo. L’acquisizione di ulteriori e
specifici elementi conoscitivi potrà essere richiesta dalla Direzione generale
agli ispettori con lettera di incarico ovvero tramite il sistema informatico
del Ministero.
2. Al termine
delle verifiche, gli Ispettori hanno l'obbligo di trasmettere senza indugio,
attraverso il sistema informatico del Ministero, la sezione rilevazione del
verbale di ispezione, completo degli allegati e firmato digitalmente. Nel caso
l’ispezione sia stata eseguita alla presenza del legale rappresentante o del
suo delegato e non sia stato possibile acquisirne la firma digitale, una copia degli
originali cartacei, con la eventuale sottoscrizione del rappresentante della
cooperativa viene consegnata allo stesso. Gli altri originali cartacei vengono
conservati dagli ispettori, unitamente alle dichiarazioni ed ai documenti
acquisiti.
3. In caso di
rifiuto od impossibilità alla sottoscrizione da parte del rappresentante della
cooperativa o del suo delegato, il verbale deve essere notificato alla
cooperativa, a cura degli ispettori, a mezzo posta certificata all’indirizzo
risultante presso il Registro delle Imprese.
4. Qualora al
termine delle verifiche gli ispettori abbiano rilevato irregolarità sanabili,
gli stessi provvedono ad irrogare la diffida di cui agli artt. 5 e 10 del
Decreto Legislativo n. 220 del 2002, concedendo per la regolarizzazione della
posizione dell'ente un lasso di tempo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a novanta giorni. Trascorso il termine assegnato, gli ispettori provvedono,
con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla redazione,
trasmissione, notifica e conservazione della sezione accertamento del verbale
di ispezione.
5. Nel caso di
inadempienze funzionali degli organi sociali ritenute non suscettibili di
sanatoria, ovvero in caso di esigenze cautelari, la sola sezione Rilevazione
del verbale contenente la proposta di provvedimento è trasmessa, per via
telematica, alla Direzione generale per i successivi adempimenti.
6. La Direzione generale
verifica la completezza del verbale e dell’eventuale accertamento e se la relativa
diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze
dell'attività ispettiva. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in caso di ravvisata manifesta infondatezza della proposta, la
Direzione Generale conclude il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata e ne dà comunicazione all’ente cooperativo.
7. La Direzione
generale avvia il procedimento per l’adozione del provvedimento proposto
ovvero, al ricorrere dei presupposti, di un diverso provvedimento disponendo se
necessario ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di
integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento di un nuovo incarico.
Art 7 – Tempi del procedimento ispettivo
1.Fermi i tempi
procedimentali di cui ai D.P.C.M. nn. 272 e 273 del 22 dicembre 2010, recanti
la individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, l’attività
ispettiva deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico ed entro i
successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale. Lo
stesso incarico deve essere completato entro i successivi 60 giorni con la redazione
del verbale e l’irrogazione dell’eventuale diffida, che deve contenere il
termine entro il quale deve essere adempiuta.
2. Salvi
motivati casi di differimento, l’accertamento finale deve essere portato a
termine entro 30 giorni dal termine di adempimento previsto nella diffida. Nei
medesimi tempi deve essere ultimato l’eventuale supplemento di verifica.
3. Salvo che in
caso di giustificati motivi oggettivi, il non rispetto del termine previsto per
l’inizio dell’attività ispettiva comporta la decadenza dall’incarico ed il
nuovo conferimento dello stesso.
4. Su
indicazione dell’ufficio responsabile dell’attività di vigilanza, i termini di
cui al presente articolo potranno essere contratti in caso di necessità ed
urgenza.
Art. 8 – Approvazione modulistica
1. E’ approvata
la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le
società cooperative ed i consorzi di cooperative, costituita dai seguenti
modelli, allegati quale parte integrante del presente decreto:
a) Verbale di
ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo,
categoria e provvedimenti da proporre e Sezione Accertamento (allegato 1);
b) Diffida a
sanare le irregolarità riscontrate (allegato 2);
c) Diffida a
consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 3)
d) Relazione di
mancata Ispezione/Accertamento (allegato 4);
e) Richiesta di
integrazioni (allegato 5);
f) Supplemento
di verifica (allegato 6).
2. E’ approvata
la modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le
Banche di credito Cooperativo, costituita dai seguenti modelli:
a) Verbale di
ispezione straordinaria: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 7);
b) Diffida a
sanare le irregolarità riscontrate (allegato 8);
c) Diffida a
consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 9);
d) Relazione di
mancata Ispezione/Accertamento (allegato 10);
e) Richiesta di
integrazioni (allegato 11);
f) Supplemento
di verifica (allegato 12).
3.
L’implementazione della suddetta modulistica su supporto informatico, anche con
l’inserimento di strumenti esplicativi, deve garantire l’integrità di tutti i
contenuti e la loro successione logica.
Art. 9 - Tutela della riservatezza e diritto di
accesso
1. I soggetti di
cui al precedente art. 3 sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio,
previsto dall’art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220.
2. L’accesso ai
documenti ammnistrativi relativi alle ispezioni, detenuti dalla Direzione
generale, avviene con le modalità e le limitazioni previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 10 - Disposizioni finali
1.Il presente
decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica Italiana.
2. La
modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 60 giorni
successivi alla pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23
febbraio 2015
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