Sulla
base dei dettami sanciti in quella occasione dalla Corte Costituzionale, il
Tribunale di Napoli, nella sentenza del 6 novembre 2014, ha riepilogato le
condizioni necessarie per la nomina della RSA.
Nel
caso di specie, l’organizzazione sindacale aveva convenuto in giudizio il
datore di lavoro per il mancato riconoscimento
della nomina, sostenendo l’illegittimità di tale diniego, in quanto la stessa
aveva sottoscritto in sede regionale un accordo finalizzato all’affitto di ramo
di azienda, nel quale, inoltre, erano state, rispettivamente, ritirata la procedura
di mobilità, ridotto l’orario di lavoro ed azzerati gli scatti di anzianità
maturati fino a quel momento.
Al
riguardo, il giudice campano ha precisato che l’effettività della
rappresentatività è desumibile dalla partecipazione al processo di redazione
della normativa contrattuale, anche se resa solamente nella fase di
negoziazione, non essendo sufficiente, invece, la mera adesione ad un contratto
già negoziato e concluso da altre sigle.
Richiamando
i principi indicati nella citata sentenza della Consulta, il Tribunale di
Napoli ha osservato che i contratti gestionali non sono sufficienti a comprovare
il requisito della rappresentatività, dal momento che, essendo riferiti a mere situazioni contingenti,
sono finalizzati solamente a condizionare l’esercizio del potere datoriale. In
questi casi, infatti, la rappresentanza esprime degli interessi concreti ed
attuali esclusivamente in relazione ad un singolo episodio.
Ai
fini della rappresentatività, invece, assumono rilevanza tutti gli accordi
collettivi di primo e secondo livello, purché di natura normativa, diretti a
regolamentare in modo organico i rapporti individuali dei lavoratori di una o
anche di una pluralità di imprese.
Di
contro, gli accordi gestionali, come quello richiamato dalla organizzazione
sindacale ricorrente, si collocano al di
fuori della suddetta ipotesi.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento