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mercoledì 29 aprile 2015

Condizioni per la nomina di un RSA

Come è noto, nella sentenza n.231 del 23 luglio 2013, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui non consente la nomina della RSA alle organizzazioni sindacali che, pur avendo partecipato alla negoziazione del contratto, non abbiano sottoscritto l’accordo finale.

Sulla base dei dettami sanciti in quella occasione dalla Corte Costituzionale, il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 6 novembre 2014, ha riepilogato le condizioni necessarie per la nomina della RSA.

Nel caso di specie, l’organizzazione sindacale aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro per il mancato  riconoscimento della nomina, sostenendo l’illegittimità di tale diniego, in quanto la stessa aveva sottoscritto in sede regionale un accordo finalizzato all’affitto di ramo di azienda, nel quale, inoltre, erano state, rispettivamente, ritirata la procedura di mobilità, ridotto l’orario di lavoro ed azzerati gli scatti di anzianità maturati fino a quel momento.

Al riguardo, il giudice campano ha precisato che l’effettività della rappresentatività è desumibile dalla partecipazione al processo di redazione della normativa contrattuale, anche se resa solamente nella fase di negoziazione, non essendo sufficiente, invece, la mera adesione ad un contratto già negoziato e concluso da altre sigle.

Richiamando i principi indicati nella citata sentenza della Consulta, il Tribunale di Napoli ha osservato che i contratti gestionali non sono sufficienti a comprovare il requisito della rappresentatività, dal momento che,  essendo riferiti a mere situazioni contingenti, sono finalizzati solamente a condizionare l’esercizio del potere datoriale. In questi casi, infatti, la rappresentanza esprime degli interessi concreti ed attuali esclusivamente in relazione ad un singolo episodio.

Ai fini della rappresentatività, invece, assumono rilevanza tutti gli accordi collettivi di primo e secondo livello, purché di natura normativa, diretti a regolamentare in modo organico i rapporti individuali dei lavoratori di una o anche di una pluralità di imprese.

Di contro, gli accordi gestionali, come quello richiamato dalla organizzazione sindacale ricorrente,  si collocano al di fuori della suddetta ipotesi.

Valerio Pollastrini

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