In
particolare, l’istante aveva chiesto se, ai sensi dell’art.4, comma 2, della
Legge n.977/1967, l’attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture
ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività
rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette
alla predetta autorizzazione.
Al
riguardo, l’Ente interpellato ha premesso come, per la soluzione del quesito,
occorra muovere dalla lettura della norma citata, così come modificata dal
D.Lgs. n.345/1999, il quale prevede che “l’impiego
di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei
titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato
dalle Direzioni territoriali del lavoro, “purché
si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.
Come
chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n.1/2000, si può prescindere
dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l’impiego del
minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura,
modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili
nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria
occupazione.
Ciò
premesso, in risposta alla problematica sollevata, l’Ente ha evidenziato che l’attività svolta dalla figura
dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento
all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di
carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire
la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei
servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo,
ospedali, baby parking).
L’attività
di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili
nell’ambito del settore dello spettacolo, richiamate dalla normativa suddetta.
Si
ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è
richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano
essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il
contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.
Ne
consegue che nel “settore dello
spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale,
cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto
destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano” (1).
In
linea con le osservazioni predette, il Ministero ha concluso precisando che non
è necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei
minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del
fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto
all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o
turistiche.
Valerio
Pollastrini
1) - cfr. Cass., Sentenza n.21829/2014;
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