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venerdì 27 febbraio 2015

Operai agricoli: i contributi per il 2015

Nella Circolare n.49 dello scorso 26 febbraio, l’Inps ha reso note le aliquote contributive  che, per l’anno 2015, dovranno essere applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Contributi per la generalità delle aziende agricole
L’Istituto ha ricordato come, l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n.146/1997 abbia previsto che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente – della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali introdotto dall’articolo 1, comma 769, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006.

Nella nota, l’Inps ha precisato che, ad oggi, risulta completato l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la stessa già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2015, pertanto, nel settore ad oggetto l’aliquota contributiva  è fissata nella misura complessiva del 28,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
La Circolare in commento ha ricordato come, nel 2011, l’aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale abbia raggiunto il limite complessivo del 32%, di cui alla Legge n.335/1995, a cui, l’art.1, comma 769 della Legge n.296/2006 ha aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.

Conseguentemente, anche per l’anno 2015, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi Inail dal 1° gennaio 2015 per gli operai agricoli dipendenti
Nessuna variazione, invece, sulle aliquote Inail. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’art.28, terzo comma, del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione
Misura
Assistenza infortuni sul lavoro
10,1250
Addizionale infortuni sul lavoro
3,1185

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2015
Anche per le agevolazioni di cui trattasi non si registrano novità e, pertanto, risultano confermati e seguenti valori: 

Territori
Misura agevolazione D.L.
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato nord)
-          
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%

Sul punto, l’Inps ha  osservato che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art.25, comma 4, della Legge n.845 del 21 dicembre 1978,  versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

Valerio Pollastrini

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