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mercoledì 25 febbraio 2015

Le nuove indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll e Asdi

Come è noto, lo scorso 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, il testo definitivo dello “schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Con il provvedimento in commento, in sostanza, il Governo ha introdotto tre nuovi strumenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori che perdano l’impiego.

Si tratta, nello specifico, della Naspi, della Dis-Coll e dell’Asdi.

Nell’attesa della imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riepiloga quanto contenuto nelle disposizioni del decreto.

NASPI
La “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”, in sostituzione dell’Aspi e della Mini-Aspi, entrerà in vigore il  1° maggio 2015 ed è rivolta a tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nelle Pubbliche Amministrazioni e degli operai agricoli (OTD e OTI).

Come detto, la nuova prestazione sarà applicabile per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 e potranno accedervi i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
-         si trovino in stato di disoccupazione;
-         vantino, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
-         nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal raggiungimento del minimale contributivo.

E’ importante sottolineare che la Naspi verrà riconosciuta anche ai lavoratori che rassegnino le dimissioni per giusta causa e che risolvano il rapporto consensualmente.

L’indennità consiste in un assegno  rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

Nel caso in cui l’importo così calcolato risulti  pari o inferiore a 1.195,00 €, la misura dell’indennità sarà  equivalente al 75% della retribuzione mensile.

In caso contrario, l’importo sarà pari al 75%, incrementato del  25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, la Naspi non potrà superare la quota mensile di 1.300,00 €.

In relazione alla misura dell’emolumento, il legislatore ha previsto che, al protrarsi dello stato di disoccupazione, l’importo dell’indennità subirà ogni mese,  a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, una riduzione del 3%.

Per quanto riguarda la durata del trattamento, i beneficiari della Naspi riceveranno un assegno mensile per un numero di settimane pari alla metà di quelle nelle quali, negli ultimi 4 anni, sia stata versata la contribuzione. Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° gennaio 2017, l’emolumento verrà corrisposto per un massimo di 78 settimane.

L’accesso all’indennità è subordinato  alla presentazione della relativa domanda, che dovrà essere inoltrata all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto alla Naspi  decorre dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo il nono giorno.

Va precisato, inoltre, che coloro che avranno accesso all’indennità saranno obbligati a rispettare, pena la decadenza, la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

In alcune circostanze, la Naspi potrà essere interamente liquidata in un’unica soluzione. Ciò, nello specifico, sarà possibile, rispettivamente, in caso di avvio, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa autonoma, o di un’impresa individuale, nonché per la  sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. I soggetti interessati dovranno presentare telematicamente la domanda di anticipazione all’Inps, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Ai beneficiari della Naspi sarà consentito l’eventuale cumulo dell’indennità con lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato,  a patto che il reddito da essa derivante  non superi la soglia di 8.000,00 € esente da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi. In quest’ultima ipotesi, infatti, la prestazione verrà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

In caso di cumulo del trattamento di disoccupazione con  un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale risulti inferiore a quello minimo escluso da imposizione,  l’importo della Naspi sarà ridotto dell’80%,  a condizione che il soggetto beneficiario comunichi all'Inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il nuovo datore di lavoro non coincide con quello presso il quale prestava la propria attività nel momento di cessazione  del rapporto da cui è scaturito il diritto all’indennità.

Da ultimo, occorre segnalare che, nei casi seguenti, i fruitori della Naspi decadranno dal diritto alla corresponsione dell’indennità:
-         perdita dello stato di disoccupazione;
-         omessa comunicazione all’Inps dell’inizio di attività lavorativa subordinata;
-         raggiungimento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia o anticipata;
-         acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità. In tal caso, tuttavia, il lavoratore  potrà optare per la Naspi.

DIS-COLL
L’Indennità di Disoccupazione per i Lavoratori con rapporto di Collaborazione Coordinata è riservata ai cosiddetti “co.co.co.” e “co.co.pro.”, ad eccezione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di Partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La vigenza della Dis-Coll sarà limitata al solo 2015, in quanto, stando alle intenzioni del legislatore, i contratti di collaborazione verranno soppressi a partire dal prossimo anno.

L’accesso a questa indennità è riservato esclusivamente ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
-         stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
-         possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello di cessazione dal lavoro;
-         possesso, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari, almeno, alla metà dell’importo necessario per l’accredito di un mese di contribuzione.

L’importo della Dis-Coll è rapportato all’imponibile previdenziale risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Tuttavia, qualora l’importo dell’indennità risulti pari o inferiore a 1.195,00 €, la prestazione sarà concessa nella misura del 75% della retribuzione mensile. In caso contrario, l’importo sarà pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’emolumento, comunque, non potrà superare l’importo mensile di 1.300,00 €.

La prestazione in commento verrà corrisposta per un numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. In ogni caso, però, la durata della Dis-Coll non potrà superare i sei mesi.

I soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti, dovranno presentare all’Inps, in via telematica,  la domanda di Dis-Coll, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto all’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Va precisato, inoltre, che l’erogazione della Dis-Coll risulta condizionata:
-         allo stato di disoccupazione;
-         alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed  ai percorsi di riqualificazione professionale.

I fruitori della Dis-Coll decadranno dal diritto alla corresponsione della prestazione in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni. Al verificarsi di questa ipotesi, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso d'ufficio.

Anche in questo caso, l’indennità è cumulabile con una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In questo caso, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, bisognerà comunicare all'Inps la stima del reddito annuo derivante dalla stessa. L’omessa comunicazione, determinerà la decadenza dell Dis-Coll a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Nelle suddette ipotesi di cumulo, il trattamento di disoccupazione verrà ridotto nella misura pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e quella di  scadenza del periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

ASDI
In via sperimentale, a decorrere dal 1° maggio 2015, verrà introdotto uno speciale assegno di disoccupazione finalizzato a sostenere il reddito dei lavoratori che, al termine della fruizione della Naspi, non siano riusciti a trovare un’occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Tuttavia, almeno nel primo anno,  l’assegno di disoccupazione verrà riconosciuto prioritariamente  agli appartenenti a nuclei familiari in cui vi sia la presenza di minorenni ed ai lavoratori prossimi al pensionamento che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

I beneficiari dell’Asdi riceveranno, per una durata massima di sei mesi, una prestazione mensile pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita. In ogni caso, la misura dell’emolumento non potrà superare  l’ammontare dell’assegno sociale.

Inoltre, la corresponsione dell’assegno di disoccupazione è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Da ultimo, bisogna sottolineare come il legislatore abbia demandato al Ministero del Lavoro la predisposizione della completa definizione della regolamentazione dell’Asdi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del  decreto legislativo in commento.  

In particolare, il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, dovrà definire:
-          la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione;
-         i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;
-         gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
-         i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;
-         i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
-         il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
-         le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Valerio Pollastrini

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