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mercoledì 25 febbraio 2015

Il recesso per raggiungimento dei limiti di età non configura un licenziamento

Nella sentenza n.27425 del 29 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione di risoluzione del rapporto intimata al dipendente, a causa del raggiungimento dei limiti massimi di anzianità lavorativa,  prima che questi abbia compiuto i sessantacinque anni di età e  destinata ad operare al verificarsi di tale evento,  non è soggetta alla normativa sui licenziamenti.

Richiamando quanto affermato sul punto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, gli ermellini hanno escluso, inoltre, che, in simili casi, il dipendente possa vantare il diritto all’indennità di preavviso, tanto più se il relativo periodo sia stato lavorato (1).
Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.22427 del 29 novembre 2004; Cass., Sentenza n.4187 del 20 febbraio 2013;

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