Si
tratta del programma destinato ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni
che abbiano assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione, se
minorenni, e che non risultino occupati, né inseriti in un percorso di studio o
formazione (2).
Per
effetto di queste novità, retroattive fino alla data del 1° maggio 2014, sono
stati ammessi all’incentivo anche i contratti di apprendistato professionalizzante
e i rapporti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto
originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi.
Il
decreto, inoltre, ha reso cumulabile il bonus occupazionale in commento con gli
altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50 % dei costi
salariali, con quelli aventi natura selettiva.
Valerio
Pollastrini
1)
–
con il quale ha rettificato il Decreto Direttoriale n.1709\Segr D.G.\2014 dell’8
agosto 2014;
2)
–
ai sensi di quanto previsto dall’art.16 del Regolamento (UE) 1304/13;
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