Nello
specifico, la mancata irrogazione delle sanzioni, disposta solo per l’anno in
corso, riguarderà solo le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili
mediante il modello 730.
Si
tratta, in sostanza, di tutti quei redditi che, fino al 2014, dovevano essere attestati
con la certificazione dei compensi in carta semplice, come, ad esempio, nel
caso di quelli da lavoro autonomo non occasionale.
Nella
nota, l’Agenzia ha confermato, invece, il termine tassativo del 9 marzo 2015,
per l’invio di tutte le altre certificazioni uniche contenenti dati da
utilizzare per il 730 precompilato.
In
ogni caso, sempre per questo primo anno, gli operatori potranno scegliere se
compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail.
Valerio
Pollastrini
1)
-
introdotta dalla Legge di Stabilità 2015;
Nessun commento:
Posta un commento