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giovedì 11 dicembre 2014

Dal 1° gennaio 2015 al via le verifiche sui parametri richiesti per la regolarità dei rapporti in Partita IVA

Entro la fine dell’anno, le aziende che ricorrono alle prestazioni di lavoratori con Partita Iva sono chiamate ad effettuare le verifiche disposte dalla Legge Fornero per contrastare l’utilizzo fraudolento di detti rapporti.

Il prossimo 31 dicembre, infatti, scadranno i due anni previsti dalla passata  riforma per la verifica  dei parametri al verificarsi dei quali sarà possibile presumere  la falsità delle Partite IVA.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto,  gli organi di vigilanza potranno disporre la conversione delle false Partite Iva qualora accertino la presenza dei seguenti 3  elementi presuntivi:

1)    Durata della collaborazione -  Nel periodo  dal 1° gennaio al 31 dicembre di ognuno degli anni 2013 e 2014 il lavoratore in Partita Iva ha svolto la propria prestazione nei confronti dell’azienda per almeno 8 mesi, corrispondenti a  241 giorni annui, anche non continuativi. Tale parametro deve essere accertato   per almeno due anni consecutivi;

2)    Fatturato -  Il compenso  corrisponde all’80% o più del totale dei corrispettivi fatturati dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi. Il parametro in questione è  costituito dai soli redditi percepiti per prestazioni autonome e, pertanto, da questa somma vanno esclusi i redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura nel medesimo biennio solare.

3)      Postazione fissa di lavoro -  Accertata la sussistenza di una delle due predette condizioni, nei medesimi archi temporali il collaboratore ha potuto  utilizzare una postazione ubicata in locali e spazi nella disponibilità del committente.  In ogni caso,  tale ultimo parametro non è sufficiente, da solo, a determinare la presunzione della falsità della Partita IVA. 

Si ricorda che dalle disposizioni in commento risultano escluse le collaborazioni con Partita IVA per le quali siano riconosciute capacità teorico-pratiche di grado elevato,  quelle per le quali  il titolare della Partita Iva abbia ricevuto un compenso annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (per il 2014 detto importo è pari a  19.395,00 €), nonché le prestazioni lavorative  rese nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’’iscrizione ad un apposito registro, albo, elenco o ruolo.

Le possibili conseguenze
Al verificarsi della presunzione di falsità, il rapporto in Partita Iva verrà convertito  automaticamente in  contratto a progetto e, affinché non scaturiscano ulteriori conseguenze per l’azienda, è necessario che in simili casi sussistano i requisiti richiesti dalla legge per la legittimità di quest’ultima fattispecie contrattuale. In caso contrario, infatti,  la falsa Partita IVA subirà la trasformazione in  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini

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