Il
prossimo 31 dicembre, infatti, scadranno i due anni previsti dalla passata riforma per la verifica dei parametri al verificarsi dei quali sarà
possibile presumere la falsità delle Partite
IVA.
Dal
1° gennaio 2015, pertanto, gli organi di
vigilanza potranno disporre la conversione delle false Partite Iva qualora
accertino la presenza dei seguenti 3 elementi
presuntivi:
1)
Durata della
collaborazione - Nel periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ognuno degli anni 2013 e 2014 il
lavoratore in Partita Iva ha svolto la propria prestazione nei confronti dell’azienda
per almeno 8 mesi, corrispondenti a 241
giorni annui, anche non continuativi. Tale parametro deve essere accertato per
almeno due anni consecutivi;
2)
Fatturato - Il compenso
corrisponde all’80% o più del totale dei corrispettivi fatturati dal
collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi. Il parametro in
questione è costituito dai soli redditi
percepiti per prestazioni autonome e, pertanto, da questa somma vanno esclusi i
redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio
o di altra natura nel medesimo biennio solare.
3)
Postazione fissa di lavoro - Accertata la sussistenza di una delle due
predette condizioni, nei medesimi archi temporali il collaboratore ha
potuto utilizzare una postazione ubicata
in locali e spazi nella disponibilità del committente. In ogni caso, tale ultimo parametro non è sufficiente, da
solo, a determinare la presunzione della falsità della Partita IVA.
Si
ricorda che dalle disposizioni in commento risultano escluse le collaborazioni
con Partita IVA per le quali siano riconosciute capacità teorico-pratiche di
grado elevato, quelle per le quali il titolare della Partita Iva abbia ricevuto
un compenso annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per
i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (per il
2014 detto importo è pari a 19.395,00 €),
nonché le prestazioni lavorative rese
nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’’iscrizione
ad un apposito registro, albo, elenco o ruolo.
Le possibili
conseguenze
Al
verificarsi della presunzione di falsità, il rapporto in Partita Iva verrà
convertito automaticamente in contratto a progetto e, affinché non
scaturiscano ulteriori conseguenze per l’azienda, è necessario che in simili
casi sussistano i requisiti richiesti dalla legge per la legittimità di quest’ultima
fattispecie contrattuale. In caso contrario, infatti, la falsa Partita IVA subirà la trasformazione
in contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Valerio
Pollastrini
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