Nella
Circolare del 1° settembre 2014, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un
quesito sollevato dall’ANCE (1), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al limite
numerico dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato (2).
In
particolare, l’istante aveva chiesto lumi in relazione alle modalità di computo
nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante
l’anno.
Il
Ministero del Lavoro ha ricordato innanzitutto come, in una precedente
circolare (3), avesse già chiarito
ampiamente la questione del limite numerico dei contratti a termine e nella
quale aveva precisato che, in assenza di una diversa disciplina contrattuale
applicata, il datore di lavoro è tenuto
a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano
vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le
attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore
a termine.
Nella
nota in commento, pertanto, il Ministero ha ribadito che, in assenza di una
disciplina contrattuale che regolamenti il caso specifico delle attività che
iniziano durante l’anno e salvo successivi interventi delle parti sociali, le
imprese in questione potranno applicare il criterio sopra citato, pur in
osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal Contratto Collettivo
Nazionale di riferimento.
Conseguentemente,
anche nel settore edile, il cui C.C.N.L. consente un percentuale numerica dei
lavoratori a termine pari al 25% di quelli stabili, per individuare il numero
dei contratti a tempo determinato stipulabili, andranno considerati i
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo
lavoratore a termine.
In
conclusione, la Circolare in commento ha ricordato come, già a partire
dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale, resta
ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale.
Valerio
Pollastrini
- - Associazione Nazionale Costruttori Edili;
- - Introdotto dalla Legge n.78/2014, che ha convertito, con modifiche, il D.L. n.34/2014;
- – Ministero del Lavoro, Circolare n.18/2014;
Nessun commento:
Posta un commento