I
titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al
divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per
detto anno sono, pertanto, tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2014, data
di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell'anno 2013.
Con
il Messaggio n.7133 del 19 settembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti
in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei
redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.
Pensionati
esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel
2013
Sono
esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia (1);
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo (2);
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (3);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (4).Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (5).
Con
riferimento agli assegni di invalidità, la nota
ha ricordato che le disposizioni di cui all’art.1, comma 42, della Legge
n.335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni
di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche
nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (6).
Pensionati
soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel
2013
I
soggetti obbligati saranno tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da
lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013 entro il 30 settembre 2014.
A
tal proposito, l’Inps ha ritenuto opportuno richiamare alcune situazioni
particolari.
L'articolo
10, comma 2, del Decreto n.503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia
di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei
titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma,
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente
anno.
Conseguentemente,
i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, in linea di principio, sarebbero soggetti al
divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di
fatto, non sono assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2013 abbiano
conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.440,59 €.
Il
successivo comma 5, invece, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono
totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti
redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di
cumulo con la pensione.
A
sua volta, il comma 4-bis dell'articolo 11 della Legge n.374 del 21 novembre 1991 (7) stabilisce che
le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le
indennità e i gettoni di presenza (8) percepiti dagli amministratori locali
non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (9).
Del
pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche non
costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (10).
Sono
altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai
giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (11).
A
norma dell’art.86 della Legge n.342 del
21 novembre 2000, i pensionati che svolgono la funzione di giudice
tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per
l’esercizio di tale funzione (12).
Redditi da
dichiarare
I
redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il
reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite
deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Con
la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli
anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.
Modalità di
presentazione della dichiarazione
I
soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno
ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il
“bustone”.
Coloro
che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la
dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del
portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC
alla sede competente.
Regime
sanzionatorio
I
titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza
una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si
riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale
competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore (13).
Dichiarazione a
preventivo per l’anno 2014
Le
trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla
base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire
nel corso dell'anno (14).
A
tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente
apposita dichiarazione.
Le
trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto,
i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno
attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono
di conseguire nel corso del 2014.
Le
trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno
conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo
nell'anno 2015.
Acquisizione
dei redditi dichiarati dai pensionati
I
redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti
con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono
tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati
per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto
variazioni
Del
pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i
pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è
variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Valerio
Pollastrini
- - Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- - in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- - v. circolare Inps n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- - v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001;
- - v. circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio Inps n. 4233 del 23 luglio 1999;
- - v. circolari Inps n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001;
- – aggiunto dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673;
- - di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL;
- - v. messaggio Inps n. 340 del 26.9.2003, lettera B;
- - v. circolare Inps n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1;
- - v. circolare Inps n. 67 del 24 marzo 2000;
- - v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001;
- - ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- - a norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
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