Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 19 settembre 2014

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale

In relazione al divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo, il quanto comma dell’art.10 del D.Lgs. n.503 del 30 dicembre 1992 dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono, pertanto, tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2014, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.

Con il Messaggio n.7133 del 19 settembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

  • i titolari di pensione di vecchiaia (1);

  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo (2);

  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (3);

  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (4).Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (5).

Con riferimento agli assegni di invalidità, la nota  ha ricordato che le disposizioni di cui all’art.1, comma 42, della Legge n.335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (6).

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013

I soggetti obbligati saranno tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013 entro il 30 settembre 2014.

A tal proposito, l’Inps ha ritenuto opportuno richiamare alcune situazioni particolari.

L'articolo 10, comma 2, del Decreto n.503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Conseguentemente, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che,  in linea di principio, sarebbero soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di fatto, non sono assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2013 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.440,59 €.

Il successivo comma 5, invece, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis dell'articolo 11 della Legge  n.374 del 21 novembre 1991 (7) stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza (8) percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (9).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (10).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (11).

A norma dell’art.86 della Legge n.342 del  21 novembre 2000, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (12).

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Con la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone”.

Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore (13).

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2014

Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno (14).

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2014.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2015.

 Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni 

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
 

Valerio Pollastrini



  1. - Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  2. - in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
  3. - v. circolare Inps n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
  4. - v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001;
  5. - v. circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio Inps n. 4233 del 23 luglio 1999;
  6. - v. circolari Inps  n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001;
  7. – aggiunto dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673;
  8. - di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL;
  9. - v. messaggio Inps  n. 340 del 26.9.2003, lettera B;
  10. - v. circolare Inps n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1;
  11. - v. circolare Inps  n. 67 del 24 marzo 2000;
  12. - v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001;
  13. - ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  14. - a norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Nessun commento:

Posta un commento