Nella pronuncia in commento, la Suprema
Corte ha invece ritenuto che la condanna del lavoratore per il reato di spaccio
di cocaina, pur se commesso all’esterno dell’azienda ed indipendente dalle
dinamiche lavorative, fosse idonea a legittimare il recesso, in quanto
sufficiente a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario del rapporto
lavorativo.
Il fatto
Il caso di specie attiene al
licenziamento del dipendente di una casa
di cura per anziani condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il recesso
era stato intimato nonostante il reato fosse stato consumato al di fuori del
luogo di lavoro.
Il lavoratore, nell’impugnare il
licenziamento, lamentava il fatto che lo specifico Contratto Collettivo
Nazionale applicato non includesse tra le causali passibili di licenziamento la
fattispecie contestata dall’azienda.
La pronuncia della Cassazione
Con la sentenza n.20158 del 3 settembre
2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, ricordando,
preliminarmente, il carattere puramente indicativo delle fattispecie annoverate dalla contrattazione
collettiva come punibili con il licenziamento. Al di fuori di tali causali,
infatti, il datore di lavoro può ricercare il fondamento del recesso nella nozione legale di giusta causa, che legittima il licenziamento in presenza di ogni
comportamento la cui gravità sia tale da ledere il vincolo fiduciario tra le
parti.
Per la Corte questo particolare vincolo,
elemento indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro, può dirsi pienamente
reciso nel caso di specie, anche in considerazione dell’ambiente
particolarmente delicato nel quale il dipendente era chiamato a svolgere le
proprie mansioni.
In sostanza,
il reato commesso dal lavoratore, pur se consumato al di fuori dell’azienda,
risulta essere connotato da un elevato disvalore ambientale e, pertanto,
potenzialmente idoneo ad esporre la Casa di cura ad eventuali danni e
ripercussioni negative ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti
delle persone assistite.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento