Evoluzione normativa
La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento è stata riepilogata dall’articolo 18 del c.d. Pacchetto Treu, legge n.196/1997. Si tratta di una fattispecie che non può in alcun modo essere configurata nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato.
Nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione ha affidato alle Regioni l’esclusiva potestà legislativa in materia di formazione. Ciò ha causato notevoli problemi all’Istituto del tirocinio in quanto, pur rimandendo in vigore le disposizioni del Pacchetto Treu, si è assistito alla proliferazione di regolamentazioni diverse nelle varie Regioni.
Una nuova riforma dell’Istituto è stata disposta dall’articolo 11 della legge n.148/2011, con particolare riferimento ai c.d. tirocini curricolare, vale a dire quelli estranei ai percorsi formali di istruzione.
La nuova norma ha previsto una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe ed ne ha limitata l’attivazione unicamente in favore di soggetti neo-diplomati o neo-laureato entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Uniche eccezioni a tale limitazione sono quelle che riguardano le seguenti specifiche categorie:
i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Si è trattato, è evidente, di una restrizione troppo limitativa rispetto a quella del passato, al punto che con la circolare n.24 del 12 settembre 2011 il Ministero del lavoro ha voluto escludere dalle limitazioni imposte dalla nuova riforma i tirocini promossi in favore di particolari categorie disagiate e quelli curricolari.
A porre fine alla questione è intervenuta la sentenza n.287/2012 con la quale la Coprte Costituzionale ha annullato le limitazioni imposte dall’articolo 11 della legge n.148/2011 in quanto invasivo delle competenze riservate in maniera esclusiva alla potestà delle Regioni.
Infine la Riforma Fornero ha approvato una norma che impone al Governo la sottoscrizione di un accordo con le Regioni improntato al rispetto di alcuni principi e criteri direttivi per la determinazione delle normative di riferimento. In particolar modo si tratta di prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio volto a mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Linee guida nell’accordo Stato-Regioni
Con una nota del 17 dicembre 2012 n.6478 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato lo Schema di Accordo Stato-Regioni previsto dalla riforma Fornero.
Nel testo vengono riepilogate le diverse fattispecie.
- I tirocini formativi e di orientamento possono essere istituiti entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio e possono avere una durata massima di 6 mesi;
- I tirocini di inserimento al lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi sono rivolti a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e percettori di ammortizzatori sociali;
- I tirocini per soggetti disagiati hanno una durata variabile da 12 a 24 mesi e sono rivolti a particolari categorie di soggetti svantaggiati.
Le imprese interessate ad attivare un tirocinio dovranno stipulare una convenzione con i soggetti promotori individuati dalla Regione come, i Centri per l’impiego o gli enti formativi.
Nella convenzione dovrà essere elaborato uno specifico progetto formativo corredato dalla figura professionale di riferimento per il tirocinante.
In applicazione della riforma Fornero il tirocinante dovrà percepire un’indennità minima pari a 300 euro mensili.
In caso di mancato pagamento dell’indennità vi sarà l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 1000 ed i 6000 euro.
Valerio Pollastrini
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