In caso di difficoltà economica, le cooperative hanno la possibilità di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro dei soci lavoratori a patto che tale possibilità sia contemplata nel regolamento interno approvato dall’assemblea.
A stabilirlo è l’interpello n.1/2013 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto all’istanza promossa dall’Associazione Generale Cooperative italiane, dalla Confcooperative e dalla Legacoop.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha ricordato che la legge n.142/2001, così come modificata dalla legge n.30/2003, prevede una peculiare disciplina del rapporto di lavoro instaurato tra una cooperativa ed i suoi soci lavoratori. Questi ultimi, attraverso la propria adesione, stabiliscono con l’azienda un ulteriore rapporto giuridico, di natura autonoma o subordinata, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali.
Ai soci devono essere garantite tutte le garanzie e le tutele previste per la generalità degli altri lavoratori, specie per quanto riguarda gli aspetti retributivi. Nel contempo, con la sottoscrizione del contratto associativo, essi aderiscono a tutte le clausole previste dal regolamento interno.
La legge n.30/2003 ha eliminato la precedente previsione normativa che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole estranee al trattamento economico contrattuale.
Sulla base del quadro normativo così delineato, l’assemblea di una cooperativa ha la facoltà di deliberare all’occorrenza un piano di crisi aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale può stabilire “la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, nonché “il divieto per l’intera durata del piano di distribuzione degli utili”.
In risposta all’interpello, il Ministero ha tenuto a precisare che l’eventuale deliberazione aziendale dello stato di crisi deve avere carattere di eccezionalità, ciò al fine di evitare che vengano perpetrati abusi in danno dei soci lavoratori.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, quali ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori.
Nello specifico, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di licenziamenti.
In conformità ai principi inderogabili di trasparenza e parità di trattamento, è comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto.
Risulta inoltre di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.
Valerio Pollastrini
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