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mercoledì 31 ottobre 2012

Contratto a termine: prosecuzione di fatto e obblighi di comunicazione

L’articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.368/2001 consente la prosecuzione di fatto dei contratti di lavoro a termine oltre la scadenza originariamente fissata, purché non venga superato il limite di 30 o 20 giorni a seconda se il contratto sia maggiore o inferiore a sei mesi.
Nel caso di protrazione del rapporto oltre i suddetti limiti di tolleranza il contratto subisce la trasformazione a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini stessi.
In merito agli adempimenti burocratici relativi alla prosecuzione consentita del rapporto, la norma non aveva previsto alcun obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro.
Da tempo la dottrina si era espressa in favore di una comunicazione al Centro per l’impiego.
Con il D.M. 10 ottobre 2012, pubblicato il 26 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, è stato finalmente sciolto ogni dubbio in proposito.
L’articolo 2 prevede infatti che la prosecuzione oltre il termine inizialmente fissato, deve essere comunicata al centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le normali modalità di trasmissione telematica indicate dal D.M. 30 ottobre 2007. Vale a dire entro il giorno precedente a quello della scadenza del termine.
La disposizione in commento entrerà in vigore il 26 novembre 2012.

Valerio Pollastrini

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