Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 3 settembre 2012

Il lavoro in regime di Partita Iva dopo le novita' del "decreto sviluppo"


La legge n.134 del 7 agosto 2012 ha convertito in legge, apportandovi alcune modifiche, il Dl n.83/2012, meglio conosciuto come "decreto sviluppo", concernente misure urgenti per la crescita del Paese.
La legge di conversione e' intervenuta su diversi istituti rientranti nel campo del diritto del lavoro. In particolare, gli articoli 24-bis e 46-bis, oltre ad introdurre una disposizione inerente alla normativa applicabile ai call center outbound, hanno apportato alcune modifiche alla legge n.92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro.
Oggetto del presente commento sono le prestazioni rese da soggetti titolari di partita Iva alla luce dei correttivi apportati dalla conversione in legge del decreto sviluppo.


Il lavoro in regime di partita Iva dopo la riforma Fornero
La riforma, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha operato una netta restrizione del campo di applicazione del lavoro autonomo in regime di partita Iva.
La legge Fornero, inserendo l'articolo 69-bis al decreto legislativo n.276/2003, ha introdotto, per i rapporti lavorativi con i soggetti rientranti in tale ambito, un complesso sistema di presunzioni volto alla conversione automatica in contratto di collaborazione coordinata e continuativa al verificarsi di determinate condizioni.
Piu' precisamente, tale conversione avverra' al verificarsi di almeno due dei seguenti presupposti:
A) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessivamente superiore ad otto mesi nell'arco dell'anno solare;
B) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
C) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

In pratica la concomitanza di due delle sopracitate ipotesi comportera', a danno del committente, una doppia trasformazione.
Con la prima, quella citata espressamente dalla norma, il rapporto verra' trasformato in collaborazione coordinata e continuativa. La seconda, conseguenza diretta della prima, in virtu' della generale disciplina dei contratti di lavoro parasubordinato che prevede l'automatica conversione in contratto di lavoro subordinato per quei rapporti di collaborazione privi di un formale "progetto".
Ricapitolando: sulla base del meccanismo di presunzione introdotto dalla riforma Fornero, il contratto di lavoro autonomo stipulato tra un committente ed un soggetto titolare di partita Iva, in difetto dei requisiti fissati dalla legge, verra' convertito automaticamente in contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto cosi' mutato, in mancanza di uno specifico progetto (cosa scontata dal momento che ab origine le parti avevano concordato la stipulazione di una diversa fattispecie contrattuale) subira' l'ulteriore trasformazione nell'alveo della subordinazione.

Per completezza di esposizione, e' necessario aggiungere che la presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa deve essere esclusa nel caso in cui la prestazione del titolare di partita Iva sia connotata dai seguenti requisiti:
- abbia ad oggetto competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';
- sia svolta da soggetto possessore di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 € 17823);
- sia svolta nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

I correttivi del decreto sviluppo
Dopo circa 3 settimane dall'entrata in vigore della riforma del lavoro, la conversione del decreto sviluppo ne ha modificato alcune disposizioni, contemperando in particolare le restrizioni che la stessa aveva apportato al regime di lavoro con partita Iva.
Il comma 1 dell'articolo 46-bis della legge n.134/2012 dispone ora che la presunzione introdotta dalla riforma deve essere verificata su un arco temporale di due anni e non più sul singolo anno solare.
Tale novita' riscrive di fatto le ipotesi di conversione automatica dei rapporti di lavoro autonomo previste dalla riforma del lavoro.
La nuova formulazione normativa impone il disconoscimento del contratto di lavoro autonomo con partita Iva al verificarsi di almeno due dei seguenti presupposti:
A) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
B) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più' dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
C) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Rimangono del tutto invariate le ipotesi di esclusione previste dalla riforma sopra citate.
L'interezza della disciplina riepilogata nel presente commento produce i suoi effetti verso i rapporti instaurati dopo il 18/07/2012, data di entrata in vigore della riforma del lavoro.
Per i rapporti che hanno invece avuto inizio nel periodo precedente, la presente normativa risultera' applicabile a far data dal 18 luglio 2013, vale a dire, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge Fornero.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento