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martedì 28 agosto 2012

Appalto e subappalto: responsabilita' solidale per i crediti di lavoro

L'art. 1292 del c.c. definisce l'obbligazione solidale passiva quella fattispecie in cui più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità del debito. In tal caso l'adempimento di uno di essi libera gli altri.
Lo scopo della solidarietà passiva e' quello di rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori.
Il 10 agosto 2012 l'Inps ha diramato la circolare n.106, con l'intento di fornire indicazioni operative per uniformare i comportamenti nella gestione delle obbligazioni nascenti da vincoli di solidarietà, sia per quanto riguarda la fase dell'accertamento ispettivo che quella del recupero del credito.
Di primario interesse, risulta in questa sede, il riepilogo compiuto dall'Istituto Previdenziale della disciplina relativa all'obbligazione solidale nel campo del lavoro.
Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l'Inps, scaturenti da violazioni di natura contributiva, sono state ampliate nel tempo attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.
I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori, ovvero, non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto.
Le norme di riferimento sono l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.10 settembre 2003, n.276 e l'art.35, comma 28, del D.L.4 luglio 2006, n.233.
La prima sancisce che nel caso di appalto di opere o servizi il committente e` obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.
L'obbligazione riguarda la corresponsione ai lavoratori impiegati nell'appalto dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti.
Il committente, convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, potra' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo.
In tal caso l'azione esecutiva potra' essere intentata nei confronti del committente solamente dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore.
L'eccezione potra' essere sollevata anche nel caso in cui l'appaltatore non fosse stato convenuto in giudizio. In questo caso pero', il committente dovra' indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore potra' agevolmente soddisfare i suoi crediti.
Qualora il committente fosse costretto ad eseguire il pagamento in luogo dell'appaltatore potra' successivamente esercitare l'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo secondo le regole generali.

La seconda norma citata dalla circolare in commento, in vigore fino al 28/04/2012, riguarda invece la disciplina del subappalto e dispone la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
La citata norma e` stata sostituita, a decorrere dal 29/04/2012, dall'art.2 comma 5 bis legge n.44/2012, ma mantiene la propria efficacia fino a tale data.
Per i periodi successivi, la nuova disposizione legislativa coinvolge il committente nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore nelle obbligazioni di natura fiscale. Il committente e` infatti obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.
Il coinvolgimento del committente si avra' ogni qualvolta quest'ultimo non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.


Dall'analisi complessiva delle menzionate disposizioni legislative, nonche' della loro progressione temporale, si evince dunque che il committente e` chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l'intero importo della contribuzione previdenziale (nonché della retribuzione) dovuta, con esclusione, dalla data di entrata in vigore del D.L.5/2012 (10/02/2012), delle sanzioni civili, ai sensi dell'art.21 del medesimo decreto.
In merito alla esclusione delle sanzioni civili, il Ministero del lavoro, con la circolare n.2 del 2012, a chiarito che il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali (sia contributivi e assistenziali che assicurativi), nascenti sul debito contributivo una volta raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile.
Il Ministero ha, altresì chiarito che il dies a quo a partire dal quale il committente non risponde dell'obbligo relativo alle somme aggiuntive, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza e` successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto.
E` importante rimarcare che il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto).

La responsabilita' in solido dell'appaltatore risponde inoltre ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il contratto di subappalto null'altro che un vero e proprio appalto - che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto. Tale interpretazione e` formulata nel rispetto della ratio della norma consistente nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica tanto nell'appalto quanto nel subappalto.
Pertanto, a partire dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, come sopra descritto, va esteso anche all'appaltatore chiamato in solidarietà.


Indicazioni operative
Per quanto riguarda l'attivita' ispettiva dell'Ente previdenziale, la circolare 106/2012 prevede che, nei casi di accertata solidarieta', l'ispettore dovra' comunicare all'obbligato in solido il verbale di accertamento gia' notificato all'obbligato principale. Tale documento riportera' esclusivamente l'esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell'addebito, ivi compreso l'elenco dei lavoratori ed i periodi di lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale.

Il verbale contenente l'addebito nei confronti dell'obbligato principale e' stato strutturato in modo da evidenziare, distintamente per ciascuno degli obbligati solidali, l'importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive, secondo il regime indicato nella premessa normativa.

Si rammenta, infine, che, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n.3/2010, il debito contributivo nascente da solidarieta' non pregiudica rilascio del DURC regolare.

Valerio Pollastrini

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