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giovedì 19 luglio 2012

Istituto del contratto a progetto dopo la Riforma del lavoro

La Riforma del lavoro di recente emanazione[1] ha apportato sostanziali modifiche all'istituto del contratto a progetto di cui al D.Lgs n.276/2003[2].
Nelle pagine seguenti ne viene riassunta l'intera disciplina, comprensiva delle ultime modifiche.

 I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere  collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
 Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, riconducibili alle mansioni   individuate dai contratti collettivi per le prestazioni di lavoro subordinato.

Esclusione dall'obbligo del progetto
Sono escluse dai vincoli del progetto le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Ne sono altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Forma del contratto
Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente in merito all'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi per le mansioni equiparabili dei lavoratori subordinati.

Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi.

Invenzioni del collaboratore a progetto
Il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore delle eventuali invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto.

Altri diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e Infortuni sul lavoro: Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza: In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Estinzione del contratto e preavviso
I presenti   contratti  si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
Il collaboratore, invece, può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Tale disposizione deve essere  interpretata nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto di lavoro a progetto abbia in realtà mascherato un rapporto di lavoro dipendente, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Entrata in vigore
La Riforma del lavoro e' entrata in vigore il 18 luglio del 2012. La presente disciplina, pertanto, si applica esclusivamente ai contratti a progetto stipulati successivamente a tale data. Va da sé che i contratti stipulati precedentemente  mantengono la loro efficacia fino alla scadenza.

Valerio Pollastrini


[1] Legge 28 giugno 2012 n.92;
[2] Legge Biagi;


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