Il 28 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato una
proposta di legge, già passata al vaglio del Senato e poi modificata nel corso
dell’esame alla Camera, che prevede di introdurre nel codice penale i delitti
di “ omicidio stradale” (articolo 589-bis) e di “lesioni personali stradali”
(articolo 590-bis), punendo entrambi i reati a titolo di colpa (proposta di
legge C. 3169-A).
Se verrà tramutata in legge a tutti gli effetti, il reato di
omicidio stradale introdotto dal provvedimento prevede che “chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo codice della strada,
n.d.r.], cagioni per colpa la morte di una persona” venga punito con la reclusione
da otto a dodici anni.
Sarebbe dunque punito con la reclusione da 8 a 12 anni
l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore che
siano in stato di ebbrezza alcolica grave (con valori superiori a 1,5 grammi
per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, oppure in stato di ebbrezza alcolica media (con
tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) se si tratta di conducenti
professionali quali coloro che esercitano professionalmente l’attività di
trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e
di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di
autoarticolati e di autosnodati.
Il nuovo reato di “lesioni personali stradali”, poi, è
regolamentato dalla proposta di legge in maniera sostanzialmente speculare a
quello di omicidio stradale.
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