USO IMPROPRIO
DELL’E-MAIL AZIENDALE: LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE
L’elemento essenziale su cui la giurisprudenza della Corte
Suprema ha principalmente focalizzato la propria attenzione è quello dell’«uso
improprio» della casella di posta elettronica aziendale.
Con tale espressione s’intende l’utilizzo che fuoriesca
integralmente dalle finalità connesse alle mansioni lavorative, come risultanti
dall’obbligazione assunta dal prestatore con la sottoscrizione del contratto di
lavoro. Ipotesi classica è quella del ricorso a tale casella per effettuare
comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non
legati, nemmeno occasionalmente, con l’esercizio dell’attività di lavoro (in
questo senso, Cass. 11 Agosto 2014, n. 17859).
Secondo la Suprema Corte, però, l’utilizzo della casella di
posta aziendale per fini personali non legittima, di per sé, il ricorso al
licenziamento per giusta causa, ex art.2119 cod. civ. In particolare,
servirebbero elementi addizionali, in grado di qualificare in termini di
maggiore intensità la gravità del comportamento del dipendente, al punto da
legittimare un’interruzione in tronco del rapporto di lavoro (si pensi al grave
danno conseguente all’interruzione ingiustificata della prestazione lavorativa,
o all’utilizzo della casella a fini personali ed illeciti, come la commissione
di un reato; in questo senso, si v.l’ultima Cassazione citata).
In tutte le ipotesi in cui la condotta del dipendente si sia
sostanziata nell’utilizzo della posta aziendale senza produzione di un danno
serio e quantificabile, la Corte ha sempre individuato come proporzionata e
sufficiente una sanzione disciplinare di natura conservativa (così Cass., Sez.
Lav., 18 Marzo 2014, n. 6222; Cass., Sez. lav., 17 Giugno 2011, n. 13353;
Cass., Sez. lav., 29 Settembre 2005, n. 19053).
LA RECENTE SENTENZA
DEL 2015 SUL PUNTO; LE PERPLESSITÀ RILEVABILI
Con una pronuncia recentissima (Cass. 2 Novembre 2015, n.
22353), la Suprema Corte è tornata sul tema dell’utilizzo improprio della
casella di posta aziendale, confermando sostanzialmente gli orientamenti già
rassegnati e specificando ulteriormente la propria posizione. Secondo i giudici
di legittimità, infatti, ove il codice disciplinare o la contrattazione
collettiva prevedano la sanzione conservativa per l’uso improprio della e-mail
aziendale, l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e
dei molteplici avvisi effettuati dal datore al fine di prevenire abusi, non è
sufficiente a configurare il livello di gravità richiesto dall’art. 2119 cod.
civ. In questi casi, dunque, il datore dovrà attenersi all’applicazione della
sanzione disciplinare prevista, non potendo la violazione dei moniti e delle
comunicazioni datoriali essere considerata come una violazione di obblighi
contrattuali distinti, tali da consentire il passaggio alla sanzione espulsiva.
* * *
La posizione assunta dalla Cassazione suscita qualche
perplessità. Essa finisce, infatti, per legittimare l’azione di quel dipendente
che, esplicitamente e coscientemente, contravvenendo a specifiche indicazioni
precauzionali del datore di lavoro, utilizzi a fini personali strumenti
informatici di cui dispone in ragione della posizione professionale ricoperta
in azienda.
Un’impostazione, quest’ultima, che espone il datore di
lavoro al rischio continuo che il dipendente in questione reiteri il suo
comportamento ad libitum, privando di valore vincolante le ripetute indicazioni
circa l’utilizzo appropriato della strumentazione di lavoro. Come è in effetti
avvenuto nel caso di specie, ove il dipendente non si era semplicemente
limitato a violare la diposizione del contratto collettivo che vieta l’uso improprio
di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non
attenendosi alle specifiche e comprovate indicazioni ulteriormente fornitegli.
PRINCIPALI
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
- Cass. 2 Novembre 2015, n. 22353;
- Cass. 11 Agosto 2014, n. 17859;
- Cass. 18 Marzo 2014, n. 6222;
- Cass. 17 Giugno 2011, n. 13353;
- Cass., 29 Settembre 2005, n. 19053;
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