Il potere disciplinare spetta in via esclusiva al datore di
lavoro ed è considerato un’espressione di una discrezionalità che rientra nel
più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto d’iniziativa economica
privata a lui riconosciuta. Quindi, è al datore che spetta determinare la
graduazione della sanzione, in proporzione alla gravità dei fatti commessi, nel
rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle regole stabilite dai contratti collettivi.
La Corte di
Cassazione con la sentenza n.22150 del 29 ottobre 2015 ha affermato che,
nell’ipotesi in cui il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, il
giudice può convalidare o annullare la sanzione comminata dal datore di lavoro,
ma non ha il potere di modificare l’entità della pena applicata. I criteri di
scelta non sono sindacabili dal giudice che, invece, deve solo verificare
(oltre ai fatti accaduti) il rispetto delle norme e dei contratti.
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