Non spetta la cassa integrazione se la sospensione
dell’attività lavorativa è causata da eventi insoliti e non prevedibili: è il
principio espresso dal Tar di Napoli con la sentenza n.5039/15. Nel caso di
specie, si discuteva di un incendio nei locali produttivi di un calzaturificio
il cui titolare non aveva dimostrato di aver predisposto la necessaria attività
di manutenzione ordinaria e di controllo dell’impianto antincendio.
La norma che regola la materia è l’articolo 1 della legge
164/75 e si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi straordinari non
imputabili all’imprenditori e agli operai. Dunque, è necessaria l’assoluta
estraneità dell’accaduto rispetto alla volontà o alle azioni dei soggetti
interessati sotto i profili della prevedibilità dell' evento e della
responsabilità.
Nel caso specifico del calzaturificio, l'imprudenza e
negligenza dell'imprenditore avevano fatto sì che la sospensione forzata
dell'attività lavorativa fosse imputata al vertice dell'azienda anche sulla
base di altre circostanze. Secondo quanto emerso, dunque, la cassa integrazione
ai lavoratori spetta solo per eventi
"oggettivamente non evitabili" (articolo 6 della Legge 164/
75).
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